L’art. 1, comma 898, Finanziaria 2016, modificando l’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 ha aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.
A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2016 aumenta a € 3.000 (in precedenza € 2.500) anche il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta per i soggetti iscritti ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010 (cambiavalute).
UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
A seguito della modifica in esame dall’1.1.2016 non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 3.000. I trasferimenti che eccedono il suddetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento ed è applicabile anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. Le situazioni “critiche” che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale – tributario ed in particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di porre particolare attenzione possono essere individuate nelle seguenti fattispecie: pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura – IVA compresa); finanziamenti soci-società; distribuzione utili ai soci. Il MEF, GdF e UIF nel mese di novembre 2013, in vigenza del limite di € 1.000, hanno fornito alla stampa specializzata una serie di interessanti chiarimenti, di seguito riportati, in merito alle operazioni sopra accennate.
Pagamento stipendio a rate: In merito al pagamento in contanti da parte del datore di lavoro di uno stipendio pari ad € 1.500 in 3 rate a distanza di 10 giorni l’una dall’altra, il MEF ha precisato che tale comportamento non è ammissibile, ancorché le rate siano inferiori al limite fissato dalla legge, fatta salva l’ipotesi in cui dall’accordo scritto dalle parti, se conforme alla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa di categoria, risulti che il pagamento dello stipendio in più rate rappresenti una modalità tipica di adempimento.
Prelevamento utili società di persone: In relazione ai seguenti 3 comportamenti: 1. soci di società di persone che prelevano in contanti acconti di utili in rate mensili di importo inferiore ad € 1.000 (ad esempio, 12 rate da € 800 per complessivi € 19.200); 2. corresponsione da parte di una società di capitali di dividendi in contanti in più rate (ad esempio, società con 4 soci che ha conseguito un utile pari ad € 10.800 che eroga a ciascun socio, a partire da maggio, l’importo di € 2.700 suddiviso in 3 rate mensili di € 900 cadauna); 3. soci di società di persone che erogano ogni 10/15 giorni finanziamenti in contanti alla società (ad esempio, ciascuno dei 2 soci eroga alla società, ogni 2 mesi, 6 finanziamenti in contanti di € 800 cadauno per un importo complessivo pari ad € 9.600); il MEF, fornendo una risposta unitaria alle predette fattispecie, ha precisato che il divieto di effettuare operazioni frazionate è finalizzato a monitorare e circoscrivere quei fenomeni di aggiramento della normativa che limita la circolazione del denaro contante. Pertanto, l’intento elusivo va escluso e quindi il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale (ad esempio, contratto di somministrazione) o da accordi contrattuali (scritti) stipulati prima dell’effettuazione dei pagamenti. L’Amministrazione, pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, si riserva comunque la valutazione discrezionale, in base alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso.
Operazioni frazionate: Con riguardo alle operazioni frazionate, l’art. 1, comma 2, lett. m), D.Lgs. n. 231/2007 prevede un arco temporale certo (7 giorni) entro il quale un’operazione può ritenersi unica. Tale disposizione trova applicazione anche per le operazioni in contanti? Così, ad esempio, per il pagamento di una fattura in 5 rate è necessario, al fine di non configurare un indebito frazionamento, che fra una rata e l’altra decorrano almeno 7 giorni? Sul punto il MEF ha precisato che, come l’accordo espresso tra le parti non è automaticamente idoneo ad escludere l’artificiosità del frazionamento, anche l’effettuazione delle transazioni finanziarie in un periodo pari o inferiore a 7 giorni non implica l’artificiosità del frazionamento. Ciò che rileva è l’emersione di un intento elusivo, rinvenibile dal complesso della documentazione e delle informazioni rilevanti nel caso specifico. Spetta ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio l’onere di individuare eventuali elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni ad unità. Va infatti verificato (caso per caso) l’oggetto della prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi rappresentano frazioni di unità, ancorché effettuati in un periodo superiore a 7 giorni, ovvero se rappresentano una pluralità di prestazioni.
Pacchetti turistici: La vendita di pacchetti presenta le seguenti caratteristiche: l’art. 36, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 79/2011, c.d. “Codice del turismo”, prevede espressamente il versamento, “all’atto della prenotazione”, di un acconto non superiore al 25% del prezzo complessivo; le condizioni speciali del contratto consentono al cliente di dilazionare il pagamento del prezzo totale in più acconti e un saldo. Sul punto il MEF ha precisato che nella vendita di pacchetti turistici l’acconto ed i successivi versamenti, purché ciascuno di importo inferiore al limite fissato dalla norma (€ 3.000 dall’1.1.2016) possono essere effettuati in contanti ancorché il prezzo complessivo sia pari o superiore al suddetto limite. A tal fine la rateizzazione non è elusiva in quanto la stessa “è concordata tra venditore e cliente nel contratto di vendita da entrambi sottoscritto e nel quale è chiaramente indicata la tempistica e l’importo delle singole rate”.
