Come noto,  l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile telematicamente dal 15.4.2015 il mod. 730/2015 precompilato a beneficio dei titolari di redditi di lavoro dipendente / pensione ex art. 49 e di taluni redditi assimilati ex art. 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l), TUIR ossia:
a) compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole
e piccola pesca;
c) borse di studio, premi o sussidi di studio o di addestramento professionale;
c-bis)
– compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri
enti con o senza personalità giuridica;
– compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli
corrisposti a titolo di diritto d’autore);
– compensi per la partecipazione a collegi e commissioni;
– somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a
progetto o collaborazioni occasionali;
d) remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto;
g) indennità corrisposte per cariche elettive (esclusi membri del Parlamento europeo);
i) assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro;
l) compensi per lavori socialmente utili.
Dall’apposita area autenticata disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il contribuente può:
 prendere visione del mod. 730 precompilato;
 accettare ovvero modificare / integrare la dichiarazione predisposta dall’Agenzia; direttamente, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite un intermediario
abilitato (sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato) previa apposita delega.

L’Agenzia delle Entrate nel recente Comunicato stampa 16.4.2015 ha reso noto che la stessa ha elaborato 20.442.683 mod. 730/2015.
Con il Provvedimento 23.2.2015 sono state definite le modalità operative con le quali i contribuenti ovvero i sostituti d’imposta / CAF / intermediari abilitati possono accedere al
mod. 730 precompilato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy (Informativa SEAC 27.2.2015, n. 64).
In detta area autenticata, oltre alla dichiarazione precompilata, è possibile visualizzare l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia
delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti / non inseriti e delle relative fonti informative.

Modalità di accesso alla dichiarazione precompilata.

Le modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati sono state definite con il Provvedimento 23.2.2015.
In particolare, il contribuente può accedere direttamente all’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate riservata alla dichiarazione precompilata, previo inserimento delle credenziali Fisconline o tramite la Carta Nazionale dei Servizi.
L’abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta:
 online, accedendo al sito Internet dell’Agenzia;
 presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite soggetto appositamente
delegato;
 per telefono.

In caso di richiesta online, per telefono o in ufficio tramite soggetto delegato, la prima parte del PIN è rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte del PIN, con la password di primo accesso, è inviata per posta al domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.
In caso di richiesta effettuata dal diretto interessato presso gli uffici dell’Agenzia, la prima parte del PIN e la password di primo accesso sono rilasciate immediatamente; la seconda parte del PIN va prelevata dal contribuente direttamente via Internet.
Infine è possibile accedere direttamente all’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate riservata alla dichiarazione precompilata anche tramite il portale dell’INPS, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

Modalità tecniche di accesso.

Il CAF / professionista abilitato / sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accede a una o più dichiarazioni precompilate tramite la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, attraverso Entratel (o Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti), di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono le dichiarazioni precompilate (predisposto con le specifiche tecniche allegate al Provvedimento 23.2.2015 ed utilizzando i prodotti software di controllo o di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate).

Il file di richiesta deve contenere, oltre al codice fiscale del contribuente: il reddito complessivo e l’ammontare del rigo “differenza” risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; il numero e la data della delega; il tipo e il numero del documento di identità del delegante.
Entro 5 giorni dall’invio della richiesta il sistema telematico fornisce una ricevuta di accoglimento. Se viene riscontrato un errore è richiesto l’invio di un nuovo file con i dati corretti. In caso di particolare incongruenza dei dati è scartata l’intera fornitura.
Per l’accesso alla singola dichiarazione precompilata via web da parte di CAF e professionisti abilitati, ammessa in via del tutto residuale per gestire richieste di assistenza non programmate, sempre previa acquisizione della delega del contribuente, è richiesta la compilazione di un apposito modulo, disponibile nell’area autenticata dei servizi telematici, previo inserimento delle credenziali Entratel e di un codice di sicurezza (captcha). Anche in tal caso sono richiesti il codice fiscale del contribuente, i dati della dichiarazione dell’anno precedente sopra citati e gli elementi identificativi della delega. In tal caso il mod. 730 precompilato è reso disponibile in tempo reale.

Accettazione o modifica della dichiarazione precompilata.

Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’applicazione web dedicata alla dichiarazione precompilata, può anzitutto visualizzare e stampare il proprio mod. 730 precompilato e il relativo foglio informativo.
Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della dichiarazione, il contribuente può accettarla o modificarla ed infine inviarla direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Se il contribuente non ha più un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (ad esempio, perché ha perso il lavoro nel 2015), tramite un’apposita funzionalità può:
 versare le somme dovute con il mod. F24 (reso disponibile già precompilato), anche
richiedendo l’addebito sul proprio c/c bancario / postale;
 indicare il c/c bancario sul quale ricevere il rimborso dall’Agenzia delle Entrate.
Nell’applicazione web è inoltre possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica di avvenuta presentazione. Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative al mod. 730 precompilato, il contribuente deve indicare un indirizzo di posta elettronica (da tenere aggiornato) in un’apposita sezione dell’applicazione web.

La dichiarazione è trasmessa con modifiche se si variano / integrano dati che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, comprese quelle che, pur non modificando il risultato finale, intervengono su singoli importi (ad esempio, eliminazione di un reddito / onere e aggiunta di un reddito / onere di altro tipo di pari importo).
In ogni caso la dichiarazione precompilata si considera “modificata” in tutte le ipotesi diverse da quelle descritte al paragrafo precedente.
Nelle suddette ipotesi nel prospetto di liquidazione del mod. 730 deve essere barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione.

Il contribuente può scegliere se presentare la dichiarazione precompilata:
 direttamente all’Agenzia delle Entrate, attraverso il sito Internet dell’Agenzia;
 al sostituto di imposta che ha comunicato entro il 15.1 di prestare assistenza fiscale;
 ad un CAF o ad un professionista abilitato.

Dal 15.4 il contribuente può visualizzare e stampare la propria dichiarazione nell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e i sostituti d’imposta / CAF / professionisti abilitati possono richiedere l’accesso alla dichiarazione precompilata dei contribuenti dai quali hanno ricevuto la specifica delega.
Dall’1.5 i modd. 730 precompilati, accettati o modificati, possono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente ovvero dal sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato.
In tutti i casi il termine per l’invio telematico del mod. 730 precompilato è il 7.7.

Per i contribuenti in possesso dei requisiti per la presentazione del mod. 730, è sempre possibile presentare tale dichiarazione con le ordinarie modalità, anche in forma congiunta. Il termine di presentazione del mod. 730 ordinario è lo stesso previsto per il mod. 730 precompilato (7.7).

 

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