Le offerte telefoniche sono oramai una pratica diffusissima. Chiunque può ricevere un numero imprecisato di offerte commerciali o ricerche di mercato anche più di una volta al giorno da diverse compagnie. Vi sono inoltre chiamate “mute” che possono creare frustrazione in chi le riceve. I dubbi che si pongono sono: dove hanno preso il numero di telefono? Ci sono modi per tutelarsi da queste intrusioni nella nostra vita non desiderate?

 

I numeri di telefonia fissa sono inseriti in elenchi pubblici da cui le società attingono al fine di promuovere i loro prodotti e le loro offerte. Altre volte invece è stato proprio l’utente/consumatore a dare il consenso al trattamento dei propri dati personali. Questo accade quando si sottoscrive una carta di fedeltà di una compagnia o un negozio come ad esempio un supermercato. Spesso così facendo si consente al trattamento dei dati personali al fine di promuovere offerte commerciali anche da parte di altre società oltre quella di cui stiamo sottoscrivendo la tessera. Un altro modo per l’ottenimento del numero di telefono legalmente e quindi con il consenso dell’utente è la partecipazione a concorsi online che solitamente richiedono oltre la mail anche il numero di telefono.

 

Un caso particolare che comporta parecchi fastidi sono le chiamate “mute”. Questo tipo di chiamate possono creare un senso di allarme perché possono portare alla sgradevole sensazione di essere le vittime di malintenzionati. Vi è da aggiungere che il senso di allarme generato è ancora maggiore nel caso in cui si tratti di utenze intestate a persone anziane.

Le chiamate “mute” sono state oggetto di attenzione dell’attenzione del Garante della Privacy [1], che ha evidenziato come tale tipo di chiamate violasse la disposizione del Codice della Privacy [2] riguardo al trattamento dei dati personali in modo lecito e secondo correttezza. La ragione delle chiamate “mute” risiede nel modo di composizione dei numeri telefonici che avviene tramite un compositore automatico al fine di evitare tempi morti nei call center. Il Garante della Privacy ha rilevato come questa pratica abbia però ripercussioni sui consumatori. Lo stesso Garante della Privacy a norma di legge [3] ha quindi prescritto che: i call centers non debbano avere più di un certo limite di chiamate mute, vi debba essere un rumore di fondo e che, nel caso in cui sia partita una chiamata muta verso un numero telefonico non si possa richiamare quell’utenza per 5 giorni.

 

Per tutelarsi verso le chiamate indesiderate si devono seguire principalmente tre vie:

  • prestare grande attenzione a ciò a cui si consente quando accettiamo il trattamento dei dati personali. Solitamente ci si ritrova a barrare più riquadratini riguardo alle modalità di trattamento dei propri dati personali. Non sempre è necessario barrarli tutti affinchè si possa ottenere la carta fedeltà ed i benefici connessi.
  • iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni tramite le modalità descritte nel sito istituzionale. La registrazione è gratuita e può essere fatta tramite: web, telefono, raccomandata, fax ed email.
  • promuovere un reclamo, una segnalazione od un ricorso presso il Garante della Privacy

L’iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni ha suscitato molte perplessità riguardo alla sua efficacia. E’ doveroso osservare che la prima vera minaccia della quiete casalinga sono proprio i consumatori stessi che purtroppo non prestano la dovuta attenzione (anche a causa del “pressing” dei venditori) a cosa si stia dando il proprio consenso. Il Registro Pubblico delle Opposizioni tutela solo chi è inserito in elenchi pubblici non chi ha fornito il numero telefonico di propria volontà. L’iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni è la base per un’azione più incisiva quale la promozione di un reclamo, segnalazione o ricorso presso il Garante della Privacy.

Gli utenti che siano infastiditi da chiamate “mute” sono tutelati a prescindere dalla loro presenza o meno nel Registro Pubblico delle Opposizioni. La Corte di Cassazione in una recente sentenza [4] ha affermato che non sia necessario essere iscritto nel Registro Pubblico delle Opposizioni per essere tutelati dalle chiamate “mute”. Per queste telefonate serve il consenso espresso dell’intestatario del numero telefonico e non basta la presenza del numero telefonico negli elenchi pubblici a renderle legittime.

[1] Provvedimento generale a carattere prescrittivo sulle cosiddette ‘chiamate mute’ del 20/02/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/2014

[2] Art. 11 cod. priv. Dlgs 196/2003

[3] Art. 143 comma 1 lett. b) e Art. 154 comma 1 lett. c) cod. priv. Dlgs 196/2003

[4] Cass. sent. n. 2196/2016 del 04.02.2016