Servizi turistici: Con riferimento alle transazioni per il pagamento di servizi turistici (ad esempio, biglietteria) il MEF ha specificato che è possibile rateizzare il prezzo complessivo pari o superiore al limite fissato dalla norma (€ 3.000 dall’1.1.2016) “in singoli acconti in contanti di importo inferiore al limite di legge”. Anche in tale circostanza, infatti, la rateizzazione “è frutto di un preventivo accordo delle parti, specificatamente indicato nel contratto di vendita sottoscritto”.
Lista di nozze: Secondo il MEF è da ritenersi corretta la modalità operativa posta in essere da un’agenzia viaggi / tour operator che prevede: 1. il rilascio ai parenti o amici degli sposi di una ricevuta / quietanza per l’importo da loro versato per la prenotazione, a favore degli sposi, del pacchetto / servizio turistico; 2. la stipula del contratto di compravendita del pacchetto / servizio turistico intestato agli sposi; 3. la fatturazione, agli sposi, del prezzo complessivo del pacchetto / servizio turistico. Quanto sopra descritto è corretto “a condizione che sia conservata la copia della quietanza rilasciata a ciascun donatore”. È opportuno conservare copia delle suddette quietanze, allegate alla fattura, per un periodo di 5 anni.
Buoni viaggio: I buoni viaggio o i voucher acquistati da un’azienda che intende poi “offrirli” a persone fisiche (ad esempio, dipendenti o fornitori) se d’importo complessivo pari o superiore al limite fissato dalla norma (€ 3.000 dall’1.1.2016), devono essere pagati “solo ed esclusivamente con strumenti tracciabili”. Il successivo utilizzo del buono / voucher da parte, ad esempio, del dipendente “in pagamento di un pacchetto turistico” non è assoggettato alla disciplina di cui al citato art. 49. Sul punto il MEF ha chiarito che il soggetto che riceve in omaggio uno o più buoni viaggio / voucher può per l’acquisto di un pacchetto turistico “effettuare il pagamento, in tutto o in parte, mediante il buono/i viaggio ricevuti anche qualora il prezzo complessivo corrisposto attraverso il buono/i viaggio sia pari o superiore a 1.000 euro [€ 3.000 dall’1.1.2016]”.
Le suddette precisazioni possono avere, di fatto, una portata generale che permette di verificare la correttezza dei pagamenti effettuati, a titolo di acconto / saldo del corrispettivo dovuto, anche in altri ambiti. Nel caso in cui il prezzo complessivamente dovuto è di importo pari o superiore a € 3.000, quindi, lo stesso può essere pagato a rate in contanti soltanto se: l’importo di ciascuna rata / acconto è inferiore a € 3.000; la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale deve risultare, in particolare: l’importo complessivo da pagare; l’indicazione delle singole rate e delle relative scadenze. Quanto sopra è in “linea” con il Parere 12.12.95, n. 1504 emanato dal Consiglio di Stato in base al quale il frazionamento è conseguenza di un preventivo accordo tra le parti. Va comunque evidenziato che l’Amministrazione finanziaria può valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto in esame ossia la “presenza di meccanismi eventualmente predisposti in frode al dettato legislativo, per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta”. In presenza di rate di importo pari o superiore al suddetto limite il pagamento delle stesse non può essere effettuato per contanti. Sul punto, infatti, il Ministero ha sostenuto che “il pagamento in contanti non potrà essere effettuato dal cliente né accettato dal tour operator” e pertanto “rimane fermo l’obbligo di provvedere al pagamento di rate d’importo pari o superiore a 1.000 euro [€ 3.000 dall’1.1.2016] esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, assegno non trasferibile)”.
REGIME SANZIONATORIO
In base all’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 alle violazioni in esame è applicabile la sanzione: dall’1% al 40% dell’importo trasferito; dal 5% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importi superiori a € 50.000; fermo restando l’importo minimo pari a € 3.000. La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante.
