Con la pubblicazione sulla G.U. 24.6.2015, n. 144 del D.Lgs. n. 81/2015, contenente la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni … ” è stata data attuazione ai principi della Riforma del lavoro, c.d. Jobs Act, di cui all’art. 1, comma 7, Legge n. 183/2014.
Le nuove disposizioni sono in vigore a decorrere dal 25.6.2015.
In particolare nell’ambito del Decreto in esame sono previste specifiche disposizioni in materia di collaborazione coordinata a progetto e di associazione in partecipazione, di seguito esaminate.
SOPPRESSIONE DELLE CO.CO.PRO
Va preliminarmente evidenziato che, come desumibile dall’art. 1, D.Lgs. n. 81/2015, viene ribadita la centralità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato attraverso la conferma dello stesso quale “forma comune di contratto di lavoro”.
Come disposto espressamente dall’art. 52 del Decreto in esame è prevista l’abrogazione del c.d. “lavoro a progetto” introdotto nel 2003 dalla Riforma Biagi.
Infatti, a decorrere dal 25.6.2015 non risulta più consentita la stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata a progetto. La relativa disciplina, contenuta negli artt. da 61 a 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003, è abrogata rimanendo applicabile, in via transitoria, ai soli contratti in essere alla citata data e fino alla loro naturale scadenza.
Il comma 2 del citato art. 52 stabilisce che “resta salvo quanto disposto” dall’art. 409, C.p.c.. A seguito della soppressione delle collaborazioni in esame quindi, non risulta comunque preclusa la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Se, da un lato, tali rapporti non dovranno più essere supportati dalla presenza di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, dall’altro, dovranno, comunque, soddisfare i requisiti insiti della collaborazione, ossia:
continuità;
coordinazione;
carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro;
assenza di un vincolo di subordinazione del collaboratore nei confronti del committente.
PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE
Con decorrenza dall’1.1.2016, l’art. 2 del Decreto in esame introduce una presunzione di subordinazione per le collaborazioni “non genuine” intendendo per tali i rapporti che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
Rimangono escluse dalla riconduzione alla subordinazione, per espressa previsione normativa, le seguenti fattispecie:
collaborazioni su accordi collettivi nazionali stipulati dalle confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per particolari esigenze produttive / organizzative del settore;
collaborazioni nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi Albi professionali;
collaborazioni di amministratori, sindaci, revisori e figure affini, per le attività rese in veste di componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società nonché di partecipanti
a collegi e commissioni;
prestazioni a fini istituzionali per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Le parti (committente e collaboratore) possono richiedere all’apposita Commissione di cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003 la certificazione del contratto con riferimento all’assenza dei requisiti
della subordinazione sopra citati ed in particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente.
STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI CO.CO.CO/CO.CO.PRO
L’art. 54 del Decreto in esame introduce la possibilità di stabilizzare i rapporti di collaborazione beneficiando di una (mini) sanatoria.
Dall’1.1.2016, i committenti / datori di lavoro possono stabilizzare, ossia assumere a tempo indeterminato, i lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche
a progetto, e i soggetti con partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, con il vantaggio dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
Merita evidenziare che la sanatoria in esame non offre alcun beneficio contributivo, rispetto agli sgravi contributivi connessi con le nuove assunzioni a tempo indeterminato (fino al 31.12.2015) disposti dalla Finanziaria 2015.
L’efficacia della suddetta sanatoria è subordinata al rispetto delle seguenti 2 condizioni:
sottoscrizione, da parte del lavoratore, di un atto di conciliazione, anche presso le Commissioni di certificazione.
Il suddetto atto di conciliazione è finalizzato alla rinuncia, da parte del lavoratore coinvolto, a qualsiasi pretesa riguardante la precedente qualificazione del rapporto di lavoro;
divieto di recesso dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nei 12 mesi successivi all’assunzione, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
SOPPRESSIONE DELLE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO
L’art. 53 del Decreto in esame modifica l’art. 2549, C.c., relativo alla disciplina dell’associazione in partecipazione.
In particolare viene riscritto il comma 2 del citato art. 2549 prevedendo l’esclusione dall’ambito delle associazioni in partecipazione degli apporti di lavoro nel caso in cui l’associato sia una
persona fisica.
La nuova disciplina in esame rivede le disposizioni introdotte dalla Legge n. 92/2012, così come modificate ad opera dell’art. 7, comma 5, lett. a), DL n. 76/2013, riducendo ulteriormente l’ambito di applicazione del contratto in esame.
Di fatto quindi, a decorrere dal 25.6.2015, non è più possibile stipulare contratti di associazione in partecipazione con associati persone fisiche con apporto, esclusivo o parziale, di lavoro.
I contratti di associazione in partecipazione in atto alla predetta data sono considerati legittimi “fino alla loro cessazione” anche se relativi all’apporto di lavoro da parte dell’associato.
Contestualmente è prevista l’abrogazione del comma 3 del citato art. 2549, riguardante le limitazioni di cui al previgente comma 2 (limite numerico pari a 3 associati impiegati in una
medesima attività nel caso di associazione in partecipazione con apporto di lavoro).
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE ASSOCIATO
DAL 25.06.2015 PERSONA FISICA SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
CON APPORTO DI LAVORO NO SI
CON APPORTO DI CAPITALE SI SI
CON APPORTO MISTO (LAVORO/CAPITALE) NO SI