Come noto, nell’ambito del mod. 730 / UNICO PF il contribuente può fruire della detrazione / deduzione IRPEF per alcune spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dello stesso, a
favore di propri familiari ex art. 433, C.c. Per talune spese la detraibilità / deducibilità è riconosciuta solo se il familiare è fiscalmente a carico, mentre in altri casi la stessa non è subordinata a tale condizione.
Si rammenta che la condizione di familiare a carico richiede che il reddito complessivo dello stesso non sia superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. A tale limite concorre anche:
• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera;
• il reddito d’impresa / lavoro autonomo conseguito in regime delle nuove iniziative ovvero in regime dei minimi;
• il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.
SPESE DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 19%
Spese per le quali è richiesto che il familiare sia fiscalmente a carico
- Spese sanitarie: La detrazione è riconosciuta per le spese sanitarie sostenute per i familiari a carico per medicinali, analisi, esami, terapie e prestazioni specialistiche, attrezzature e protesi sanitarie nonché per assistenza specifica, degenze e ricoveri di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, applicando i medesimi criteri previsti per le spese sostenute dal dichiarante per se stesso.
La fattura / scontrino parlante / ricevuta che certifica la spesa può essere intestata al contribuente che fruisce della detrazione ovvero al familiare.
Dette spese si cumulano con quelle sostenute dal dichiarante per se stesso e sul totale va applicata la franchigia di € 129,11.
In merito si rammenta che a rigo E1 / RP1, colonna 2 del mod. 730 / UNICO 2015 PF va indicato l’intero importo delle spese sanitarie (al lordo della franchigia).
L’importo al netto della franchigia va esposto a rigo RP15 “Totale spese su cui determinare la detrazione”. - Spese per mezzi di accompagnamento, deambulazione: Le spese in esame devono essere sostenute a favore di familiari dichiarati disabili ex art. 3, Legge n. 104/92 ovvero da una Commissione medica pubblica.
La detrazione va calcolata sull’intero importo della spesa sostenuta (senza limite massimo e senza franchigia).
Per le spese relative ai sussidi tecnici / informatici è necessario disporre:
• dello scontrino parlante / fattura / ricevuta;
• della certificazione medica attestante che gli stessi sono volti a facilitare l’integrazione e/o l’autosufficienza del disabile. - Acquisto/riparazione veicoli per familiari disabili: La detrazione è riconosciuta:
• in presenza di familiare con un handicap grave ex art. 3, Legge n. 104/92 e una limitazione permanente della capacità motoria, con pluriamputazioni o con l’accompagnamento (ad esempio, non vedente, sordo, disabile psichico o mentale);
• per 1 solo veicolo, utilizzato in via esclusiva o prevalente per il disabile, adattato in base alle esigenze dello stesso (l’adattamento non sempre è necessario);
• per 1 solo acquisto in 4 anni, su una spesa massima di € 18.075,99 (a meno che il veicolo risulti cancellato dal PRA).
Il veicolo deve essere intestato al disabile o al familiare di cui risulta a carico e che ha sostenuto la spesa ma non è necessario che uno di detti soggetti sia in possesso della patente di guida.
La detrazione può essere rateizzata in 4 quote annuali di pari importo.
La detrazione spetta anche relativamente alle spese di riparazione non rientranti nella manutenzione ordinaria del veicolo, sostenute nei primi 4 anni dall’acquisto.
Tali spese concorrono al raggiungimento del limite massimo di spesa (€ 18.075,99) e non possono essere rateizzate. - Acquisto cani guida per familiari disabili: La detrazione è riconosciuta:
• in presenza di familiare non vedente;
• per l’acquisto di 1 solo cane in 4 anni (a meno che il cane non venga perso);
• sull’intera spesa sostenuta (senza limite massimo e franchigia).
La detrazione può essere rateizzata in 4 quote annuali di pari importo. Nello specifico rigo va indicata esclusivamente la spesa di acquisto.