APPLICAZIONE DEL FAVOR REI
L’aumento del limite di utilizzo del denaro contante da € 1.000 a € 3.000 pone la delicata questione in merito alla possibile applicazione del favor rei, ossia della disciplina più favorevole rispetto a quella in vigore fino al 31.12.2015. In altre parole, il pagamento in contanti nel 2015 di una fattura, ad esempio, pari a € 1.800 è una violazione ancora sanzionabile alla luce dell’aumento del limite a € 3.000? Merita sottolineare che nell’ambito della disciplina delle violazioni amministrative di cui alla Legge n. 689/81, espressamente richiamata dall’art. 60, D.Lgs. n. 231/2007, non si riscontra una disposizione in tal senso. Infatti, l’art. 1, Legge n. 689/81 dispone: al comma 1 che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”; al comma 2 che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. La citata disposizione è stata giudicata “in linea” con i principi contenuti nella Costituzione. La Corte Costituzionale nell’ordinanza 28.11.2002, n. 501, ha ritenuto, infatti, infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano nell’ordinanza 2.11.2002. n. 144 e dal Giudice di Pace di Trino nelle ordinanze 31.12.2001, nn. 226 e 227. In particolare il citato art. 1 “pone in generale il principio di stretta legalità nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, con assoggettamento della violazione alla disciplina in vigore al tempo della sua commissione e con la conseguente inapplicabilità della eventuale disciplina posteriore più favorevole, perché, in mancanza di un vincolo costituzionale per il legislatore, appartiene alla discrezionalità di quest’ultimo la valutazione circa l’adozione di criteri di maggiore o minor rigore, a seconda dell’oggetto, come appunto si è verificato per le discipline in tema di illeciti valutari e tributari assunte a termini di raffronto”. Anche secondo la Corte di Cassazione non è possibile applicare il principio del favor rei nell’ambito amministrativo in mancanza di una specifica disposizione introdotta dal Legislatore. A tal fine viene fatto riferimento a quanto contenuto nell’art. 3, D.Lgs. n. 472/97 che, in merito alle violazioni amministrativo-tributarie, riconosce il principio del favor rei. In tale contesto va evidenziato che il parere 8.10.2008, pos. 104584/A emanato dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio relativamente ad un procedimento avente ad oggetto un assegno bancario emesso il 5.5.2008 per un importo di € 7.300 privo della clausola di non trasferibilità (nel periodo 30.4 – 24.6.2008 il limite di trasferibilità era fissato a € 5.000) non ha ritenuto sanzionabile la violazione sulla base del fatto che dal 25.6.2008 tale limite è stato elevato a € 12.500. Secondo la Commissione il principio sancito dall’art. 2, C.p. in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più un illecito “ha, comunque, valore generale in quanto rappresenta la modalità di esercizio del potere sanzionatorio nel quadro della disciplina che regola la successione delle leggi nel tempo, siano esse di natura penale o amministrativa; che si tratti di principio generale lo dimostra poi il fatto che ne è stata resa possibile l’applicazione anche agli illeciti tributari e valutari (rispettivamente, d.lgs. n. 472/97 e legge n. 326/2000) che tradizionalmente erano stati sempre assoggettati all’opposto principio dell’irretroattività della norma più favorevole”.
COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
In base all’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
Regime sanzionatorio: Alla violazione dell’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti sopra specificati è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non inferiore a € 3.000.
VERSAMENTI/PRELEVAMENTI BANCARI OLTRE IL LIMITE
Merita sottolineare che, come ribadito dal MEF nella Circolare 4.11.2011, “le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49”. Di conseguenza una banca che riscontra un prelevamento o versamento in contanti pari o superiore a € 3.000 non deve inviare la comunicazione al MEF. La comunicazione di cui al citato art. 51, “è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa”. In tal caso gli elementi “devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante”. Come disposto dall’art. 41, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 231/2007, rappresenta un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell’operazione all’UIF: “il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”. Lo stesso MEF nella Circolare 11.10.2010, n. 297944, dopo aver evidenziato che la citata disposizione ha introdotto un “particolare indice di anomalia” da considerare ai fini della valutazione complessiva dell’operazione, che in ogni modo richiede la conoscenza e l’esame degli elementi soggettivi del cliente e oggettivi dell’operazione, ha precisato che la stessa: “offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l’operazione e ad agevolare l’individuazione e la corretta ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. La disposizione in esame non impone pertanto un’automatica segnalazione all’UIF da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che dovranno valutare le operazioni poste in essere dal cliente “caso per caso”, ancorché inferiori al nuovo limite, considerando anche la condotta tenuta dallo stesso.
