Come noto, l’art. 108, comma 2, TUIR, prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza nel periodo d’imposta di sostenimento qualora le stesse rispondano ai requisiti di congruità ed
inerenza fissati da un apposito Decreto.
Con il DM 19.11.2008 sono stati individuati:
• i criteri per individuare le spese che possono essere considerate “di rappresentanza”;
• gli ammontari massimi deducibili di dette spese.
Ora, con l’art. 9, D.Lgs. n. 147/2015, c.d. “Decreto Internazionalizzazione”, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014, sono state apportate alcune modifiche alla citata disposizione, di seguito esaminate.
Le novità non producono effetto sulla deducibilità delle spese di rappresentanza da parte dei lavoratori autonomi, per i quali, ai sensi dell’art. 54, comma 5, TUIR, rimane confermato il limite rappresentato dall’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

REQUISITI PER LA DEDUCIBILITA’

Come accennato, le spese di rappresentanza sono deducibili se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il citato DM.
In particolare, come disposto dall’art. 108, TUIR:
“Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa”.

Requisito di inerenza

Le spese in esame si considerano inerenti, a condizione che siano:
• a titolo gratuito, ossia caratterizzate dall’assenza di un corrispettivo o di una prestazione da parte del destinatario del bene / servizio erogato;
• sostenute con finalità promozionali, ossia dirette a divulgare sul mercato l’attività svolta e i beni / servizi prodotti, e di pubbliche relazioni, ossia dirette a diffondere / consolidare l’immagine dell’impresa;
• ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici, ossia ricavi, e adeguate rispetto all’obiettivo atteso in termini di benefici economici ovvero coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Spese di rappresentanza
Costituiscono spese di rappresentanza:
• le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significative attività promozionali di beni / servizi la cui produzione / scambio rappresenta l’attività caratteristica dell’impresa;
• le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di:
− ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose;
− inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
− mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni o i servizi prodotti / erogati dall’impresa;
• i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponde ai criteri di inerenza;
• ogni altra spesa per beni / servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento risponde ai criteri di inerenza.

Spese non di rappresentanza
Non costituiscono spese di rappresentanza:
• le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di:
− mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni / servizi prodotti o erogati dall’impresa, ossia manifestazioni nel cui ambito “si incontrano una serie di attori connotati da un
forte interesse e propensione commerciale (compratori, espositori, fornitori, ecc.)”;
− visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa;
• le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute da imprese specializzate nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e simili per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di
iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o eventi similari;
• le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dal titolare dell’impresa in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti beni / servizi prodotti / erogati dall’impresa ovvero attinenti all’attività caratteristica dell’impresa.

Requisito di congruità

Ai fini della deducibilità oltre ad essere inerenti le spese in esame devono essere congrue.
La congruità è valutata anche in funzione del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale della stessa.

Novità decreto internazionalizzazione

Il comma 1 dell’art. 9, D.Lgs. n. 147/2015 ha eliminato dal citato comma 2 dell’art. 108 il riferimento:
• alla congruità, quale elemento individuabile con lo specifico DM, posto che il limite di spese deducibili è fissato ora direttamente nella norma.
Per effetto di tale modifica, viene rafforzata la conclusione in base alla quale all’Ufficio dovrebbe risultare preclusa la sindacabilità della spesa in termini di congruità della stessa. Infatti, la
congruità è “assicurata” dall’individuazione, da parte del Legislatore (prima all’interno del Decreto e ora nella norma), del limite massimo deducibile.
Il rinvio al predetto Decreto rimane esclusivamente per l’individuazione delle condizioni al cui sussistere si intende rispettato il requisito di inerenza;
• al volume di ricavi dell’attività internazionale dell’impresa di cui il citato Decreto avrebbe dovuto tener conto nell’individuare i requisiti per la deducibilità delle spese in esame.