Per il mantenimento di tali cani è prevista la detrazione forfetaria di € 516,46 che però è riconosciuta esclusivamente in capo al soggetto non vedente e non anche al familiare di cui il non vedente risulta a carico, a prescindere dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa. - Interessi mutuo ipotecario acquisto abitazione principale imputati al coniuge: In caso di mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale da parte di coniugi che risultano:
• comproprietari dell’abitazione;
• contitolari del mutuo;
• l’uno fiscalmente a carico dell’altro;
gli interessi passivi (nella misura massima di € 4.000 annui) possono essere detratti interamente dal coniuge che risulta avere a carico l’altro, fermo restando il rispetto delle condizioni / adempimenti normativamente previsti.
Tale possibilità è un’eccezione alla regola generale (detrazione in base alla quota di titolarità del mutuo) che non può essere applicata in caso di:
− contitolarità del mutuo con familiari diversi dal coniuge;
− mutuo relativo alla costruzione dell’abitazione principale. - Spese per istruzione secondaria e università: La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza, da parte di uno o più familiari a carico, di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti presso Università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o Università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle previste dagli analoghi istituti statali italiani.
Va evidenziato che nell’ambito della Legge contenente la “Riforma della scuola”, recentemente approvata dal Parlamento, è prevista l’introduzione della nuova lett. e-bis) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, relativa alle “spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione … per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente …”. - Spese per attività sportive praticate dai ragazzi: La detrazione è riconosciuta per le spese:
• sostenute per l’iscrizione annuale / abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
• di importo massimo di € 210, per ciascun ragazzo.
La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio, genitori) e se la spesa riguarda più ragazzi, è necessario compilare più righi.
Dalla documentazione attestante la spesa (bollettino bancario / postale, fattura, ricevuta, quietanza di pagamento) devono risultare i seguenti dati:
− soggetto che ha reso la prestazione;
− causale del pagamento;
− attività sportiva praticata;
− importo corrisposto;
− dati anagrafici del praticante l’attività sportiva;
− codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. - Canoni di locazione studenti universitari “fuori sede” : La detrazione spetta per le spese relative a canoni derivanti da contratti di locazione ex Legge n. 431/98 ovvero contratti di ospitalità / atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con Enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari riconosciuti, Enti senza fini di lucro e cooperative da / per studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’Università situata in un Comune distante almeno 100 Km dal Comune di residenza e comunque in una Provincia diversa ovvero in uno Stato UE / aderente allo SEE con il quale è possibile lo scambio di informazioni.
La spesa massima ammessa è pari a € 2.633. - Contributi per il riscatto anni di laurea di familiare “inoccupato”: La detrazione spetta per i contributi versati per il soggetto a carico che intende esercitare il riscatto del corso di laurea e che:
• non ha ancora iniziato l’attività lavorativa;
• non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. - Premi assicurativi: Dal 2014 la detrazione è riconosciuta sull’ammontare massimo pari a:
• € 530 per i premi relativi ad assicurazioni per il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (contratti dal 2001) e sulla vita e contro gli infortuni (contratti fino al 2000);
• € 1.291,14 per i premi relativi ad assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi per il rischio di morte / invalidità permanente.
Il contribuente può fruire della detrazione sia nel caso in cui lo stesso risulta contraente e l’assicurato è un suo familiare a carico, sia nel caso in cui il familiare a carico risulta essere sia contraente che assicurato.
Spese per le quali non è richiesto che il familiare sia fiscalmente a carico
- Spese sanitarie familiari affetti da patologie con esenzione dal ticket: L’art. 15, comma 2, TUIR riconosce la detraibilità delle spese sanitarie sostenute dal contribuente a favore di familiari non a carico affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ossia inerenti alle malattie croniche ed invalidanti elencate nel DM n. 329/99 (Regolamento malattie rare). La detrazione spetta:
• per una spesa massima di € 6.197,48 con la franchigia di € 129,11. Quest’ultima va applicata alla somma di dette spese con quelle sanitarie sostenute dal contribuente per se stesso (esposte a rigo E1 / RP1);
• limitatamente alla quota di detrazione che non trova capienza nell’imposta desumibile dalla dichiarazione del familiare affetto dalla patologia.
