VOLUNTARY INTERNAZIONALE

Con l’introduzione al DL n. 167/90 dei nuovi artt. da 5-quater a 5-septies, è riproposto di fatto, seppur con rilevanti differenze, quando già “anticipato” dall’art. 1, DL n. 4/2014 prevedendo la
possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione relativamente agli investimenti e alle attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio (c.d. “voluntary internazionale”), nonché di sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi non connessi con le attività estere (c.d. “voluntary nazionale”).

La procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero (anche indirettamente o per interposta persona) può essere
utilizzata dai soggetti che hanno violato gli obblighi di compilazione del quadro RW del mod. UNICO.

SOGGETTI INTERESSATI

In particolare la stessa riguarda i seguenti soggetti, purché fiscalmente residenti in Italia:
• persone fisiche, anche titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo, a prescindere dalla tipologia di contabilità tenuta (ordinaria / semplificata);
• enti non commerciali;
• società semplici;
• associazioni professionali;
• trust;
• “titolari effettivi” degli investimenti / attività estere.

Va peraltro evidenziato che, secondo quanto precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 10/E, possono avvalersi della procedura anche:
• gli eredi, per gli investimenti / attività finanziarie detenuti all’estero dal de cuius in violazione degli obblighi di monitoraggio;
• i cointestatari di attività illecitamente detenute all’estero o nella disponibilità di più soggetti.
In tale ipotesi la richiesta per l’adesione alla voluntary disclosure va presentata autonomamente da ciascun interessato “per la quota parte di propria competenza” e produce
effetto solo nei confronti del richiedente.

INVESTIMENTI/ATTIVITA’ INTERESSATE

La voluntary internazionale consente di regolarizzare le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, per tutti i periodi d’imposta “aperti”, ossia con riferimento ai quali non sono decaduti i
termini per l’accertamento / contestazione delle violazioni relative a:
1. investimenti / attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione dell’obbligo di compilazione del quadro RW;
2. redditi connessi / impiegati per costituire / acquistare i predetti investimenti / attività nonché redditi derivanti dalla relativa utilizzazione a qualunque titolo / dismissione, non assoggettati
a tassazione in Italia;
3. maggiori imponibili non connessi con gli investimenti / attività costituiti o detenuti illecitamente all’estero, agli effetti delle imposte dirette, imposte sostitutive, IRAP, contributi previdenziali, IVA e ritenute, oggetto più specificamente della voluntary nazionale. Di fatto, quindi, come evidenziato nella Circolare n. 10/E in esame, detta procedura presenta:
• un “ambito oggettivo «proprio»”, riferito agli investimenti / attività finanziarie illecitamente costituiti / detenuti all’estero e ai redditi non dichiarati connessi agli stessi;
• un “ambito oggettivo derivato nazionale”, riferito agli imponibili non connessi con i suddetti investimenti / attività.

VOLUNTARY NAZIONALE

Con la “voluntary nazionale”, utilizzabile anche dai contribuenti diversi da quelli soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale al fine di sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi, il
Legislatore, come evidenziato nella Circolare n. 10/E in esame, ha inteso evitare che “alla emersione di imponibili sottratti a società italiane e detenuti all’estero potesse seguire un
automatico accertamento fiscale su tali società” nonché “disparità di trattamento … tra i contribuenti che trasferiscono gli imponibili all’estero e quelli che lasciano tali imponibili in Italia”.
Viene, quindi, consentita la regolarizzazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi, a prescindere dal fatto che la posizione fiscale del contribuente “riguardi anche consistenze
illecitamente detenute all’estero”.
A detta procedura sono applicabili, in generale, le medesime disposizioni previste per la voluntary internazionale con riguardo alle cause di inammissibilità, al termine di attivazione della procedura (30.9.2015) ed ai relativi effetti premiali, alla modalità di presentazione dell’istanza nonché alle conseguenze in caso di esibizione di atti falsi e di comunicazione di dati non rispondenti al vero.

SOGGETTI INTERESSATI

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 5-septies, DL n. 167/90, possono beneficiare della procedura in esame:
• i soggetti che si avvalgono della voluntary internazionale, per le annualità diverse da quelle dalla stessa interessate;
• i contribuenti diversi da quelli destinatari dei predetti obblighi di monitoraggio e “quelli destinatari degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale che vi abbiano
adempiuto correttamente”.
Detta procedura, interessa quindi:
• le società e gli enti commerciali;
• le persone fisiche che hanno adempiuto correttamente all’obbligo di compilazione del quadro RW.

RIMOZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO E ATTI DI CONTESTAZIONE

Come accennato, costituiscono causa di inammissibilità della procedura, oltre alla consegna di un PVC con esito positivo, anche la notifica:
• di un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, IVA o IRAP;
• di un invito al contraddittorio;
sia pure, come evidenziato dall’Agenzia, “limitatamente all’annualità, al tributo e alla procedura interessata dai suddetti atti, in relazione all’ambito oggettivo di applicazione
[procedura di collaborazione volontaria nazionale / internazionale distinguendo, all’interno di quest’ultima, tra ambito oggettivo “proprio” / derivato nazionale]”.
In pratica l’effetto preclusivo riguarda:
− il solo periodo d’imposta per cui l’Agenzia ha notificato l’avviso di accertamento / atto di contestazione;
− i singoli beni / attivi oggetto di contestazione.
In considerazione dell’“unicità” di tali fattispecie preclusive (relative cioè a singole annualità, a differenza delle attività istruttorie che possono riguardare anche più annualità), le stesse potranno
“comunque essere rimosse attraverso gli istituti offerti dall’ordinamento tributario” ovvero:
• ravvedimento operoso;
• adesione ai PVC;
• “altri strumenti definitori della pretesa tributaria e partecipativi del contribuente al procedimento di accertamento offerti dallo stesso decreto legislativo [D.Lgs. n. 218/97], nonché
quelli deflattivi del contenzioso [D.Lgs. n. 546/92]”.

Ciò posto, il contribuente potrà scegliere se aderire alla procedura in esame:
• con riferimento ai soli periodi d’imposta residui;
• anche per i periodi d’imposta interessati dagli atti stessi dopo aver definito la propria posizione fiscale, con riferimento ai predetti atti di accertamento.

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