Secondo la Corte di Giustizia UE deve essere riconosciuta la detrazione dell’IVA a credito ad un’impresa che acquista / realizza un bene d’investimento (nel caso di specie un parco tematico con
accesso gratuito da parte del pubblico) tramite il quale la stessa pone in essere operazioni imponibili (vendita di souvenir, alimenti,bevande, attrazioni, ecc.).
Ciò anche in mancanza del nesso diretto ed immediato tra un’operazione a monte e una o più operazioni a valle con diritto alla detrazione dell’IVA. Infatti, le spese sostenute, costituendo una sorta di “spese generali”, rappresentano gli elementi costitutivi del prezzo dei prodotti offerti.

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE, relativa alla causa C-126/14, depositata il 22.10.2015, un soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA a credito riferita all’acquisto /
realizzazione di beni d’investimento successivamente impiegati nella gestione di un’attività di “turismo rurale e ricreativo”, anche se gli stessi sono in un primo momento destinati all’utilizzo gratuito da parte del pubblico.
Ovviamente il diritto alla detrazione dell’IVA spetta a condizione che tali beni possano consentire la futura realizzazione di operazioni soggette ad imposta e se sussiste un nesso diretto e
immediato tra le spese connesse alle operazioni a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto alla detrazione dell’IVA, ovvero se vi sia un nesso diretto con il complesso delle attività
economiche svolte dal soggetto passivo. Il requisito va verificato sulla base di elementi oggettivi da parte del Giudice del rinvio.

IL FATTO OGGETTO DELLA CAUSA C-126/14

Il giudizio oggetto della causa C-126/14 riguarda una società lituana, che opera nell’ambito dell’organizzazione di convegni, fiere, eventi per il tempo libero, ecc., la quale aveva concluso un
accordo con un Organismo pubblico locale, obbligandosi a realizzare un percorso ricreativo / educativo che può essere fruito gratuitamente dagli utenti, senza dover acquistare un biglietto
d’ingresso, per un periodo di 5 anni.
L’Organismo locale si era accollato fino al 90% dei costi di realizzazione del progetto mentre la società aveva contribuito per i costi residui. In esecuzione a tale accordo, la società aveva
effettuato acquisti di beni e servizi per la realizzazione del percorso ricreativo, portando in detrazione la relativa IVA e chiedendo il rimborso del credito così vantato.
Il competente Ufficio non essendo “dimostrato che i beni e i servizi acquistati fossero stati utilizzati ai fini di un’attività soggetta ad IVA” ha rigettato la domanda di rimborso.

QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE LITUANO

Contro il predetto diniego la società ha proposto ricorso alla Corte Regionale amministrativa. A seguito del rigetto del ricorso la società si è rivolta alla Corte Suprema amministrativa.
Quest’ultima alla luce dei “dubbi sulla detraibilità dell’IVA assolta a monte” ha sottoposto alla Corte UE la seguente questione pregiudiziale:
“Se l’articolo 168 della [direttiva IVA] possa essere interpretato nel senso di conferire a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte per la fabbricazione o per l’acquisto di
beni d’investimento intesi a fini d’impresa, i quali, come quelli del procedimento principale, siano direttamente destinati all’utilizzo gratuito da parte del pubblico, ma possano essere considerati un mezzo per attrarre visitatori in un luogo dove il soggetto passivo progetta di fornire beni e/o servizi nell’esercizio delle sue attività economiche”.

LA SENTENZA 22.10.2014, CAUSA C-126/14

Per risolvere la questione i Giudici comunitari fanno riferimento innanzitutto all’art. 168, Direttiva n. 2006/112/CE, secondo il quale “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:
a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo”.
Secondo la Corte UE, da tale articolo si può desumere che un soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’IVA dovuta o pagata per i beni acquistati quando, agendo in quanto tale nel momento
dell’acquisto di tali beni, li utilizza al fine di effettuare operazioni imponibili.

La Corte UE ha quindi “verificato” dapprima che alla società lituana possa essere imputata la qualifica di soggetto passivo in relazione alle spese effettuate e successivamente ha individuato
l’esistenza del nesso tra le operazioni poste in essere a monte e le operazioni effettuate a valle che danno diritto alla detrazione dell’IVA.
In ordine alla prima questione (se la società abbia agito come soggetto passivo al momento della costruzione del percorso ricreativo, ossia ai fini di un’attività economica, ai sensi dell’art. 9, par. 1, comma 2, Direttiva n. 2006/112/CE), la Corte UE ricorda che un privato che acquista beni o servizi ai fini di un’attività economica, ai sensi di detta disposizione, agisce come soggetto passivo anche se gli stessi non vengono immediatamente impiegati per detta attività economica.
La stessa richiama inoltre i seguenti principi di diritto:
• è giurisprudenza costante che chiunque effettui spese d’investimento con l’intenzione, confermata da elementi oggettivi, di esercitare un’attività economica, ai sensi dell’art. 9, par. 1,
Direttiva n. 2006/112/CE, deve essere considerato un soggetto passivo.
Agendo in quanto tale egli ha, quindi, conformemente agli artt. 167 e seg. della citata Direttiva, il diritto di detrarre immediatamente l’IVA dovuta o pagata sulle spese d’investimento
sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione. Tale diritto sorge, conformemente agli artt. 63 e 167 della citata Direttiva, nel momento in cui
l’imposta detraibile diventa esigibile, ossia all’atto della cessione dei beni;
• la questione se il soggetto passivo abbia agito in quanto tale ai fini della sua attività economica è una questione di fatto che deve essere valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, tra i
quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo.
Come constatato dal Giudice del rinvio per la società lituana il percorso ricreativo “può essere considerato un mezzo per attrarre visitatori onde rifornirli di beni e di servizi, per esempio
vendendo loro souvenir, cibarie e bibite, ma anche offrendogli la possibilità di accedere ad attrazioni e a bagni a pagamento”. Dagli acquisti effettuati dalla società è possibile desumere
che la stessa ha agito in quanto soggetto passivo, ossia con l’intenzione di esercitare un’attività economica.
In ordine, poi, alla seconda questione circa il nesso tra le operazioni a monte e quelle a valle i Giudici comunitari rilevano che:
• la Corte ammette il diritto alla detrazione dell’IVA a beneficio del soggetto passivo anche qualora non possa essere ricostruito un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte
e una o più operazioni a valle che danno diritto alla detrazione, quando i costi sostenuti fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e rappresentano, in quanto tali, elementi
costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce;
• dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell’ambito dell’applicazione del criterio del nesso diretto, spetta alle Amministrazioni finanziarie e ai Giudici nazionali prendere in considerazione
tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni considerate e tenere conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del
soggetto passivo. La sussistenza di un tale nesso deve essere valutata alla luce del contenuto oggettivo dell’operazione in questione.
Dagli elementi sopra accennati è possibile desumere che il diritto alla detrazione dell’IVA a credito, subordinato all’utilizzo diretto dei beni / servizi acquistati per l’effettuazione di operazioni
imponibili IVA, può essere riconosciuto anche nel caso in cui l’utilizzo sia “secondario”, ossia nel caso in cui gli stessi siano il mezzo per attirare visitatori (clienti) nei confronti dei quali il
soggetto può porre in essere operazioni soggette ad IVA.
Ancorchè i visitatori possano accedere gratuitamente al percorso ricreativo, una volta entrati non è escluso che gli stessi acquistino beni / alimenti ovvero servizi soggetti ad imposta.
I predetti acquisti rappresentano una sorta di costo necessario per poter porre in essere l’attività imponibile da parte del soggetto organizzatore.