Come noto, a partire dal 2015, accanto al mod. 730 “tradizionale”, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile, entro il 15.4, il mod. 730 precompilato che può essere inviato direttamente dal
contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato.
In particolare, dall’apposita area autenticata disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il contribuente può:
prendere visione del mod. 730 precompilato;
accettare ovvero modificare / integrare la dichiarazione predisposta dall’Agenzia;
direttamente, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite un intermediario abilitato (sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato) previa apposita
delega.
In detta area autenticata, oltre alla dichiarazione precompilata, è possibile visualizzare l’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti / non inseriti e delle relative fonti informative.
L’invio del mod. 730/2015 precompilato, fissato al 7.7, è stato recentemente prorogato al 23.7.2015 ad opera del DPCM 26.6.2015, pubblicato sulla G.U. 6.7.2015, n. 154.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 7.7.2015, n. 26/E, ha chiarito la “portata” di tale proroga e fornito una serie di chiarimenti di seguito esaminati.
LA PROROGA DEL MOD.730 PRECOMPILATO
Con il citato DPCM 26.6.2015 è stata concessa la proroga al 23.7.2015 del termine, fissato al 7.7.2015, di invio del mod. 730/2015 precompilato a favore dei CAF / professionisti abilitati che
entro il 7.7 hanno inviato almeno l’80% delle dichiarazioni, così come annunciato dal MEF con il Comunicato stampa 1.7.2015, n. 147.
Ora, come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, detta proroga è riconosciuta anche per l’invio diretto del mod. 730/2015 precompilato da parte dei contribuenti.
In particolare l’Agenzia precisa che: “Tenuto conto della necessità di agevolare l’adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e considerato che le dichiarazioni on line sono immediatamente disponibili all’Agenzia delle entrate, l’invio della dichiarazione 730 tramite l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate può essere effettuato entro il 23 luglio 2015, stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei Caf e dei professionisti”.
I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Rettifica delle dichiarazione presentata online
Il contribuente che ha già presentato il proprio mod. 730 e deve correggerlo:
fino al 29.6.2015 poteva presentare una nuova dichiarazione on line, con l’applicazione web disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, sostitutiva di quella già inviata.
Se il soggetto interessato è senza sostituto il termine per poter inviare la nuova dichiarazione sostitutiva era anticipato al 21.6.2015;
dal 30.6.2015 deve presentare un mod. 730 integrativo (fino al 25.10) ovvero un mod. UNICO correttivo nei termini / integrativo. Si rammenta che nel caso in cui la correzione della
dichiarazione già presentata comporti un maggior debito / minor credito non è possibile presentare il mod. 730 integrativo ma va presentato il mod. UNICO correttivo / integrativo.
In ogni caso è necessario rivolgersi ad un CAF / professionista abilitato.
Mod.730 precompilato accettato senza l’indicazione di un reddito
Come già chiarito nella Circolare 23.3.2015, n. 11/E, l’Agenzia ribadisce che, in caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, l’esclusione dal controllo formale opera solo per gli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia (interessi passivi mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).
Conseguentemente, se un reddito non risulta indicato nella dichiarazione precompilata (nel caso di specie perché il sostituto non ha inviato la relativa CU), il contribuente è tenuto ad integrare
la dichiarazione precompilata ed in caso contrario “sarà soggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate per dichiarazione infedele”.
Presentazione della dichiarazione senza indicazione del numero di giorni di lavoro dipendente / pensione
Se nel 2014 sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e di pensione attestati da più CU, nel mod. 730 precompilato non sono indicati i giorni per i quali spettano le detrazioni di
lavoro dipendente / pensione ed il bonus “80 euro”. Ciò comporta che il mod. 730 precompilato viene liquidato senza considerare dette detrazioni ed il citato bonus.
Qualora il contribuente abbia accettato ed inviato la dichiarazione precompilata con tale anomalia può correggere la stessa utilizzando gli strumenti ordinari, ossia presentando ad un CAF / professionista abilitato un mod. 730 integrativo entro il 25.10.2015 ovvero un mod. UNICO 2015 PF correttivo / integrativo a favore.