AMMONTARE MASSIMO DEDUCIBILE

Le spese di rappresentanza sono deducibili nell’anno di sostenimento in misura proporzionale all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 di Conto
economico) risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo. La misura della deducibilità è prevista dal DM 19.11.2008. Va evidenziato che:
• le spese eccedenti il limite sono indeducibili;
• qualora le spese sostenute nel periodo di riferimento siano inferiori al limite, l’eccedenza di plafond non può essere portata ad incremento del limite del periodo d’imposta successivo;
• per le imprese di nuova costituzione, la deducibilità è rinviata al primo periodo d’imposta in cui l’impresa consegue ricavi / proventi della gestione caratteristica e in quello successivo, fermo
restando il rispetto del limite previsto.
Per dette imprese, nel primo periodo di conseguimento di ricavi / proventi vanno dapprima dedotte le spese sostenute in tali periodi e, qualora residui un’eccedenza di plafond, è consentito
il relativo utilizzo per dedurre le spese sostenute nel primo periodo d’imposta e in quello successivo caratterizzati dall’assenza di ricavi / proventi.

Il limite di deducibilità non si applica alle spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore ad € 50, che risultano quindi integralmente deducibili nel periodo di sostenimento indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / proventi conseguiti.
Tali spese non concorrono alla formazione dell’importo massimo deducibile calcolato con l’applicazione delle percentuali di seguito evidenziate.
Relativamente ai predetti beni si rammenta che:
• il valore unitario è rappresentato dal valore complessivo dell’omaggio e non da quello dei singoli beni che lo compongono, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.7.2009, n. 34/E;
• per i beni “autoprodotti”, al fine di verificare il superamento del limite, è necessario avere riguardo al valore di mercato. In ogni caso la deducibilità, integrale o con il limite di ricavi, va
riferita al costo di produzione (così, se il valore di mercato è non superiore a € 50, è integralmente deducibile il costo di produzione del bene), come specificato dall’Agenzia nella Risoluzione 12.3.2014, n. 27/E;
• il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, con decorrenza dal 13.12.2014, ha innalzato a € 50 (in luogo di € 25,82), “allineandolo” al valore previsto ai fini delle imposte dirette, il costo
unitario dei beni costituenti spese di rappresentanza, così come definite ai fini dell’art. 108, TUIR, per i quali è ammessa la detrazione dell’IVA a credito ex art. 19-bis1, comma 1, lett. h),
DPR n. 633/72.
Contestualmente è stato portato a € 50 il costo unitario dei beni non oggetto dell’attività la cui cessione gratuita non costituisce cessione di beni ai fini IVA ex art. 2, comma 2, n. 4), e per la
rilevanza ai fini IVA delle prestazioni di servizi gratuite ex art. 3, comma 3, DPR n. 633/72.

Novità decreto internazionalizzazione

Il comma 1 del citato art. 9, come sopra accennato, inserisce direttamente nel comma 2 dell’art. 108, TUIR le misure di deducibilità delle spese in esame, peraltro incrementate rispetto a quelle
stabilite dal citato DM 19.11.2008. In particolare:
Ricavi / proventi gestione caratteristica Importo massimo deducibile         Vecchia misura          Nuova misura
Fino a € 10 milioni                                                                                                 1,3%                            1,5%
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni                                      0,5%                            0,6%
Per la parte eccedente € 50 milioni                                                                        0,1%                             0,4%
La revisione delle percentuali di deducibilità si riflette in un incremento maggiormente significativo per le imprese di grandi dimensioni, le quali, in vigenza della “vecchia” misura, risulta(va)no
particolarmente penalizzate.
Il comma 2 dell’art. 9 riconosce al MEF la possibilità di modificare la misura della deducibilità, anche relativamente ai beni ceduti gratuitamente (attualmente fissata, come accennato, in € 50).
Merita evidenziare che il D.Lgs. n. 156/2015, contenente la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso, prevede, all’art. 7, comma 8, l’introduzione nel citato art. 108 del
nuovo comma 4-bis in base al quale “il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a) [interpello qualificatorio] in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza”

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Come stabilito dal comma 3 del citato art. 9, le novità in esame sono applicabili “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del … decreto”.
Posto che il D.Lgs. n. 147/2015 è in vigore dal 7.10.2015, le nuove disposizioni operano, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2016.