La Finanziaria 2016 ha:

 disposto la proroga fino al 31.12.2016 della detrazione IRPEF del 50% prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di un immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus arredo”);

 introdotto una nuova agevolazione spettante alle “giovani coppie” acquirenti l’abitazione principale, consistente in una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute nel 2016 per l’arredo di tale abitazione, con un limite massimo di spesa di € 16.000.

Di seguito si espongono i presupposti per poter fruire di dette detrazioni e le spese agevolabili.

DETRAZIONI BONUS ARREDO

A seguito della citata proroga è possibile fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2016, per un importo massimo di € 10.000, per l’acquisto di:

 mobili;

 grandi elettrodomestici;

da destinare all’arredo di un immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione.

In merito si rammenta che, come precisato dall’Agenzia nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E:

 presupposto del beneficio in esame è la realizzazione di lavori di recupero edilizio sull’immobile e relative pertinenze di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 3, TUIR (lavori di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi e acquisto di immobili interamente ristrutturati). Qualora gli interventi edilizi siano effettuati su parti comuni di edifici residenziali ex art. 1117, C.c., la detrazione può essere usufruita per l’acquisto di beni agevolabili (mobili / elettrodomestici) destinati all’arredamento delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). Posto che l’agevolazione in esame è stata prorogata senza ulteriori vincoli, si ritengono validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E relativamente all’analoga proroga disposta dalla Finanziaria 2014. In particolare, si ritiene che possano beneficiare della detrazione in esame i contribuenti che abbiano sostenuto spese per i citati interventi edilizi a decorrere dal 26.6.2012 e spese per l’acquisto di mobili / elettrodomestici nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2016 per un importo non superiore a € 10.000, fermo restando che le spese di arredo devono essere sostenute dopo l’inizio dei lavori di recupero edilizio;

 l’acquisto agevolato deve riguardare:

  • mobili nuovi, quali ad esempio “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. Sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di “porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo”;
  •  grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, nonché quelli per i quali non ne è previsto l’obbligo;

 nell’ammontare della spesa agevolabile (massimo € 10.000) possono essere ricomprese le spese di trasporto e montaggio;

 il pagamento dei beni agevolabili può avvenire con bonifico bancario / postale ovvero mediante carte di credito / debito. In caso di pagamento tramite bonifico, la banca / Poste opera la ritenuta dell’8% di cui all’art. 25, DL n. 78/2010;  la detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali.

NUOVO “BONUS ARREDO” GIOVANI COPPIE

Come sopra accennato, il comma 75 della Finanziaria 2016 introduce una nuova detrazione a favore delle “giovani coppie” pari al 50% delle spese sostenute per l’arredo dell’immobile acquistato e destinato ad abitazione principale.

Soggetti interessati

Va innanzitutto evidenziato che, ai sensi del citato comma 75, la nuova detrazione è riservata ai coniugi ovvero conviventi more uxorio:

 che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;

 in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età. Il testo normativo non specifica quale sia la data in cui va verificata l’età anagrafica (all’1.1.2016, al 31.12.2016, alla data di acquisto dei mobili);

 acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. In merito a tale ultimo requisito la norma non precisa i termini temporali relativi all’acquisto dell’immobile, né se entrambi i componenti della coppia debbano risultare proprietari dell’immobile acquistato. Dovrà inoltre essere chiarito se l’acquisto dell’abitazione principale debba essere necessariamente a titolo oneroso ovvero se possa rientrare anche l’acquisizione a seguito di donazione / successione.

Spese agevolabili e detrazione spettante

La detrazione spettante, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è pari al 50% delle spese sostenute:

 dall’1.1 al 31.12.2016;

 per un ammontare massimo di € 16.000;

 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale acquistata dalle “giovani coppie” sopra definite. La disposizione in esame non fornisce ulteriori indicazioni in merito alle tipologie di beni che possono concorrere all’importo agevolato. Si evidenzia comunque che la norma fa espresso riferimento soltanto ai mobili e non anche agli elettrodomestici.

Incumulabilità

Per espressa previsione del comma 75 in esame la nuova detrazione non è cumulabile né con la detrazione del 50% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il c.d. “bonus arredo”.