In caso di presentazione del mod. 730 integrativo le maggiori imposte versate saranno rimborsate dal datore di lavoro, mentre in caso di presentazione del mod. UNICO il contribuente
può scegliere se chiedere il rimborso all’Agenzia, utilizzare il credito in compensazione ovvero riportare lo stesso nella dichiarazione dei redditi relativa al 2015.
Conservazione della documentazione da parte del contribuente
Come già chiarito nella Circolare 23.3.2015, n. 11/E, l’Agenzia rammenta che se il contribuente o il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale presenta la dichiarazione precompilata
con modifiche / integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta:
il controllo documentale è effettuato anche sugli oneri indicati nel modello precompilato forniti dai soggetti terzi (interessi passivi mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali);
viene applicato il controllo preventivo sulle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a € 4.000, anche se quest’ultimo è determinato da eccedenze d’imposta;
fermo restando il controllo, in capo al contribuente, dei requisiti soggettivi che danno diritto alle agevolazioni.
È pertanto opportuno che la documentazione alla base della dichiarazione sia conservata dal contribuente per il periodo previsto dall’art. 43, DPR n. 600/73, ossia fino al 31.12 del quarto
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Rettifica della dichiarazione per scegliere di rateizzare il debito
Come noto, il contribuente che presenta il mod. 730 può rateizzare le somme dovute indicando a rigo F6 il numero delle rate (minimo 2 – massimo 5 / 4 per i pensionati).
Sulla base del numero di rate indicato dal contribuente e riportato nel mod. 730-4 (comunicazione del risultato contabile della dichiarazione), il sostituto d’imposta procede ad effettuare il conguaglio calcolando gli interessi dovuti per la rateizzazione nella misura dello 0,33% mensile, già a partire dal mese di luglio.
Pertanto, il contribuente che abbia accettato la dichiarazione precompilata senza optare per la rateazione poteva operare tale scelta solo presentando un mod. 730 sostitutivo entro il 29.6.
Difformità tra la dichiarazione trasmessa e quella autocompilata
Qualora il contribuente presenti al CAF / professionista abilitato, ai fini dell’invio all’Agenzia delle Entrate, un mod. 730 cartaceo autocompilato ed i relativi documenti giustificativi, e
l’intermediario, nel digitare i dati, ometta di inserire un reddito nella dichiarazione, il controllo da parte dell’Agenzia per dichiarazione infedele è effettuato nei confronti del contribuente.
Quest’ultimo potrà rivalersi nei confronti del CAF / professionista abilitato per le sanzioni qualora ritenga che la responsabilità possa essere allo stesso attribuita.
Infatti, il rilascio del visto di conformità non comporta il riscontro della correttezza dei dati reddituali indicati dal contribuente, salvo i redditi di lavoro dipendente, che devono corrispondere a quelli riportati nella CU.
Grava sul contribuente il controllo dei dati indicati dallo stesso in dichiarazione; il CAF / professionista abilitato è tenuto al controllo dei documenti rilevanti ai fini del visto e al calcolo delle
imposte in base a quanto dichiarato.
Il contribuente deve, quindi, integrare la dichiarazione qualora il reddito indicato nel modello autocompilato non corrisponda a quello riportato nella dichiarazione elaborata dall’intermediario.
Delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata
La delega del contribuente al sostituto / CAF / professionista abilitato ai fini dell’accesso al mod. 730 precompilato:
ha validità annuale;
può essere conferita, fornendo una copia del documento di identità, sia in formato cartaceo che in formato elettronico;
può essere sottoscritta elettronicamente ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione digitale. Ne consegue che il delegante deve identificarsi mediante le credenziali rilasciate
dall’azienda ovvero attraverso una firma avanzata, qualificata o digitale, salvo che in caso di casella PEC-ID.
Riporto del credito in sede di controllo automatizzato e responsabilità del soggetto che ha apposto il visto di conformità
Qualora un contribuente trasmetta, tramite un CAF / professionista abilitato, un mod. 730 nel quale è stato riportato un credito del periodo precedente, che, a seguito di controlli ex art. 36-
bis, DPR n. 600/73, sia in parte errato a causa dell’omesso versamento degli acconti dell’anno precedente, l’intermediario che ha apposto il visto non risulta responsabile.
