Dal 2.5.2016 non è più possibile utilizzare il mod. F24 per l’acquisto dei buoni lavoro (voucher). Da tale data la specifica causale contributo “LACC” risulta utilizzabile nel mod. F24 ELIDE. Recentemente l’INPS, alla luce di tale novità, è intervenuta per riepilogare le modalità di acquisto dei voucher telematici.
Come noto, il D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto la disciplina del “lavoro accessorio” e dei “buoni lavoro” (c.d. “voucher”). Tale istituto è finalizzato a regolamentare quelle prestazioni lavorative (“accessorie”), che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate (ad esempio, studenti, pensionati, ecc.). Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso i voucher il cui valore nominale è pari ad € 10. Il D.Lgs. n. 81/2015, ha sostituito integralmente la previgente disciplina, al fine di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo, altresì la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. In particolare le novità riguardano:
l’aumento da € 5.000 a € 7.000 del limite massimo del compenso che il prestatore può percepire. In particolare, l’art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, prevede che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”. Le prestazioni rese a favore di committenti imprenditori / professionisti, fermo restando il limite complessivo (€ 7.000), non possono superare € 2.000 per ciascun committente;
l’eliminazione dei limiti oggettivi / soggettivi per l’espletamento di prestazioni di lavoro accessorio in base ai quali le attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nel rispetto dei limiti del compenso (€ 7.000), fatta eccezione per il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è applicabile per:
– aziende con volume d’affari superiore a € 7.000 esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
– aziende con volume d’affari inferiore a € 7.000 che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
la possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti. In particolare, l’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, prevede che “per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati …”.
Come precisato dall’INPS nella Circolare 12.8.2015, n. 149, i committenti imprenditori e professionisti possono acquistare i voucher esclusivamente attraverso:
– la procedura telematica prevista sul sito Internet INPS (c.d. voucher telematico);
– tabaccai e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
– Banche Popolari abilitate. A decorrere dal 31.8.2015 non è più possibile acquistare i voucher cartacei presso le Sedi INPS. I committenti non imprenditori / professionisti possono acquistare i buoni lavoro, oltre che attraverso i canali sopra indicati, anche rivolgendosi ad un ufficio postale.
NOVITA’ IN MATERIADI ACQUISTO DEI VOUCHER TELEMATICI
Ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97, i crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali possono essere utilizzati in compensazione tramite il mod. F24 per il versamento di altre imposte / ritenute / contributi o per ridurre gli importi a debito relativi alla medesima imposta. Recentemente nella Circolare 28.4.2016, n. 68 l’INPS, dopo aver precisato “che gli importi portati in compensazione non possono essere utilizzati per creare disponibilità di somme sul conto del lavoro accessorio” evidenzia che le somme che confluiscono su tale conto “alimentano un conto virtuale necessario per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio attraverso i buoni lavoro, diversamente dai versamenti che vengono utilizzati per il pagamento di imposte”. A decorrere dal 2.5.2016, la causale contributo “LACC – Lavoro occasionale accessorio”, prevista per l’acquisto dei voucher per remunerare prestazioni di lavoro accessorio è utilizzabile esclusivamente tramite il mod. “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, c.d. mod. F24 ELIDE.
MODALITA’ DI ACQUISTO DEI VUOCHER TELEMATICI DAL 2.5.2016
A seguito della predetta novità, l’INPS nella citata Circolare n. 68 riepiloga le modalità di acquisto dei voucher telematici a disposizione dal 2.5.2016. Lo stesso Istituto, richiamando quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6.4.2016, n. 20/E, conferma che il committente (prima della prestazione) deve versare il valore complessivo dei voucher, mediante:
mod. F24 ELIDE, indicando: – nella Sezione CONTRIBUENTE, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici / ragione sociale del soggetto che effettua il versamento;
– nella Sezione ERARIO ED ALTRO:
- nel campo “tipo”, la lettera “I”;
- nel campo “codice”, la causale contributo “LACC”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento nel formato “AAAA”. Il campo “elementi identificativi” non va compilato;
mod. F24 EP utilizzabile dagli Enti / Amministrazioni Pubbliche autorizzate;
versamento su c/c/p 89778229, intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO (il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10);
pagamento on line nel sito Internet www.inps.it.