La Provincia Autonoma di Trento ha istituito l’imposta provinciale di soggiorno a decorrere dal 1 novembre 2015 con l’art. 16-bis della l.p. 11/06/2002 n.8 e ha approvato il regolamento di esecuzione del medesimo articolo (D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/leg).

L’imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia Autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive che assumono il ruolo di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973. La riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative, è affidata a Trentino Riscossioni S.p.A.

Fatte salve le esenzioni previste dall’art. 3 del regolamento di esecuzione, l’imposta provinciale di soggiorno è dovuta da ogni persona che pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel territorio provinciale e si applica ad ogni pernottamento. Nel caso di soggiorni di durata superiore a 10 notti consecutive presso la medesima struttura ricettiva, l’imposta è corrisposta nella misura di 10 pernottamenti.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro l’ultimo giorno di permanenza nella struttura ricettiva ed è incassata dal sostituto d’imposta.

La misura dell’imposta è fissata dal regolamento di esecuzione secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, da un minimo di 0,50 euro a un massimo di 2,50 euro per pernottamento. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nelle misure indicate nell’ articolo 2 del regolamento di esecuzione.