PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale e di aree edificabili “come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria”. Sono esclusi in ogni caso i terreni agricoli nonché le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP.
Sul punto va evidenziato che l’art. 1, comma 681, Finanziaria 2014 dispone che nel caso in cui: “l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il
10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”.
Per gli immobili concessi in locazione / comodato si configurano, quindi, 2 distinte obbligazioni in capo rispettivamente:
• all’inquilino / comodatario, tenuto al versamento nella misura fissata dal Comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’imposta.
La percentuale a carico dell’occupante è calcolata sull’imposta complessivamente determinata in capo al proprietario, per cui nel caso in cui l’immobile locato costituisca per l’occupante “abitazione principale”, ma per il proprietario “seconda casa”, l’aliquota applicabile sarà quella prevista per i fabbricati diversi dall’abitazione principale (la quota a carico del detentore è sempre frazione del totale);
• al proprietario, tenuto a corrispondere la “restante parte” del tributo.
Nel caso in cui il Comune non abbia fissato la percentuale di riparto dell’imposta tra proprietario e occupante il MEF nelle FAQ 3.6.2014 ha chiarito che la TASI va ripartita nelle seguenti misure:
• 10% a carico dell’occupante;
• 90% a carico del proprietario.
L’importo dovuto dagli inquilini / comodatari rimane invariato (10% – 30%) a prescindere dal numero degli stessi. È rimessa alla discrezionalità degli interessati la ripartizione della quota d’imposta dovuta. Tra questi, così come in presenza di più proprietari, sussiste solidarietà per il versamento della relativa quota d’imposta.
La presenza di 2 autonome obbligazioni in capo al proprietario e all’occupante comporta:
• l’assenza di solidarietà tra tali soggetti. Di conseguenza il Comune non può pretendere l’adempimento da una parte piuttosto che dall’altra;
• l’impossibilità per i predetti soggetti di “accordarsi” circa il quantum da corrispondere, poiché la misura del riparto tra di essi è fissata dal Regolamento comunale.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore del locale a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI ASSIMILATI
Al fine di individuare il soggetto passivo d’imposta, con riferimento all’immobile destinato ad abitazione principale nonché agli immobili ad essa assimilati in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante, da ciò consegue quindi che in caso di:
• abitazione principale posseduta da uno solo dei coniugi, la TASI è dovuta interamente da quest’ultimo;
• immobile concesso in comodato gratuito al ricorrere delle condizioni che assimilano lo stesso all’abitazione principale, la TASI è interamente dovuta dal proprietario.
BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE
La base imponibile della TASI va individuata applicando le regole previste ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011. L’aliquota base è pari all’1‰. In merito il Comune può:
• ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
• determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 pari al 10,60‰.
Il comma 677 del citato art. 1 stabilisce, inoltre, che per gli anni 2014 – 2015 l’aliquota massima non può superare il 2,50‰Anche per il 2015 quindi il Comune può fissare le aliquote TASI avendo riguardo ai seguenti limiti:
• l’aliquota massima non può eccedere il 3,30‰ (2,50‰ + 0,80‰);
• la somma delle aliquote TASI ed IMU non può superare l’11,40‰ (10,60‰ + 0,80‰); purchè, come accennato, la maggiorazione dello 0,80‰ sia destinata a finanziare detrazioni /
riduzioni sull’abitazione principale e immobili assimilati.
L’imposta dovuta va quindi calcolata applicando alla base imponibile le aliquote previste (tenendo conto dell’eventuale detrazione per l’abitazione principale deliberata dal Comune), rapportata al
periodo e alla percentuale di possesso. Il MEF nelle FAQ 3.6.2014 ha chiarito che anche per la TASI trova applicazione l’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011 in base al quale il mese si considera per intero se il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
CASI DI ESCLUSIONE
Non sono assoggettati a TASI:
• gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, dirette all’esercizio delculto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e
all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), Legge n. 222/85.
L’esenzione trova applicazione con le medesime modalità previste ai fini IMU e quindi “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale” ed è subordinata alla presentazione dell’apposita dichiarazione;
• i fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
• i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73 nonché quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto, compatibilmente con gli artt. 8 e 19 della Costituzione;
• i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e bivacchi.
Il Comune può deliberare riduzioni / esenzioni con riguardo a talune fattispecie elencate dall’art. 1, comma 679, Finanziaria 2014. Tra queste si rammentano, ad esempio, le abitazioni:
• con unico occupante;
• tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
• occupate da soggetti che risiedono / dimorano all’estero per più di 6 mesi all’anno;
• rurali.
TERMINI DI VERSAMENTO
La TASI va quindi versata:
• in 2 rate di pari importo (50%) di cui:
− la I rata, a titolo di acconto, entro il 16.6;
− la II rata, a titolo di saldo, entro il 16.12.
Di fatto tali rate risultano sovente di importo differente (ad esempio, in caso di variazione della situazione immobiliare in corso d’anno o mutamento delle aliquote);
oppure:
• in un’unica soluzione entro il 16.6.
Analogamente allo scorso anno, lo slittamento al 30.7.2015 dell’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni comporta, di fatto, l’impossibilità del pagamento in un’unica soluzione,
poiché le aliquote e le detrazioni potrebbero essere modificate dopo il 16.6. Il termine di versamento dell’acconto TASI 2015 scade quindi il 16.6.2015. Come per l’IMU anche per la TASI la determinazione della I rata (acconto) va effettuata in base all’aliquota / detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente (2014).
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento della TASI va effettuato con modalità, di fatto, analoghe a quelle previste per l’IMU, ossia tramite:
• mod. F24
• apposito bollettino di c/c/p
Con riguardo all’invio dei modelli precompilati TASI il comma 688 del citato art. 1, ai fini di assicurare ai contribuenti la “massima semplificazione”, prevede che i Comuni, a decorrere dal
2015:
• rendano disponibili i modelli di pagamento precompilati su richiesta del contribuente;
ovvero
• procedano autonomamente all’invio degli stessi.