Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il DPCM che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Si tratta quindi della “classica” proroga disposta in base all’art. 12 comma 5 del DLgs. 241/1997, che consente di modificare mediante DPCM i termini di versamento relativi a imposte e contributi e di evitare la maggiorazione dello 0,4% in caso di differimento per un periodo non superiore ai primi 20 giorni.

I versamenti dovranno quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2021, invece che entro il prossimo 30 giugno, senza alcuna maggiorazione. Anche se non precisato dal comunicato stampa, analogamente al 2020, il DPCM dovrebbe prevedere il versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2021, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Anche se non citate dal comunicato stampa, analogamente allo scorso anno, il DPCM dovrebbe estendere la proroga anche al versamento:
– del saldo 2020 e dell’eventuale primo acconto 2021 dell’IRAP;
– dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Alle previste condizioni, la proroga deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni. Per quanto riguarda il versamento del primo acconto 2021, si ricorda che il termine è stato rinviato dall’INPS, a data da destinarsi, in relazione ai soggetti interessati dall’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, in attesa della conclusione dell’iter di emanazione del decreto interministeriale attuativo.

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.