Come noto, il versamento del saldo 2014 e del primo acconto 2015 delle imposte (IRPEF / IRES, IRAP e imposte sostitutive) e dei contributi previdenziali risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2015
può essere effettuato in un’unica soluzione ovvero suddiviso in rate di pari importo.

RATEIZZAZIONE IMPOSTE DERIVANTI DAL MOD. UNICO/IRAP

Relativamente alla rateizzazione è necessario considerare che:
• per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la stessa:
− deve concludersi entro novembre;
− comporta il pagamento degli interessi nella misura dello 0,33% mensile, decorrenti dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto.
La percentuale degli interessi dovuti, riferita al periodo di versamento e quantificata in misura forfetaria per ogni mese, va applicata a prescindere dal giorno in cui si effettua il pagamento;
• è possibile scegliere quali somme rateizzare e il numero di rate.
È comunque opportuno scegliere un’unica modalità di rateizzazione con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare “inconvenienti” in sede di versamento delle singole rate e di controllo dei pagamenti già effettuati.
Al fine di determinare il numero massimo di rate in cui è possibile ripartire il versamento nonché l’ammontare degli interessi applicabili alle rate successive alla prima è necessario individuare il
termine di versamento fissato per la prima rata (corrispondente al termine previsto per il versamento in un’unica soluzione).
Detto termine, a seguito della proroga dei versamenti disposta con il DPCM 9.6.2015, è differenziato a seconda che il contribuente sia o meno interessato dagli studi di settore. Infatti, il
versamento delle imposte e dei contributi derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2015 va effettuato entro il:
16.6 ovvero 16.7.2015 (+ 0,40%) da parte dei soggetti non interessati dagli studi di settore;
6.7 ovvero 20.8.2015 (+ 0,40%) da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore ed i contribuenti minimi.
Si rammenta che le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio non possono beneficiare della
proroga e quindi devono effettuare i versamenti entro il 16.7 (20.8 + 0,40%).
In caso di differimento del pagamento al 16.7 (per i soggetti non interessati dalla proroga) ovvero al 20.8 (per i soggetti interessati dalla proroga), ai fini della rateizzazione va considerato l’importo complessivamente dovuto maggiorato dello 0,40%. Pertanto, ciascuna rata è determinata dividendo l’importo così maggiorato per il numero di rate scelto.
Va inoltre considerato che la scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima differisce a seconda che il soggetto interessato sia titolare o meno di partita IVA, come di seguito schematizzato.

VERSAMENTO  DEL SALDO IVA 2014

IVA 2014 fino al termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015, corrispondendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2015. In tal caso, il versamento dell’IVA va effettuato:
● per i soggetti che non beneficiano della proroga entro il:
– 16.6.2015 applicando al saldo IVA la maggiorazione dell’1,20%;
– 16.7.2015 applicando al saldo IVA già maggiorato dell’1,20% l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
● per i soggetti che beneficiano della proroga entro il:
– 6.7.2015 applicando al saldo IVA la maggiorazione dell’1,20%;
– 20.8.2015 applicando al saldo IVA già maggiorato dell’1,20% l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Di conseguenza, in presenza di un saldo IVA 2014 a debito, il cui pagamento è differito al  versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015, e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, un credito IRPEF), la maggiorazione dell’1,20% va applicata esclusivamente sull’ammontare non compensato.

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Per i contribuenti trimestrali il differimento del saldo IVA è riferito all’importo dovuto comprensivo degli interessi dell’1%.
Pertanto è necessario dapprima applicare gli interessi trimestrali dell’1% dovuti in dichiarazione annuale e poi la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese fino al 16.6. Se il versamento è effettuato entro il 16.7 / 20.8, all’importo così determinato va applicata l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

REGIME NUOVE INIZIATIVE E CONTABILE AGEVOLATO

I soggetti che fino al 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 oppure il regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011 possono
differire il versamento dell’IVA entro i predetti termini e rateizzare quanto dovuto fino a novembre.

ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

In caso di adeguamento dei ricavi / compensi alle risultanze degli studi di settore, entro il 6.7.2015 va versata:
• la maggiore IVA dovuta. Il versamento può essere differito al 20.8 (+ 0,40%) e può essere rateizzato;
• la maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi / compensi presunti da GERICO e quelli contabilizzati, se la differenza è superiore al 10% dei ricavi / compensi contabilizzati. Il versamento può essere differito al 20.8 (+ 0,40%) ma non può essere rateizzato.

VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE DERIVANTI DAL MOD. UNICO 2015

Regime nuove iniziative e minimi.

Il versamento entro il 6.7.2015 (20.8 + 0,40%) nonché la rateizzazione interessano anche:
• l’imposta sostitutiva (saldo e primo acconto) per i contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
• l’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno adottato fino al 2014 il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000.

Altre imposte sostitutive:

Entro i termini previsti per le imposte derivanti dal mod. UNICO 2015 va effettuato anche il versamento di altre imposte sostitutive e pertanto, per i soggetti che usufruiscono della proroga, le
stesse possono essere corrisposte entro il 6.7 ovvero il 20.8 (+ 0,40%).
Come disposto dal citato DPCM 9.6.2015, infatti, la proroga trova applicazione con riguardo ai soggetti interessati dagli studi di settore, per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni da effettuare entro il 16.6.2015.

