Con un recente Comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni comporta il versamento della sanzione ridotta in
misura pari ad 1/9 del minimo, ossia € 28 (258 x 1/9).
Per la regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione entro il medesimo termine è confermata la sanzione ridotta di € 25.

Come noto, entro 90 giorni dalla scadenza è possibile regolarizzare, tramite il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione.
Con particolare riguardo al mod. UNICO 2015 di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, la cui presentazione è scaduta il 30.9.2015, la
regolarizzazione va effettuata entro il 29.12.2015.
In passato l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 12.3.2010, n. 11/E e nell’appendice al mod. UNICO 2014, aveva equiparato la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni
dalla scadenza a quella della dichiarazione tardiva entro lo stesso termine, con conseguente applicazione della sanzione ridotta nella medesima misura.
Ora, a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2015 all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, l’Agenzia delle Entrate, con il recente Comunicato stampa 18.12.2015, ha fornito un’interpretazione “innovativa” in merito all’ammontare della sanzione ridotta dovuta in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa entro il predetto termine.

DICHIARAZIONE TARDIVA/OMESSA

Qualora la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dal termine previsto, la stessa è considerata valida, ferma restando la sanzione ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 da € 258 a €
1.032, applicabile a prescindere dal versamento o meno delle imposte risultanti dalla stessa.
Come disposto dalla lett. c) del comma 1 del citato art. 13, è possibile provvedere alla regolarizzazione entro 90 giorni dal termine previsto con la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo.

Così, relativamente al mod. UNICO 2015, entro il 29.12.2015 è necessario:
• presentare la dichiarazione;
• versare, tramite il mod. F24, la sanzione ridotta pari a € 25 (258 x 1/10), utilizzando il codice tributo “8911”.
Se la dichiarazione IVA è inviata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi in forma unificata, è necessario versare la sanzione ridotta per ciascuna dichiarazione, ossia € 50 (25 x 2).
Nell’ipotesi in cui le imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva non siano state pagate, al fine di evitare l’applicazione della sanzione del 30% è necessario versare, oltre alle imposte non
versate e agli interessi a giorni nella misura dello 0,5%, la sanzione ridotta pari al 3,75% (ad oggi sono già scaduti i termini per il ravvedimento entro 15 / 30 / 90 giorni).
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni (ossia dopo il 29.12.2015 per il mod. UNICO 2015), ovvero non presentata, è considerata omessa e costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate. Decorsi i 90 giorni non è possibile regolarizzare la violazione.
Si rammenta che per effetto della revisione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 158/2015 (la cui decorrenza è anticipata, dalla Finanziaria 2016, all’1.1.2016 in luogo dell’1.1.2017) è prevista:
• la modifica della sanzione fissa, individuata da € 250 a € 1.000 (in luogo di quella da € 258 a € 1.032) in caso di imposte non dovute e della sanzione minima a € 250 (in luogo di € 258) in
caso di imposte dovute;
• la possibilità di presentare la dichiarazione (omessa) entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, prima di qualunque attività di accertamento di
cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, con la riduzione alla metà delle sanzioni.
Non è stato modificato il termine (90 giorni) per procedere alla regolarizzazione tramite il ravvedimento che consente di rendere “tardiva” e, quindi, valida la dichiarazione. Oltre tale
termine il “beneficio” per il contribuente è limitato alla riduzione delle sanzioni applicate dall’Ufficio.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO 90 GIORNI

Come accennato, in passato la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni è stata equiparata dall’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione tardiva.
In particolare, come evidenziato nel citato Comunicato stampa 18.12.2015:
“nel presupposto che la dichiarazione integrativa presentata nei novanta giorni sostituiva quella originaria, derivava che la dichiarazione rettificativa, pur essendo valida a tutti gli effetti, doveva
essere considerata tardiva, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista per la tardiva presentazione del modello Unico”.
Pertanto, la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni comporta(va) l’applicazione della sanzione in misura ridotta pari a € 25 di cui alla lett. c) del comma 1 del citato art. 13.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2015, la nuova disciplina, secondo quanto specificato nel Comunicato in esame:
“ha distinto nettamente le ipotesi di dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata) e di dichiarazione tardiva, nei casi di omessa
presentazione, distinguendole anche sotto il profilo delle agevolazioni in termini di sanzioni”.
In particolare:
“… la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione integra la violazione di cui all’art. 8 del Dlgs n. 471/1997. Va
da sé che, in applicazione del principio di specialità, qualora l’integrazione abbia ad oggetto elementi sanzionati specificatamente, la sanzione applicabile sarà quella espressamente prevista per questa tipologia di violazione”.
Poiché la dichiarazione integrativa entro 90 giorni ricade nella disciplina relativa alla dichiarazione irregolare di cui all’art. 8, D.Lgs n. n. 471/97 opera la sanzione da € 258 a € 2.065.
Secondo l’Agenzia, alla regolarizzazione delle violazioni inerenti il contenuto delle dichiarazioni è applicabile la nuova lett. a-bis) del comma 1 del citato art. 13 che prevede la regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta pari a 1/9 del minimo. Infatti: “È evidente che l’introduzione della specifica ipotesi di regolarizzazione di cui alla lettera a-bis) sarebbe priva di contenuto se la presentazione della dichiarazione integrativa nei novanta giorni continuasse a integrare un’ipotesi di dichiarazione tardiva e non dovesse, oggi, essere ricondotta tra le violazioni relative al contenuto della dichiarazione”.
Di conseguenza la regolarizzazione va effettuata ai sensi della citata lett. a-bis) che prevede il versamento della sanzione ridotta pari a € 28 (258 x 1/9).

La sanzione di € 28 è applicabile anche in caso di presentazione, entro 90 giorni, del quadro RW integrativo collegato al monitoraggio fiscale, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolare 12.3.2010, n. 11/E e 23.12.2013, n. 38/E. In caso di presentazione del quadro RW tardivo (entro 90 giorni), la sanzione è pari a € 25.
L’eventuale omesso versamento delle imposte collegate con il “nuovo” quadro RW va regolarizzato autonomamente beneficiando della riduzione delle sanzioni applicate per la specifica fattispecie.

CONSIDERAZIONI

La nuova interpretazione dell’Agenzia delle Entrate comporta che:
• coloro che non hanno ancora provveduto alla regolarizzazione del contenuto della dichiarazione, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, volendo ravvedersi entro il 29.12.2015 devono versare la sanzione ridotta pari a € 28.

Resta ferma la possibilità di procedere al ravvedimento operoso anche successivamente ai 90 giorni, ai sensi delle lett. b), b-bis), b-ter) e b-quater) del citato art. 13 con le specifiche soglie temporali previste dalle citate disposizioni;

• coloro che hanno già provveduto ad effettuare il ravvedimento operoso presentando la dichiarazione integrativa con il versamento della sanzione ridotta in misura pari a € 25, ora, per il
perfezionamento della regolarizzazione, devono integrare la sanzione corrispondendo € 3 entro il prossimo 29.12.2015.

Di fatto, quindi, alla luce del nuovo orientamento, nei 90 giorni risulta maggiormente penalizzato il soggetto che ha presentato la dichiarazione entro la scadenza e procede poi alla relativa
correzione rispetto a colui che ha omesso la presentazione e vi provvede tardivamente.

Dichiarazione tardiva, Sanzione minima € 258, Riduzione 1/10, Termine ravvedimento 90 giorni, Sanzione ridotta € 25.

Dichiarazione integrativa, Sanzione minima € 258, Riduzione 1/9, Termine ravvedimento 90 giorni, Sanzione ridotta € 28.