Come noto, l’art. 1, comma 655, Finanziaria 2015, modificando la lett. q) dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 344/2003, ha ridotto dal 95% al 22,26% la quota di esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali e dai trust non commerciali.
Di conseguenza, l’imponibilità degli utili (non provenienti da Paesi black list) percepiti dai predetti soggetti è passata dal 5% al 77,74%.
Come evidenziato nella Relazione tecnica alla Finanziaria 2015, con l’incremento dell’imposizione il Legislatore ha inteso equiparare la tassazione degli enti non commerciali a quella propria delle
persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate (considerando i soci con aliquota marginale IRPEF pari al 43%).
L’incremento della percentuale di tassazione, applicabile a decorrere dalle somme distribuite dall’1.1.2014, interessa:
• gli utili percepiti dagli enti non commerciali, ancorché prodotti nell’esercizio di impresa, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E;
• i dividendi percepiti dai trust che, ai sensi dell’art. 73, comma 1, TUIR, sono equiparati agli enti non commerciali qualora non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività
commerciale.
Al fine di “mitigare” gli effetti retroattivi negativi connessi con l’incremento del regime impositivo per gli utili “messi in distribuzione” già dal 2014, il comma 656 della Finanziaria 2015 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, relativamente al quale l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 31.7.2015, n. 70/E, ha fornito chiarimenti sulle relative modalità di fruizione.

MISURA E CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il citato comma 656 prevede, a favore dei soggetti interessati dall’incremento di tassazione degli utili / dividendi, la spettanza di un credito d’imposta: “pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655”.

Il credito d’imposta è quindi pari alla seguente differenza: IRES dovuta in base alle nuove disposizioni (esenzione 22,26%) MENO IRES dovuta in base alle disposizioni previgenti (esenzione 95%)

Detto credito:
• va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso all’1.1.2014. In particolare:
− per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare lo stesso va indicato nella Sezione I del quadro RU del mod. UNICO 2015 ENC, riportando il codice credito “B4”;
− per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare lo stesso dovrà essere indicato nel mod. UNICO 2016 ENC;
• non è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Come evidenziato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel Documento 15.3.2015, essendo il credito d’imposta riconosciuto esclusivamente con riferimento al 2014, lo stesso “ha una valenza meramente transitoria, in quanto a partire dal 2015 gli enti non commerciali rimangono esposti alla maggiore tassazione, senza più alcuna possibilità di sgravio”.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato esclusivamente in compensazione secondo la seguente tempistica:

UTILIZZO                              MISURA

dall’1.1.2016                         33,33% del relativo ammontare

dall’1.1.2017                         33,33% del relativo ammontare

dall’1.1.2018                         ammontare rimanente (33,34%)

 

In merito alle modalità di fruizione del credito di imposta in esame l’Agenzia, nella citata Risoluzione n. 70/E, affrontando il caso di un trust opaco (ossia, senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo e soggetti ad IRES), che nel corso del 2014 ha percepito utili in qualità di socio di una società di capitali, ha:
• confermato le predette modalità / termini di utilizzazione del credito;
• precisato che la quota di credito annuale (o parte di essa) non utilizzata nel periodo di riferimento per incapienza, può essere utilizzata già nel successivo periodo d’imposta, sommandola alla quota utilizzabile a partire dal medesimo periodo d’imposta.
Di fatto, quindi, non è necessario che il credito sia utilizzato in ciascuno dei predetti anni per l’intera quota spettante (1/3 dell’ammontare complessivo del credito); il mancato integrale utilizzo
consente comunque il riporto del residuo nelle annualità successive. Dal 2018 il credito ancora non compensato è utilizzabile liberamente.