La Finanziaria 2015, all’art. 1, comma 19, ha disposto a favore di imprese / lavoratori autonomi la proroga anche per il 2015 della possibilità, prevista dall’art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti:
• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.
L’individuazione dei soggetti interessati nonché delle modalità di compensazione è stata demandata ad un apposito Decreto.
Ora, con il DM 7.7.2015, pubblicato sulla G.U. 31.7.2015, n. 176, il MEF ha precisato che “anche per l’anno 2015, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014”
trovano applicazione, con le medesime modalità, le disposizioni di cui al DM 24.9.2014 relativo alla compensazione delle somme iscritte in ruoli notificati entro il 31.3.2014.

COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31.12.2014

Come noto, l’art. 28-quater, DPR n. 600/73 prevede, dal 2011, la possibilità per le imprese / lavoratori autonomi di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A.
A tal fine è richiesto che il ruolo sia notificato entro una determinata data, inizialmente fissata al 30.4.2012 dal DM 19.10.2012, prorogata al 31.12.2012 ad opera del DL n. 35/2013 e ulteriormente differita al 30.9.2013 dall’art. 40, DL n. 66/2014.
Con il DM 24.9.2014, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 7, DL n. 175/2013, sono state individuate le modalità di compensazione, nel 2014, delle somme iscritte in ruoli notificati entro il 31.3.2014, in conformità con quanto disposto dal citato art. 28-quater.
Per effetto della proroga al 2015 di tale possibilità, è stato emanato il citato Decreto 7.7.2015, che ripropone quanto contenuto nel DM 24.9.2014 con la conseguenza che nel 2015 le imprese /
lavoratori autonomi che vantano crediti:
• per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;
• nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 (Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali, loro consorzi e associazioni, SSN, ecc.);
• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
possono compensare detti crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 31.12.2014. La previsione in esame, pur riproponendo l’utilizzo in compensazione delle somme iscritte a
ruolo con i crediti vantati nei confronti della P.A., disposto dal citato art. 28-quater, ha un campo di applicazione del beneficio più ristretto. Come accennato la compensazione è, infatti, ammessa soltanto se la somma iscritta a ruolo è pari o inferiore al credito vantato.
In altre parole, quindi, è consentito l’utilizzo del credito verso la P.A. solo se con lo stesso è possibile pagare interamente le somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.
Ai fini della compensazione il creditore, destinatario della cartella, deve acquisire, presentando l’apposita richiesta, la certificazione del credito dall’Ente debitore attestante l’ammontare, la
certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, secondo le modalità fissate dai DDMM 22.5.2012 e 25.6.2012.
Come stabilito dall’art. 1, comma 2, DM 24.9.2014, per le modalità di compensazione è necessario fare riferimento a quanto disposto dai Decreti 25.6.2012 e 19.10.2012, di seguito sintetizzate.

Si rammenta che l’art. 28-quinquies, DPR n. 602/73, introdotto dal DL n. 35/2013 le cui modalità attuative sono state emanate con il DM 14.1.2014  riconosce la possibilità di compensare i crediti certificati con le somme da accertamento dovute relativamente ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, ecc.).

LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’ENTE PUBBLICO DEBITORE

Al fine di utilizzare il credito vantato verso la P.A., il creditore deve richiedere all’Ente debitore, tramite un’apposita istanza, la certificazione del credito al fine di garantirne la certezza, liquidità
ed esigibilità nonché il relativo ammontare.
L’istanza di certificazione va presentata dall’interessato utilizzando la Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) disponibile sul sito Internet http://certificazionecrediti.mef.gov.it,
dopo aver effettuato l’accreditamento alla stessa. Nell’istanza, in parte precompilata dal sistema con le informazioni del creditore già inserite in fase di registrazione, vanno riportati, tra l’altro:
• estremi (numero, data e importo) del documento (fattura, parcella o altro) dal quale deriva il credito;
• Ente pubblico al quale intende richiedere la certificazione.
Si rammenta che la certificazione non può essere rilasciata:
• dagli Enti locali commissariati;
• dagli Enti del SSN delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito.
Non è inoltre possibile richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di:
• Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale;
• Enti pubblici economici;
• Enti ed Organismi di diritto privato;
• società a partecipazione pubblica.

Iter di rilascio della certificazione

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di certificazione l’Ente pubblico è tenuto a certificare l’ammontare, la liquidità ed esigibilità del credito ovvero a rilevarne l’insussistenza / inesigibilità (totale o parziale). Nel certificato è inoltre indicata la data prevista per il pagamento del credito.
Qualora entro detto termine (30 giorni) l’Ente non provveda a fornire risposta, l’impresa / lavoratore autonomo può richiedere la nomina, con un’apposita istanza da presentare utilizzando la
Piattaforma per la certificazione dei crediti, di un “commissario ad acta” che dovrà essere nominato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta e che dovrà provvedere al rilascio della
certificazione del credito entro 50 giorni dalla nomina.
Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.
Il creditore riceve, all’indirizzo PEC indicato in sede di accreditamento alla Piattaforma, la notifica del rilascio della certificazione ovvero dell’insussistenza / inesigibilità del credito nonché dell’eventuale nomina del commissario ad acta.
Come specificato nella “Raccolta guide utente creditore” aggiornata al 19.1.2015, presente sul sito Internet del MEF, a decorrere dal 24.12.2014 l’istanza di certificazione può essere presentata
soltanto “per i crediti relativi a fatture già presenti nel sistema”. In particolare i creditori possono comunicare i dati delle fatture emesse entro il 30.6.2014 e, a decorrere dal 24.12.2014, anche di
quelle emesse dall’1.7.2014.

Fatture emesse entro il 30.6.2014: La comunicazione dei dati relativi alle fatture non pagate va effettuata dalla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, qualora la stessa non provveda, al fine di evitare l’impossibilità di proporre l’istanza di certificazione riferita a detti crediti, al creditore è consentito inserire direttamente nella Piattaforma i dati di tali fatture.

Fatture emesse dall’ 1.7.2014: • Cartacee, il creditore provvede all’invio alla P.A. e all’inserimento delle relative informazioni nella Piattaforma;
• elettroniche, i relativi dati sono acquisiti automaticamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO CERTIFICATO

Dopo aver ottenuto la certificazione circa l’importo, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato nei confronti di una P.A., lo stesso può essere utilizzato in compensazione con debiti:
• relativi a somme iscritte in ruoli notificati entro il 31.12.2014;
• di importo pari o inferiore al credito certificato.
Ai fini della compensazione il creditore deve presentare la certificazione all’Agente della riscossione; quest’ultimo, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione.
In particolare, va evidenziato che il creditore deve recarsi presso l’Agente della riscossione munito della copia cartacea della certificazione ovvero dei codici relativi alla certificazione che intende
compensare, denominati “numero progressivo della certificazione” e “codice di controllo”.
L’Agente, dopo aver verificato lo stato e la disponibilità del credito certificato, provvede a registrare sul sistema PCC l’avvenuta operazione di compensazione effettuata.
Il sistema invia automaticamente le notifiche all’interessato, il quale potrà, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.
Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni in esame risultano applicabili le modalità di compensazione di cui ai citati Decreti 25.6.2012 e 19.10.2012, fermo restando l’importo massimo compensabile, innalzato dal 2014 da € 516.456,90 a € 700.000.