FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE PA
In base a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto in esame, dall’1.7.2016 l’Agenzia delle Entrate, al fine di favorire la diffusione della fattura elettronica, metterà gratuitamente a disposizione delle
imprese / lavoratori autonomi un servizio per la generazione / trasmissione delle fatture elettroniche.
Ad alcune categorie di soggetti passivi, individuate da un apposito DM, sarà messo a disposizione, anche relativamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 e dalle Amministrazioni autonome, un servizio gratuito ex art. 4, comma 2, DM n. 55/2013, consistente non solo nella
generazione / trasmissione, ma anche nella conservazione delle fatture elettroniche.
A partire dall’1.1.2017 il MEF metterà a disposizione dei soggettivi passivi il Sistema di Interscambio (SDI) “ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato”.
I soggetti in esame quindi potranno optare, relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute e delle
relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio (SDI) ex art. 1, commi 211 e 212, Legge n. 244/2007. Tale opzione avrà durata quinquennale e, salvo revoca, è prorogata di ulteriori 5 anni.
Le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute saranno definite dall’Agenzia delle Entrate, tramite uno specifico Provvedimento, sentite le associazioni di categoria.
Con un apposito DM, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto in esame, saranno fissate nuove modalità di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’Agenzia fondate sul riscontro
tra i “dati comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate”, al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, non ostacolarne l’attività ed escludere
duplicazioni nella raccolta di informazioni.
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
L’art. 2 del Decreto in esame prevede che a partire dall’1.1.2017, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 potranno optare per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi. Tale opzione avrà durata quinquennale e, salvo revoca, è prorogata di ulteriori 5 anni.
La memorizzazione elettronica / trasmissione telematica:
• sostituirà l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sull’apposito registro;
• sarà obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.
Di conseguenza l’art. 7 del Decreto in esame prevede l’abrogazione a partire dall’1.1.2017 dell’art. 1, commi da 429 a 432, Legge n. 311/2004, contenente la previsione dell’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione;
• sarà effettuata “mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito”;
• sostituirà l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino / ricevuta fiscale, fermo restando l’emissione della fattura su richiesta del cliente.
Le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche degli strumenti sopra citati saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate, tramite uno
specifico Provvedimento, sentite le associazioni di categoria.
INCENTIVI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI
In base a quanto previsto dall’art. 3 del Decreto in esame a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e per la memorizzazione / trasmissione telematica dei
corrispettivi è previsto l’esonero dai seguenti adempimenti:
• comunicazione clienti–fornitori ex art. 21, DL n. 78/2010;
• comunicazione operazioni black list ex art. 1, comma 1, DL n. 40/2010;
• presentazione dei modd. Intra, “limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi” ricevute da soggetti UE.
Ai soggetti di cui sopra è riconosciuta l’esecuzione in via prioritaria del rimborso del credito IVA ex art. 30, DPR n. 633/72 entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza dei requisiti previsti al comma 3 del citato art. 30.
Infine, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti da un apposito Decreto, il termine per l’accertamento ex
artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è ridotto di un anno. Ne consegue che la relativa notifica, a pena di decadenza deve avvenire entro il 31.12 del terzo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
RIDUZIONE PER ALCUNE CATEGORIE DI SOGGETTI.
L’art. 4 del Decreto in esame prevede che, alcune categorie di soggetti passivi di minori dimensioni, che optano per la trasmissione telematica di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, nonché per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, possono beneficiare di un programma di “assistenza” offerto dall’Agenzia delle Entrate, mediante il quale sono messi a disposizione degli stessi gli elementi necessari ai fini delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA (trattasi di una sorta di liquidazione IVA periodica / dichiarazione annuale precompilata).
In particolare, in capo ai destinatari dell’agevolazione vengono meno i seguenti obblighi:
• annotazione delle fatture emesse e degli acquisti ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
• apposizione del visto di conformità / sottoscrizione alternativa e della garanzia ex art. 38-bis, DPR n. 633/72 per i rimborsi di importo superiore a € 15.000.
Un apposito DM individuerà i soggetti ammessi al beneficio, tra i quali potranno essere ricompresi anche imprese / lavoratori autonomi non di minori dimensioni che intraprendono un’attività. In
quest’ultimo caso però l’agevolazione troverà applicazione per il periodo di inizio dell’attività e per i 2 successivi.