Va comunque evidenziato che, relativamente ad alcune imposte, ancorché i termini possano usufruire della proroga, non è possibile fruire della rateizzazione ex art. 20, D.Lgs. n. 241/97,
ossia con le stesse regole previste per il versamento rateale dell’IRPEF / IRES.

Imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni
L’imposta sostitutiva (2% – 4% ovvero 4% – 8% per la rivalutazione all’1.1.2015) riferita alla rivalutazione di terreni / partecipazioni non posseduti in regime d’impresa e, in particolare:
• la terza rata per la rivalutazione all’1.1.2013;
• la seconda rata per la rivalutazione all’1.1.2014;
• la prima rata o unica soluzione per la rivalutazione all’1.1.2015;
in scadenza il 30.6.2015 non può essere rateizzata in quanto non derivante dalla dichiarazione dei redditi.

RATEIZZAZIONE E COMPILAZIONE MOD. F24

In presenza di rateizzazione, per ogni importo rateizzato, nel mod. F24, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” della “Sezione Erario” ovvero nel campo “rateazione/mese rif.”
della “Sezione Regioni” e della “Sezione IMU ed altri tributi locali”, va indicato il numero della rata che si sta pagando e il numero complessivo di rate prescelto (ad esempio, 0105, 0205, 0305
e così via).
Nei predetti campi va riportato “0101”:
• se il versamento di un importo rateizzabile è effettuato in un’unica soluzione;
• nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di un credito derivante dalla dichiarazione,
individuato dal codice tributo del relativo versamento a saldo (ad esempio, per l’utilizzo in compensazione del credito IRPEF, codice tributo 4001, va riportato 0101 nel campo  “rateazione/regione/prov./mese rif.”).
L’importo della singola rata è determinato con arrotondamento al centesimo di euro.
Le predette modalità di compilazione del mod. F24 interessano anche l’esposizione della maggior IVA dovuta a seguito dell’adeguamento agli studi di settore (codice tributo 6494) versata in forma rateale (Risoluzione Agenzia delle Entrate 18.5.2010, n. 40/E).
Va evidenziato che:
• gli interessi da rateizzazione, determinati sulla somma dovuta per ogni Sezione (distintamente per anno di riferimento) del mod. F24 (importi a debito esposti nei singoli righi
della stessa sezione), devono essere indicati cumulativamente per Sezione utilizzando uno dei seguenti codici tributo.la maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento del versamento delle imposte

•la maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento del versamento delle imposte (compreso il saldo IVA) al 16.7 ovvero 20.8 va sommata al tributo cui si riferisce.

RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Contributi IVS e gestione separata INPS

I versamenti dei contributi alla Gestione IVS e Gestione separata INPS risultanti dal mod. UNICO, come confermato dall’INPS nella Circolare 12.6.2015, n. 120, possono essere rateizzati con le
medesime modalità previste per le imposte sui redditi.
Pertanto, la prima rata va versata entro il termine di scadenza del saldo e/o acconto, ossia entro il:
• 16.6 ovvero 16.7.2015 (+ 0,40%) per i soggetti che non usufruiscono della proroga;
• 6.7 ovvero 20.8.2015 (+ 0,40%) per i soggetti che usufruiscono della proroga;
fermo restando che, relativamente:
• ai contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti, la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi sul reddito eccedente il minimale;
• ai contributi alla Gestione separata INPS, la rateizzazione può riguardare sia il saldo 2014 che il primo acconto 2015.
Analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi, la rateizzazione dei contributi previdenziali può essere effettuata per quanto dovuto a titolo di saldo 2014 e primo acconto
2015, con termine entro il mese di novembre mentre non è consentita per quanto dovuto a titolo di secondo o unico acconto 2015.
La Sezione INPS del mod. F24 va compilata tenendo presente che:
• come specificato nella CM 27.4.2000, n. 83/E, “diversamente da quanto avviene in ipotesi di versamento dilazionato dei saldi e degli acconti tributari, non deve essere fornita […] alcuna
indicazione del numero della rata che viene pagata di volta in volta”;
• gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi, utilizzando le consuete causali:

ARTIGIANI                        API

COMMERICIANTI           CPI

PROFESSIONISTI            DPPI

Contributi geometri (cipag)

I soggetti iscritti alla Cassa italiana previdenza assistenza geometri (CIPAG), determinando l’ammontare dei contributi dovuti nella Sezione III del quadro RR del mod. UNICO 2015 PF,
possono:
• utilizzare i crediti verso l’Erario o altri Enti in compensazione con i debiti contributivi.
Non è invece possibile utilizzare in compensazione un credito contributivo CIPAG con un debito verso l’Erario o altri Enti;
• rateizzare quanto dovuto con le modalità e le scadenze previste per i pagamenti derivanti dal mod. UNICO.
Anche detti soggetti possono quindi:
• versare il contributo soggettivo e integrativo, compresi i minimi, risultanti dalla Sezione III del quadro RR del mod. UNICO 2015 PF, entro il 6.7.2015 – 20.8 con la maggiorazione dello
0,40%;
• rateizzare con le scadenze e gli interessi evidenziati nelle tabelle sopra riportate.
La maggiorazione e gli interessi vanno versati con i seguenti codici tributo.