Il familiare affetto da una delle patologie in esame indica tali spese a rigo E1 / RP1, colonna 1 del proprio mod. 730 / UNICO 2015 PF (per fruire della detrazione fino a capienza).
Se la somma delle spese in esame con quelle di rigo E1 e E3 / RP1 e RP3 risulta di importo superiore a € 15.493,71 è possibile rateizzare la spesa / detrazione in 4 quote annuali di pari importo. - Spese funebri: Sono detraibili le spese funebri sostenute per la morte di uno o più familiari indicati nell’art. 433, C.c. e di affidati o affiliati.
In caso di più eventi è necessario utilizzare più righi, riportando in ognuno il codice “14” e la relativa spesa.
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a € 1.549,37 e tale limite opera anche se la spesa è sostenuta da più soggetti. - Spese addetti assistenza personale di familiare non autosufficiente: La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal contribuente per gli addetti all’assistenza personale:
• a favore di un familiare non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, deambulazione, ecc.) ovvero che necessita di sorveglianza continua a seguito di una patologia (risultante da certificazione medica);
• solo se il reddito complessivo è non superiore a € 40.000;
• per un importo massimo di € 2.100 a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza, da ripartire con i familiari che sostengono la spesa.
La documentazione attestante la spesa sostenuta deve riportare gli estremi anagrafici e il codice fiscale:
− del soggetto che effettua il pagamento;
− del familiare non autosufficiente;
− del soggetto che presta l’assistenza. - Spese asilo nido: La detrazione spetta per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, nel limite di € 632 annui per ogni figlio.
Tale detrazione è riconosciuta esclusivamente ai genitori. Non è quindi fruibile per le spese sostenute da altri familiari (ad esempio, nonni).
SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO.
- Contributi previdenziali e assistenziali: Sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali, sia obbligatori che volontari, versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
d’appartenenza per un familiare a carico, quali, ad esempio:
• contributi agricoli unificati versati all’INPS per costituire la posizione previdenziale e assistenziale del familiare;
• contributi per la c.d. “assicurazione casalinghe” e il c.d. “fondo casalinghe”;
• contributi facoltativi versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
• contributi versati per il riscatto degli anni di laurea. - Spese mediche e di assistenza specifica di portatori di handicap: Tale rigo è riservato alle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per familiari disabili, anche se non a carico. Le spese di assistenza specifica per persone disabili sono quelle relative:
• all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
• al personale con la qualifica di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale dedicato all’assistenza diretta della persona;
• al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• al personale con la qualifica di educatore professionale o di addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili:
• per l’intero importo sostenuto (senza limite massimo e franchigia);
• anche senza prescrizione medica, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario;
• anche nel caso in cui il familiare disabile percepisca un assegno di mantenimento.
In caso di ricovero in un istituto di assistenza e ricovero, è possibile dedurre solo la parte di spesa che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica (non l’intera retta); a tal fine è necessario che le stesse siano distintamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Non vanno indicate le spese che rientrano tra gli oneri detraibili di cui ai righi da E1 / RP1 a E4 / RP4 (spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, per mezzi di locomozione / deambulazione / sollevamento, per sussidi tecnici / informatici, per veicoli). - Contributi fondi integrativi al SSN: I contributi versati ai fondi integrativi al SSN sono deducibili per un importo massimo di € 3.615,20 anche se versati nell’interesse delle persone a carico per la sola parte da queste ultime non dedotta.
- Contributi forme pensionistiche complementari e individuali: È possibile dedurre i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, sia relativi a fondi negoziali che a fondi individuali per i familiari a carico:
• per la parte non dedotta dal familiare a carico per incapienza;
• nel limite massimo di € 5.164,57.