L’intermediario, infatti, deve verificare soltanto “i versamenti dell’anno in corso e l’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente”.
Nel caso in cui “al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata la dichiarazione relativa all’anno precedente è stata già liquidata, nel 730 precompilato vengono inseriti i dati che
risultano a seguito della liquidazione automatizzata”.
Contributi dedotti due volte per errore del sostituto d’imposta
Nel caso in cui nel mod. 730 i contributi di previdenza complementare siano dedotti 2 volte a causa dell’errata compilazione della CU da parte del sostituto d’imposta (indicazione degli stessi nel campo “non esclusi” anziché nel campo “già esclusi”), viene meno la responsabilità del CAF / professionista abilitato che ha apposto il visto di conformità “in quanto l’intermediario, nel verificare la documentazione esibita dal contribuente, non entra nel merito di quanto dichiarato dal sostituto d’imposta con la Certificazione Unica”.
Responsabile dell’errore è quindi il contribuente che potrà comunque rivalersi sul sostituto d’imposta relativamente alla sanzione. A quest’ultimo è applicabile la sanzione di € 100 per la
trasmissione di una certificazione errata.
Rettifica della dichiarazione a seguito di una nuova Certificazione Unica con ritenuta inferiore
Qualora la dichiarazione precompilata e accettata senza modifiche dal contribuente risulti successivamente errata a seguito del rilascio da parte del sostituto di una nuova CU riportante una
ritenuta d’acconto inferiore rispetto a quella in precedenza indicata, se l’errore è stato rilevato dopo il 29.6.2015 il contribuente è tenuto a correggere la dichiarazione “utilizzando gli strumenti
ordinari”, ossia, posto che la rettifica in esame comporta un minor credito / maggior debito, a:
presentare il mod. UNICO 2015 PF integrativo;
provvedere al contestuale pagamento della maggior IRPEF, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal mod. 730 (che sarà comunque rimborsato dal sostituto
d’imposta), degli interessi e della sanzione ridotta applicando il ravvedimento operoso.
Termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il mod. 730
Come noto, dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3 la CU per attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (ex mod. CUD) nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno precedente.
L’Agenzia, con il Comunicato stampa 12.2.2015 e nell’ambito della Circolare 19.2.2015, n. 6/E ha riconosciuto, per il “primo anno”, la possibilità di inviare le CU contenenti esclusivamente
redditi non dichiarabili mediante il mod. 730 (ad esempio, redditi di lavoro autonomo non occasionale) anche dopo il 7.3.2015, senza sanzioni.
Ora l’Agenzia fissa al 31.7.2015 (termine di presentazione del mod. 770) la trasmissione telematica delle suddette Certificazioni.
Reddito del familiare a carico in presenza di immobili assoggettati ad IMU Al fine
Al fine di verificare il superamento o meno del limite di € 2.840,51 di reddito complessivo per considerare un familiare “fiscalmente a carico” non rileva la rendita catastale degli immobili per
i quali opera il c.d. “effetto sostitutivo IMU – IRPEF”, in base al quale gli immobili non locati assoggettati ad IMU non sono imponibili IRPEF ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011.
In particolare, richiamando quanto precisato nella Circolare 11.3.2015, n. 5/E, l’Agenzia evidenzia che l’esclusione dalla base imponibile IRPEF incide anche sulla determinazione del
reddito complessivo del familiare per essere considerato fiscalmente a carico.
Diversamente, con riferimento ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, “immobili per i quali non è dovuta l’Imu per l’anno 2014”, il reddito va computato ai
fini del calcolo del reddito complessivo del familiare.
Qualora l’immobile adibito ad abitazione principale sia di lusso (categorie catastali A/1, A/8, o A/9) l’IMU è dovuta e, quindi, il relativo reddito non confluisce nel reddito complessivo del
familiare in virtù del citato effetto sostitutivo.
