Come noto, ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 e del DPR n. 277/2000, agli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in conto proprio che per conto terzi, è riconosciuto un credito d’imposta connesso con la spesa sostenuta per il rifornimento di carburante di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. “caro petrolio”.

Si evidenzia che, mentre nel 2015 l’agevolazione è stata riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno Euro 1, a decorrere dall’1.1.2016, ai sensi dell’art. 1, comma 645, Finanziaria 2016, l’agevolazione è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno Euro 3 (sono esclusi quelli di categoria Euro 2 o inferiore). Detto credito spetta anche agli Enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/97, alle imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale / regionale / locale / in ambito comunitario nonché agli Enti pubblici e alle imprese esercenti il trasporto a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone.

In particolare si rammenta che:

• il credito è determinato in base agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, rapportati ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. In particolare, con la Nota 25.3.2016, n. 37533/RU l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che, in relazione ai consumi effettuati tra l’1.1 e il 31.3.2016 il beneficio è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto;

• per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Dogane l’apposita istanza entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. La stessa va quindi presentata:

− entro il 30.4: credito sorto con riferimento ai consumi del I trimestre (gennaio – marzo);

− entro il 31.7: credito sorto con riferimento ai consumi del II trimestre (aprile – giugno);

− entro il 31.10: credito sorto con riferimento ai consumi del III trimestre (luglio – settembre);

− entro il 31.1: credito sorto con riferimento ai consumi del IV trimestre (ottobre – dicembre).

Così, ad esempio, per il riconoscimento del credito relativo ai consumi del primo trimestre 2016, l’istanza va presentata entro il prossimo 2.5.2016 (il 30.4 cade di sabato);

• detto credito, se non inferiore a € 25, può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo “6740” oppure chiesto a rimborso;

• il credito non utilizzato in compensazione entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è sorto deve essere chiesto a rimborso presentando all’Agenzia delle Dogane l’apposita istanza entro il successivo 30.6. Così, ad esempio, il credito relativo ai primi trimestri del 2014 poteva essere utilizzato in compensazione fino al 31.12.2015 e l’eventuale eccedenza non utilizzata entro tale termine dovrà essere chiesta a rimborso entro il prossimo 30.6.2016. In merito si rammenta che fa “eccezione” l’utilizzo in compensazione del credito sorto con riferimento ai consumi del IV trimestre: quello relativo al IV trimestre 2014 può essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2016 e quello relativo al IV trimestre 2015 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2017;

• il credito spettante, quello utilizzato in compensazione nonché quello residuo devono essere evidenziati nell’apposita Sezione del quadro RU del mod. UNICO. Come rammentato nella citata Nota n. 37533/RU a tale credito non si applica l’art. 1, comma 53, Finanziaria 2008 e quindi lo stesso può essere utilizzato in compensazione senza considerare il limite di € 250.000 (importo massimo compensabile dei crediti esposti nel quadro RU);

• tale credito non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP.

Considerato che:

• ai sensi dell’art. 6, DPR n. 277/2000, alla citata istanza va allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli ai quali è connesso il beneficio, nonché un prospetto riportante il numero di targa, il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato, il proprietario ovvero, in caso di locazione con facoltà di compera o di noleggio ex art. 84, D.Lgs. n. 285/92, l’intestatario dei predetti contratti (anch’essi da allegare in copia);

• nella pratica del settore risultano diffuse molteplici forme di titolarità giuridica del veicolo utilizzato per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto oltre a quelle sopra citate; l’Agenzia delle Dogane nella Circolare 23.2.2016, n. 4/D e nella Nota 22.3.2016, n. 35427/RU ha specificato:

• quali sono le figure negoziali ammesse e conseguentemente i soggetti tenuti a presentare l’apposita istanza per il riconoscimento del credito in esame;

• i codici da utilizzare nel Quadro A-1 dell’istanza per indicare il “titolo di possesso” nei casi ammessi e non ancora contemplati dal software attualmente disponibile per la compilazione (ad esempio, usufrutto e acquisto con patto di riservato dominio), in attesa del relativo aggiornamento.

 

FIGURE NEGOZIALI AMMESSE

Come sopra accennato la normativa di riferimento prevede che il veicolo utilizzato per l’attività di autotrasporto (in conto proprio o per conto terzi) in relazione al quale è possibile fruire del credito in esame possa essere:

• di proprietà;

•in locazione con facoltà di compera;

• a noleggio senza conducente.

Ora, nella citata Circolare n. 4/D, l’Agenzia delle Dogane precisa che: “le figure negoziali ammesse di disponibilità degli autoveicoli … sono esclusivamente quelle previste dalle norme di settore del trasporto merci. Il beneficio fiscale in esame include due distinte categorie di esercenti (per contro terzi, in conto proprio) operanti nell’attività di trasporto merci, ciascuna delle quali sottoposta ad una specifica disciplina che ne stabilisce le condizioni ed i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l’esercizio nonché i vincoli di utilizzo dei mezzi”. Da quanto sopra deriva quindi che, al fine di individuare le possibili forme di titolarità del veicolo e quindi i soggetti legittimati a presentare l’istanza per la fruizione del credito d’imposta in esame, è necessario distinguere gli autotrasportatori per conto terzi da quelli in conto proprio.

 

Autotrasportatore conto terzi

Nella citata Circolare n. 4/D l’Agenzia evidenzia che, “da una ricognizione dei contesti giuridici di riferimento”, si è rilevato che gli autotrasportatori per conto terzi possono avere la disponibilità dei veicoli a titolo di:

• proprietà;

• locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria;

• acquisto con patto di riservato dominio;

• usufrutto.

Inoltre, per le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori che utilizzano i mezzi per il trasporto per conto terzi è ammessa anche la possibilità di utilizzare autoveicoli concessi:

• in comodato senza conducente;

• in locazione senza conducente.

Dette modalità di acquisizione del veicolo utilizzato per l’esercizio dell’attività di autotrasporto per conto terzi sono da considerarsi “valide” anche ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale in esame, fermo restando il rispetto dei relativi vincoli normativamente previsti (ad esempio, l’obbligo, in caso di comodato, di stipulare il contratto in forma scritta, di registrarlo e di esibire copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della Motorizzazione Civile).

Con riferimento ai contratti stipulati per far fronte ad esigenze occasionali, quali ad esempio il c.d. “nolo a freddo”, considerato che “con tali figure negoziali, funzionalmente riconducibili alla locazione senza conducente, l’attività di trasporto merci viene svolta dall’esercente mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti”, l’Agenzia delle Dogane giunge alla conclusione che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni fissate dalla disciplina di settore per la locazione senza conducente e dei requisiti richiesti per l’ammissione al credito d’imposta in esame: “il riconoscimento del rimborso d’accisa può aver luogo a favore del reale utilizzatore dell’autoveicolo sempreché sia garantita l’esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo e che il contratto sia stato debitamente registrato”.

Tale aspetto è stato ripreso anche nella recente Nota 22.3.2016, n. 35427/RU nella quale l’Agenzia delle Dogane ha confermato che anche in caso di “nolo a freddo” è possibile fruire dell’agevolazione in esame fermo restando che:

• tale rapporto contrattuale è fattispecie diversa e distinta dalla locazione senza conducente;

• l’agevolazione è riconosciuta a condizione che:

− entrambe le imprese siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

− il contratto sia redatto in forma scritta e riporti, oltre al noleggiante e al noleggiatore, la data e la durata del contratto nonché i dati identificativi del veicolo;

− si configuri l’utilizzo esclusivo del veicolo nel periodo di consumo del gasolio per autotrazione e ciò risulti in modo inequivoco dal contratto;

− il contratto sia registrato.

Non é ammessa, invece, la sublocazione e il subcomodato.

Con riferimento al caso riscontrato nella pratica in cui il veicolo, posseduto sulla base di un contratto di leasing da un autotrasportatore per conto terzi, è concesso in uso da quest’ultimo ad un altro esercente il trasporto per conto terzi in forza di un distinto contratto di locazione, l’Agenzia delle Dogane precisa che:

• se le 2 ditte, parti del contratto di locazione, sono entrambe iscritte all’Albo;

• se la società di leasing resta estranea al contratto di locazione di cui sopra e risulta solo legata da un precedente rapporto negoziale con la ditta che concede in uso il mezzo; non è ravvisabile la sublocazione.

Ciò anche in considerazione del fatto che “lo scopo del finanziamento esaurisce l’interesse immediato della locazione finanziaria” e che “la locazione del mezzo di trasporto da parte dell’esercente primo utilizzatore ad altra impresa locataria integra un’autonoma operazione economica non collegata al contratto precedente”. Va tuttavia evidenziato che “per la certezza del titolo di possesso dell’autoveicolo”, in base al quale si determina il soggetto che può fruire del credito d’imposta in esame, “la trasferita disponibilità del mezzo di trasporto all’esercente che presenta la dichiarazione trimestrale di rimborso presuppone il consenso prestato dall’impresa di leasing proprietaria, anche se espresso in forma preventiva nel medesimo contratto di locazione finanziaria”.

In conclusione, quindi, anche in tali casi, l’autotrasportatore di merci per conto terzi iscritto all’Albo che detiene il veicolo concesso in locazione da un altro autotrasportatore (che lo ha precedentemente acquisito con un contratto di leasing) è legittimato ad accedere all’agevolazione sul gasolio consumato.