UTILIZZO ASSEGNI
La Finanziaria 2016 non ha modificato le regole applicabili all’utilizzo degli assegni. Come previsto dal citato art. 49, le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto: a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste; pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera. Assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000. Si evidenzia che è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall’importo). Relativamente agli assegni emessi all’ordine del traente, il comma 6 del citato art. 49 dispone che gli stessi “possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.”. Sul punto il MEF nella Circolare 5.8.2010, n. 281178 ha precisato che i c.d. assegni “a me medesimo”, indipendentemente dall’importo, non possono circolare e che “l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario”.
Regime sanzionatorio: In base all’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 in caso di emissione: di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome / ragione sociale del beneficiario e / o senza clausola di non trasferibilità; di assegni all’ordine del traente non girati direttamente per l’incasso a una banca / Poste; è applicabile la sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000. Per importi superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti sopra specificati è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non inferiore a € 3.000.
UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
Anche la disciplina dei libretti di deposito al portatore non è stata oggetto di modifiche da parte della Finanziaria 2016. Di conseguenza per i libretti di deposito bancari o postali al portatore: il saldo non può essere, ai sensi del comma 12 del citato art. 49, pari o superiore a € 1.000; in caso di trasferimento, ai sensi del comma 14 del citato art. 49, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. Come sopra accennato, al verificarsi delle predette fattispecie, l’intermediario deve comunicare l’irregolarità non oltre 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione. Nella citata Circolare 4.11.2011 il MEF ha precisato che il momento in cui l’intermediario viene a conoscenza della violazione “è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.a., del libretto al portatore”. Di conseguenza gli intermediari non sono obbligati ad accertare l’esistenza di libretti al portatore “irregolari” tramite, ad esempio, verifiche informatiche.
Regime sanzionatorio: In base all’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, ai libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000 è applicabile la sanzione dal 30% al 40% del saldo del libretto al portatore con un minimo di € 3.000. Il comma 7-bis del citato art. 58 prevede che per le violazioni di importo superiore a € 50.000 le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.
DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI TRAMITE OBLAZIONE
Come previsto dall’art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, per le violazioni sopra esposte di importo non superiore a € 250.000 il trasgressore può ricorrere all’oblazione ex art. 16, Legge n. 689/81 che comporta il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione. Così, ad esempio, la violazione relativa ad un trasferimento di € 30.000 può essere definita con il pagamento di una sanzione ridotta pari a € 600 (30.000 x 2%). Non è prevista l’oblazione in caso di mancata comunicazione al MEF / Agenzia delle Entrate delle violazioni delle limitazioni ai trasferimenti in contante da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
DEROGA PER I TURISTI EXTRA UE
Come noto l’art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012, ha previsto, l’aumento del limite dell’uso del contante a € 15.000 per gli acquisti effettuati presso: commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi e ristoranti), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura; agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72; da parte di turisti con cittadinanza extraUE (non residenti in Italia). Gli operatori in esame che intendono usufruire del maggior limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extraUE, devono: 1. inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello “COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE”, indicando, tra l’altro, il c/c utilizzato dal cedente / prestatore (è possibile indicare più c/c); 2. acquisire dal cliente: fotocopia del passaporto; nonché autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante: la cittadinanza. Il cliente non deve essere cittadino italiano / UE / di uno Stato SEE; la residenza (non italiana); 3. versare quanto incassato sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo all’operazione consegnando alla banca / Posta copia della ricevuta di invio della predetta comunicazione. La deroga non interessa le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000 per le quali permane il divieto del trasferimento del denaro in contante. Relativamente alle operazioni in esame di importo unitario pari o superiore a € 3.000 e fino a 14.999,99 in base al comma 2-bis del citato art. 3 in capo ai predetti operatori sussiste l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente, da inviare entro: il 10.4 dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile; il 20.4 dell’anno successivo per gli altri soggetti. Per individuare il termine di presentazione va fatto riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell’anno di invio della comunicazione.
LIMITE TRASFERIMENTI TRAMITE I C.D. “MONEY TRANSFER”
Come disposto espressamente dall’ultimo periodo del comma 1 del citato art. 49, inserito ad opera della Finanziaria 2016, per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) il limite rimane pari a € 1.000.
SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI LOCAZIONI IMMOBILIARI E A CARICO DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Va evidenziato infine che i commi 902 e 903, Finanziaria 2016, hanno abrogato le seguenti disposizioni:
art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevedeva l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la relativa tracciabilità;
art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevedeva l’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Relativamente alle operazioni sopra accennate va rispettato il nuovo limite di € 3.000.