Come noto, il D.Lgs. n. 139/2015, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d’esercizio e consolidato, oltre ad apportare una serie di novità:
• agli schemi del bilancio d’esercizio ordinario e abbreviato ex art. 2424, 2425 e 2435-bis., C.c. ;
• al contenuto della Nota integrativa ex art. 2427, C.c. ;
ha, tra l’altro, modificato il contenuto della Relazione sulla gestione disciplinata dall’art. 2428, C.c., confermando di fatto la maggior parte delle informazioni richieste nel testo ante modifiche.
Si rammenta che dette novità sono applicabili dai bilanci degli esercizi aventi inizio dall’1.1.2016, ossia, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, dal bilancio 2016.

NOVITA’ DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO ORDINARIO

L’unica modifica operata dal citato D.Lgs. n. 139/2015 al contenuto della Relazione sulla gestione riguarda l’abrogazione del n. 5) del comma 3 dell’art. 2428, C.c., a seguito della quale nella stessa non è più richiesta l’informativa relativa ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
L’intervento è collegato all’aggiunta del nuovo n. 22-quater) al comma 1 del citato art. 2427, ai sensi del quale la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio vanno ora indicati nella Nota integrativa.
Tenendo conto di tale novità, nella Relazione sulla gestione del bilancio in forma ordinaria sono richieste le seguenti informazioni.

Contenuto della relazione sulla gestione art.2428, C.c.

1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
2. L’analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni
attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
3. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attività di ricerca e di sviluppo;
b) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
c) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,               con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
d) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società                  fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
e) abrogato
f) l’evoluzione prevedibile della gestione;
f-bis) in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:

  •  gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
  •  l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

4. Dalla relazione deve inoltre risultare l’elenco delle sedi secondarie della società.

BILANCIO ABBREVIATO E MICRO-IMPRESE

Come noto, la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, C.c., è limitata alle società che non hanno emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati, sempreché nel primo esercizio di attività o successivamente per 2 esercizi consecutivi non abbiano superato 2 dei 3 seguenti limiti:

PARAMETRI DI RIFERIMENTO                                                                                   LIMITI

Attivo Stato Patrimoniale                                                                                        € 4.400.000

Ricavi delle vendite e prestazioni                                                                             € 8.800.000

Dipendenti occupati in media nell’esercizio                                                                50

Per tali società è confermato l’esonero dalla Relazione sulla gestione a condizione che nella Nota integrativa siano riportate le informazioni previste dai nn. 3) e 4) del citato art. 2428 (numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti).
Ai sensi del nuovo art. 2435-ter, C.c., le c.d. “micro-imprese” possono redigere il bilancio d’esercizio utilizzando gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico (ed i relativi criteri di
valutazione) del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis, C.c. .
Anche le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione, se in calce allo Stato patrimoniale sono riportate le citate informazioni di cui ai nn. 3) e 4).

NUOVI OBBLIGHI PER IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALEDEI CONTI

Come disposto dall’art. 14, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 39/2010, il soggetto incaricato della revisione legale (Collegio sindacale, società di revisione o revisore legale) nella propria relazione deve esprimere, tra l’altro, un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella Relazione sulla gestione, predisposta dagli amministratori, con il bilancio d’esercizio.
Ora l’art. 10, D.Lgs. n. 139/2015, aggiunge alla citata lett. e) i seguenti ulteriori elementi da ricomprendere nella relazione in esame:
• giudizio sulla conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge;
• dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella Relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.