Come noto, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, in via sperimentale, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate entro il 15.4 di ciascun anno rende disponibile
telematicamente il mod. 730 precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente / pensione (art. 49, TUIR) e di taluni redditi assimilati (art. 50, comma 1, lett. a, c, c-bis, d, g, i e l, TUIR).
Dall’apposita area presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il contribuente può:
• prendere visione del mod. 730 precompilato;
• accettare ovvero modificare / integrare la dichiarazione predisposta dall’Agenzia;
direttamente, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite un intermediario abilitato (sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato) previa apposita delega.

SPESE MEDICHE E SISTEMA TESSERA SANITARIA

La precompilazione del mod. 730 è effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati alla stessa inviati dai soggetti “coinvolti” nelle operazioni che interessano la dichiarazione dei redditi.
Tra gli elementi non disponibili all’Agenzia per il mod. 730/2015 rientrano le spese sanitarie. Come disposto dal comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie dal 2015 dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria i relativi dati.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 3, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare anche i dati derivanti dalla lettura ottica dei codici a barre delle ricette mediche.
Il MEF con il Decreto 31.7.2015 ha reso note le modalità relative alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate.
Con il Provvedimento 31.7.2015, l’Agenzia ha definito le modalità di utilizzo dei dati in esame.

SOGGETTI INTERESSATI ALL’INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Ai sensi del comma 3 del citato art. 3, i soggetti interessati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono così individuati:

– farmacie pubbliche e private

– aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari

– medici e odontoiatri

Nell’Allegato A al citato DM 31.7.2015 sono definite per ogni soggetto le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie che devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria.

Farmacie pubbliche e private: ticket (quota fissa e/o differenza con generico); acquisto o affitto di protesi sanitarie; acquisto di medicinali; spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (adesempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione dellapressione sanguigna); altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia,colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasivadella pressione arteriosa ecc.); altre spese sanitarie non comprese nell’elenco

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate:ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto); spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero; protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate); prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti; ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort; spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; cure termali, previa prescrizione medica; altre spese sanitarie non comprese nell’elenco.

Medici e odontoiatri: spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica; visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica; interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri; certificazioni mediche; altre spese sanitarie non comprese nell’elenco.

Va evidenziato che nell’elenco dei soggetti obbligati non sono compresi, ad esempio, gli ottici ed i veterinari; ne consegue che tali spese non saranno inserite nel mod. 730 precompilato.
Come desumibile, la trasmissione dei dati in esame va effettuata “entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa” da parte del contribuente.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE

Come previsto dal citato Provvedimento 31.7.2015, a decorrere dall’1.3 di ciascun anno il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi:
• alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente;
• ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate dopo aver trasmesso al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali dei soggetti a cui predisporrà il mod. 730 precompilato, riceve dal Sistema i relativi totali di spesa
ed i totali dei rimborsi in forma aggregata, da intendersi per tipologia di spesa.
Non sono trasmessi dal Sistema i dati per i quali il contribuente abbia manifestato l’opposizione, con le modalità di seguito illustrate.
L’Agenzia determina l’importo complessivo delle spese agevolabili da inserire nel mod. 730 precompilato, suddividendole in:
• spese automaticamente agevolabili;
• spese agevolabili solo in presenza di particolari condizioni.

ACCESSO AI DATI AGGREGATI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

In fase di accesso al mod. 730 precompilato, il contribuente visualizza nell’elenco dei dati relativi alla dichiarazione precompilata i seguenti dati riguardanti anche i familiari a carico (ad eccezione di quelli per i quali sia stata manifestata l’opposizione):
• totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa sopra elencate. Il totale di tali spese è altresì riportato negli appositi campi del mod. 730 precompilato, al netto dei relativi rimborsi;
• totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle citate tipologie di spesa.
Se il familiare è a carico di più contribuenti, le spese sono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.
I rimborsi delle spese sanitarie dovuti:
• alla mancata erogazione (totale o parziale) della prestazione sanitaria;
ed
• erogati in un anno diverso da quello in cui è stato effettuato il relativo pagamento;
sono inseriti nel mod. 730 precompilato nel quadro relativo ai redditi soggetti a tassazione separata.

CONSULTAZIONE DEI DATI DI DETTAGLIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

A decorrere dal 15.4 di ciascun anno i contribuenti possono consultare nell’area presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie
/ rimborsi (codice fiscale del contribuente / familiare a carico, codice fiscale / partita IVA e cognome e nome / denominazione del soggetto ex art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014, data del documento fiscale attestante la spesa, tipologia della spesa, importo della spesa / rimborso, data del rimborso, ecc.) anche con riferimento a quelli relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie / rimborsi per i quali l’assistito abbia espresso l’opposizione.
Le informazioni di dettaglio sono visualizzabili soltanto dal contribuente; l’Agenzia delle Entrate e gli altri soggetti (CAF / professionisti abilitati) possono consultare solo i dati aggregati per tipologia di spesa.

OPPOSIZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE

Come sopra accennato il soggetto interessato può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate, con la relativa cancellazione, le spese sanitarie / rimborsi effettuati nell’anno precedente
per l’elaborazione del mod. 730 precompilato.
L’opposizione può essere manifestata con le seguenti modalità:

Scontrino parlante: non va comunicato al soggetto che rilascia lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria

Altri casi: va richiesta al medico / struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. Come specificato dall’art. 3, DM 31.7.2015, l’informazione dell’opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

Opposizione a regime
Oltre a quanto sopra specificato, a decorrere dal 2016, per i dati relativi all’anno precedente, l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dall’1.2 al 28.2 dell’anno
successivo a quello di riferimento, accedendo al sito Internet dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite:
– Tessera sanitaria TS-CNS;
oppure
– credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Opposizione esercitabile per le sole spese 2015

Con riguardo alle sole spese sostenute nel 2015, dall’1.10.2015 al 31.1.2016, in alternativa alle modalità sopra specificate, il contribuente può esercitare l’opposizione a rendere disponibili
all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa (ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, farmaci,
ecc.), comunicando all’Agenzia, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello (allegato) ed il numero di identificazione posto
sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.