Compilazione on line del mod. 730 e rilevanza del bonus “80 euro” in presenza di oneri deducibili
Con la presentazione del mod. 730, il CAF / professionista abilitato ovvero il software dell’Agenzia delle Entrate in caso di presentazione “diretta” calcola l’ammontare del bonus “80 euro” spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati. In particolare se il bonus:
non è stato erogato dal datore di lavoro, in tutto o in parte, il CAF / professionista abilitato riconosce l’ammontare eventualmente spettante con il mod. 730;
risulta in tutto o in parte non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti viene recuperato con il mod. 730.
L’Agenzia, come già precisato nella Circolare 28.4.2014, n. 8/E, dopo aver rammentato che il reddito complessivo rilevante ai fini del riconoscimento del bonus “80 euro” è considerato al netto
del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, chiarisce che per determinare l’ammontare del bonus spettante non rilevano gli oneri deducibili.
Certificazioni Uniche rilasciate dall’INPS e assenza del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro
In presenza di CU che presentano incongruenze tra il numero dei giorni di lavoro (campi 6 e 7) e il periodo di lavoro (campi 8 e 9), nel mod. 730 va riportato il numero dei giorni di lavoro a
prescindere da quanto indicato nei campi 8 e 9.
Nel caso in cui l’INPS abbia rilasciato una CU relativa a prestazioni a sostegno del reddito priva dell’indicazione del numero dei giorni, in quanto il relativo dato non è stato ad esso comunicato dal datore di lavoro e l’azienda abbia rilasciato un’ulteriore CU con i giorni di detrazione valorizzati, nel mod. 730 va riportarto il dato indicato in quest’ultima CU.
Tuttavia, in presenza di una CU rilasciata dall’INPS senza indicazione di giorni e in presenza dell’indicazione del periodo di lavoro, “per il primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione
precompilata”, nel mod. 730 va indicato il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni “desumendoli dal periodo indicato”. Infine, nell’ipotesi di una CU relativa all’indennità di mobilità, anche in presenza di altre certificazioni, tenuto conto che l’erogazione dell’indennità avviene in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in assenza del numero dei giorni e in presenza dell’indicazione del periodo di lavoro, nel mod. 730 va indicato il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni desumendoli dal periodo indicato nella CU relativa all’indennità di mobilità.
In ogni caso Il numero complessivo dei giorni non può superare 365.
Assenza nella dichiarazione di un reddito di lavoro autonomo certificato informalmente
Qualora nel mod. 730 precompilato reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate non sia indicato un reddito di lavoro autonomo, in quanto per lo stesso la relativa certificazione non è stata
rilasciata tramite il modello CU, bensì in forma libera e non trasmessa all’Agenzia, il CAF / professionista abilitato deve includere comunque detto reddito (e le relative ritenute) nel mod.
730 qualora rientri tra quelli dichiarabili tramite detto modello.
Modalità di versamento delle sanzioni in caso di presentazione di mod. 730 rettificativo / apposita comunicazione
Il versamento della sanzione dovuta dal CAF / professionista abilitato in caso di presentazione, entro il 10.11, di una dichiarazione rettificativa / apposita comunicazione al fine di correggere gli
errori derivanti da un visto di conformità infedele, va effettuato tramite il mod. F24 nel quale vanno riportati:
i dati anagrafici del CAF / professionista abilitato;
il codice fiscale del contribuente nel rigo “Codice fiscale coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;
il “Codice identificativo”;
il codice tributo (in corso di istituzione).
Termine per la ritrasmissione delle dichiarazioni scartate
In caso dichiarazioni trasmesse entro il 7.7 e scartate, non è applicabile la sanzione da € 516 a € 5.164 ex art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97 qualora le stesse siano ritrasmesse entro 5 giorni dalla data di restituzione della ricevuta rilasciata dall’Agenzia che segnala il motivo dello scarto.
Ora, stante il “nuovo” termine del 23.7.2015 per la presentazione del mod. 730, quanto sopra trova applicazione anche nei confronti del CAF / professionista abilitato (che usufruisce della
proroga) per le dichiarazioni inviate entro il 7.7, scartate e ritrasmesse entro il 23.7.2015.