La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2023”, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2023 o il 31.10.2023 (termine di presentazione del modello 770/2023) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2023.

In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:

  • l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2023”;
  • le novità della “Certificazione Unica 2023”;
  • la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2023” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
  • la consegna della “Certificazione Unica 2023” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
  • il regime sanzionatorio.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti