Con la sentenza 12.8.2015, n. 340/03/2015, la CTP di Reggio Emilia si è pronunciata con riguardo alla possibilità, da parte dell’Agente della riscossione, di iscrivere ipoteca sull’abitazione del
debitore per crediti vantanti dall’Erario.
La questione va collegata con le novità introdotte dal DL n. 69/2013, c.d. “Decreto Fare”, agli artt. 76 e 77, DPR n. 602/73 e in particolare alla nuova disciplina dell’iscrizione ipotecaria / espropriazione immobiliare.

IL QUADRO NORMATIVO

Come accennato, il citato Decreto ha modificato la disciplina dell’espropriazione immobiliare e dell’iscrizione ipotecaria prevedendo:
• il divieto di espropriazione dell’abitazione principale. Va evidenziato che tale preclusione opera anche con riferimento ad “uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali»” da uno specifico DM (alla data attuale non ancora emanato);
• l’aumento, da € 20.000 a € 120.000, dell’ammontare minimo del debito scaduto in presenza del quale è ammessa l’espropriazione;
• la possibilità di iscrivere ipoteca anche in assenza dei presupposti per l’espropriazione.

Novità in materia di espropriazione immobiliare.

da parte dell’Agente della riscossione non può essere attivata se l’immobile del debitore è:
• l’unico immobile di proprietà;
• non è di lusso. Va evidenziato che, ai fini in esame, la definizione di immobile “di lusso” non è allineata a quanto previsto dal c.d. “Decreto Semplificazioni” in quanto il citato comma 1 considera “di lusso” gli immobili aventi le caratteristiche individuate dal DM 2.8.69 e appartenenti alle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli);
• adibito ad uso abitativo e nello stesso il debitore ha la residenza anagrafica.
Per gli atri immobili, diversi dall’”unica abitazione”, per poter procedere all’espropriazione, la lett. b) del citato comma 1 dispone che l’ammontare del debito sia superiore a € 120.000 (il precedente limite era fissato a € 20.000) e che siano decorsi 6 mesi dall’iscrizione ipotecaria senza che il debitore non abbia adempiuto al pagamento.

Novità in materia di iscrizione ipotecaria.

L’ipoteca può essere attivata dall’Agente della riscossione a seguito del mancato pagamento delle somme intimate con la cartella di pagamento / accertamento esecutivo.
L’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta, ai sensi del comma 2-bis del citato art. 77 da una comunicazione al debitore da parte dell’Agente della riscossione con l’avviso che,
in assenza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, lo stesso procederà alla predetta iscrizione.
Tale misura, ai sensi degli artt. 76, comma 1 e 77, comma 2, DPR n. 602/73 è ordinariamente preordinata all’espropriazione immobiliare posto che, come accennato, l’Agente può procedere
alla stessa decorsi 6 mesi dall’iscrizione ipotecaria senza che il debito sia stato estinto (fermo restando il limite di € 120.000).
La novità introdotta dal citato Decreto riguarda la possibilità per l’Agente della riscossione, “al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere”, di iscrivere l’ipoteca anche in assenza dei
presupposti necessari per procedere all’espropriazione. In altre parole, quindi, l’ipoteca può essere iscritta anche sull’unico immobile non di lusso di proprietà utilizzato quale residenza
del debitore purché il credito per cui si procede sia pari o superiore a € 20.000.
Merita segnalare che, con la sentenza 7.10.2015, n. 20055, la Corte di Cassazione ha affermato la rilevanza di tutti i crediti iscritti a ruolo ai fini del calcolo del suddetto limite (non solo crediti tributari ma anche quelli di natura previdenziale).

Ok dell’ipoteca anche sulla prima casa.

La controversia oggetto della citata sentenza n. 340/03/2015 riguarda il ricorso, nei confronti dell’Agente della riscossione, proposto da un contribuente che lamenta l’iscrizione dell’ipoteca
sull’immobile di proprietà utilizzato quale residenza e il contestuale invito all’integrale pagamento del debito, in assenza del quale l’immobile sarebbe venduto all’asta.
Considerato il quadro normativo sopra delineato, nella sentenza in esame la CTP riconosce:
• la legittimità dell’ipoteca;
• l’illegittimità di una successiva vendita all’asta dell’immobile ipotecato.
Per la Commissione infatti:
“il combinato disposto delle norme citate [artt. 76 e 77, DPR n. 602/73] prevede che, nel caso in cui il credito, per cui l’Agente procede, non sia inferiore, complessivamente, a € 20.000,00,
ma il bene, su cui procede, sia l’unico immobile, non di lusso, di proprietà dell’esecutato, ove lo stesso abbia la propria residenza anagrafica, l’Agente possa, sì, iscrivervi ipoteca ma
non possa procedere, sullo stesso, all’espropriazione forzata con conseguente vendita all’asta”.
I Giudici quindi considerato l’ammontare del credito (pari a circa € 93.000):
• dopo aver sancito la legittimità dell’operato dell’Agente della riscossione per quanto riguarda l’iscrizione ipotecaria sull’immobile del debitore, ancorché lo stesso sia l’unico e utilizzato
quale residenza (l’ammontare del credito è infatti superiore a € 20.000 ex art. 77, comma 1-bis, DPR n. 602/73);
• evidenziano l’impossibilità di procedere all’espropriazione con conseguente vendita all’asta in caso di omessa estinzione del debito “trattandosi … del solo immobile non di lusso di sua
proprietà nel quale ha fissato la sua residenza anagrafica”.
La Commissione evidenzia la necessità di distinguere la possibilità di iscrivere ipoteca sull’abitazione del debitore (immobile non di lusso presso il quale lo stesso risiede anagraficamente) da quella di procedere all’espropriazione, che ha come esito la vendita all’asta dell’immobile.
In tali ipotesi infatti l’ipoteca non configura “atto d’inizio del procedimento espropriativo, ma garanzia reale tendente unicamente alla conservazione del bene a favore del creditore”.