 

Autotrasportatori in conto proprio

Con riferimento a detti soggetti l’Agenzia delle Dogane evidenzia che è possibile fare riferimento esclusivamente all’art. 31, comma 1), lett. d), Legge n. 298/74 ai sensi del quale i possibili titoli di disponibilità degli autoveicoli sono i seguenti:

• proprietà;

• locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria;

• acquisto con patto di riservato dominio;

• usufrutto. Per tale settore è quindi esclusa la possibilità di detenere i veicoli in locazione o in comodato (diversamente da quanto previsto per gli autotrasportatori per conto terzi).

 

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO IN ALCUNI CASI PARTICOLARI

Nella Circolare n. 4/D in esame l’Agenzia delle Dogane fornisce alcune indicazioni in merito all’individuazione del soggetto legittimato a richiedere e fruire del credito “caro petrolio” nelle particolari situazioni di seguito riportate.

 

Esercizio dell’attività in forma consortile

Qualora:

• l’attività sia esercitata in forma consortile mediante l’utilizzo di mezzi in parte intestati al consorzio ed in parte alle imprese consorziate (tutti iscritti all’Albo);

• il consorzio gestisca il distributore privato di carburante utilizzato per l’approvvigionamento sia dei veicoli del consorzio che di quelli dei consorziati; nella Circolare n. 4/D è chiarito che “i requisiti di applicazione dell’agevolazione sono distintamente posseduti dai diversi soci consorziati e dal consorzio medesimo ed ognuno realizza autonomamente le condizioni di consumo previste per ottenere il beneficio”.

Da ciò consegue quindi che: “ciascun esercente consorziato ed il consorzio stesso devono presentare la propria dichiarazione trimestrale separatamente sottoscritta riportante, tra l’altro, il numero totale dei litri di gasolio consumati ed i dati identificativi dei singoli autoveicoli posseduti ed usati nei servizi di trasporto effettuati”.

In particolare ai fini della compilazione dell’istanza trimestrale è evidenziato che:

• ciascun consorziato nel Quadro A-1 riferisce il totale dei litri consumati alle fatture emesse dal consorzio per l’erogazione del gasolio;

• il consorzio:

− nel Quadro B riporta il totale dei litri acquistati di gasolio, facendo riferimento alle fatture emesse dal fornitore al consorzio stesso;

− nel Quadro A-1 riporta i litri consumati da ciascuno dei propri mezzi riforniti.

Chiaramente, i litri consumati e dichiarati dai consorziati (risultanti dalle fatture emesse dal consorzio) non vanno “considerati” nel totale dei litri consumati dal consorzio.

 

Esercizio dell’attività da parte del soggetto subentrante/incorporante

Nella Circolare n. 4/D in esame è chiarito che al verificarsi di operazioni straordinarie “la società conferitaria od incorporante diventa unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso”. In tal caso all’istanza trimestrale vanno allegate:

• la copia autenticata dell’atto notarile di conferimento / fusione;

• una specifica comunicazione nella quale sono riportati i dati identificativi dei veicoli e gli estremi delle fatture di acquisto di gasolio intestati al precedente esercente. Quanto sopra trova applicazione anche nei casi di affitto d’azienda.

 

Semirimorchi privi di motori autonomamente azionati

Il titolare di semirimorchi privi di motori autonomamente azionati che si avvale di trattori stradali di un altro vettore, che a sua volta utilizza le stesse unità motrici per l’esercizio della propria attività di trasporto merci e richiede il relativo credito d’imposta, non può fruire del credito d’imposta “caro petrolio” anche se si è assunto l’onere del costo del carburante.

Ciò in considerazione del fatto che:

• il contratto stipulato si limita a disciplinare gli obblighi contrattuali delle parti per l’esecuzione del servizio, ma la titolarità dell’unità motrice permane in capo all’esercente intestatario della carta di circolazione, che esercita di fatto il possesso del veicolo e conseguentemente risulta essere l’unico soggetto legittimato a richiedere il riconoscimento del “caro petrolio”;

• non è ammesso che i medesimi mezzi siano indicati indistintamente nell’istanza di 2 diversi esercenti che ne assumono entrambi la disponibilità nello stesso periodo;

• in ogni caso non è ammissibile un’istanza in cui nel Quadro A-1 siano indicati esclusivamente rimorchi e/o semirimorchi sprovvisti di motori azionati autonomamente.

 

LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA TRIMESTRALE

In attesa che l’Agenzia delle Dogane provveda ad aggiornare il software disponibile sul proprio sito Internet in base alle indicazioni sopra riportate, ai fini della compilazione dell’istanza trimestrale ed in particolare del Quadro A-1 nel quale va indicato il titolo di possesso del veicolo in relazione al quale spetta il credito “caro petrolio”, nella citata Circolare n. 4/D è precisato che va indicata la lettera:

• “A” (proprietà): in caso di usufrutto;

• “B” (locazione con facoltà di compera-leasing): in caso di acquisto con patto di riservato dominio;

• “C” „ (locazione senza conducente): in caso di comodato senza conducente.