A decorrere dal 2014 i soggetti che hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e non dedotte nell’anno in cui è avvenuta la restituzione possono, alternativamente:
− dedurre dette somme dal reddito complessivo negli anni successivi;
− chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente alle somme restituite e non dedotte, secondo le modalità fissate da un apposito Decreto. Recentemente il MEF ha emanato detto Decreto in base al quale:
− l’istanza di rimborso va presentata in carta libera, all’Agenzia delle Entrate, entro 2 anni dal termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuta la restituzione delle somme;
− l’importo spettante va determinato applicando alle somme restituite e non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito (23%). Esclusivamente per le somme restituite nel 2013 e 2014 (non dedotte) è prevista in via transitoria la presentazione dell’istanza entro 2 anni dall’entrata in vigore del Decreto, ossia entro il 16.4.2018.
L’art. 1, comma 174, Finanziaria 2014 ha modificato la lett. d-bis) del comma 1 dell’art. 10, TUIR ai sensi della quale: “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo […] d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nei periodi d’imposta successivi; in alternativa il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Dette modalità di presentazione della richiesta di rimborso sono state fissate dal MEF con il recente Decreto 5.4.2016, pubblicato sulla G.U. 15.4.2016, n. 88. Si rammenta che la normativa in esame riguarda le somme:
• restituite al soggetto erogatore;
• assoggettate a tassazione in anni precedenti;
• non dedotte, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione.
POSSIBILI MODALITA’ DI “RECUPERO” DELLE MAGGIORI IMPOSTE VERSATE
Come sopra accennato, ai sensi della citata lett. d-bis), le maggiori imposte relative agli importi restituiti al soggetto erogatore possono essere “recuperate” attraverso 2 diverse modalità alternative:
• l’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nell’anno in cui è avvenuta la restituzione può essere dedotto dal reddito complessivo negli anni successivi;
• l’imposta corrispondente all’importo restituito (non dedotto) può essere chiesta a rimborso.
Deduzione dal reddito complessivo:
In merito alla prima alternativa, l’art. 1 del Decreto in esame prevede che, a decorrere dal 2016, i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29, DPR n. 600/73: “riconoscono la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme di cui al citato art. 10, comma 1, lettera d-bis), non dedotte nel periodo d’imposta in cui sono state restituite, previa comunicazione resa dai sostituiti in ordine all’ammontare delle predette somme non dedotte”. In altre parole, quindi, un lavoratore dipendente può comunicare al proprio datore di lavoro l’ammontare delle somme restituite e non dedotte, in modo tale che sia direttamente il sostituto d’imposta a dedurle dal reddito dallo stesso certificato, evidenziando tale operazione nella Certificazione Unica. Resta ferma la possibilità di dedurre le somme in esame in sede di dichiarazione dei redditi nella quale è presente il nuovo specifico rigo:
• E33 del mod. 730/2016;
• RP33 del mod. UNICO 2016 PF.
Tali somme nel mod. 730 / UNICO 2015 PF andavano indicate con il codice “5” a rigo E26 / RP26 “Altri oneri deducibili”. In ogni caso, come precisato dal comma 3 dell’art. 1 in esame, in dichiarazione dei redditi vanno “evidenziati i dati utili al monitoraggio del corretto utilizzo della predetta deduzione”
Richiesta di rimborso
L’art. 2 del citato DM 5.4.2016 prevede che l’istanza di rimborso va presentata:
• in carta libera;
• ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
• nel termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, decorrente dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale sono state restituite le somme. Così, ad esempio, a seguito della restituzione di una somma nel corso del 2015 in caso di presentazione:
− del mod. 730/2016, nel quale non si fruisce della relativa deduzione, l’istanza dovrà essere presentata entro il 7.7.2018 (23.7.2018 se sarà confermato il differimento a regime al 23.7 del termine di presentazione del mod. 730);
− del mod. UNICO 2016 PF, nel quale non si fruisce della relativa deduzione, l’istanza dovrà essere presentata entro il 30.9.2018.
Si evidenzia che il comma 2 dell’art. 2 in esame precisa che l’individuazione del termine di presentazione dell’istanza è ancorata al termine di presentazione del mod. 730 / UNICO dell’anno in cui avviene la restituzione anche per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’ammontare spettante va determinato applicando alle somme restituite e non dedotte l’aliquota IRPEF corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’art. 11, TUIR (23%).
Disciplina transitoria
L’art. 3 del Decreto in esame è dedicato alla disciplina transitoria riservata ai contribuenti che:
• nel 2013 e 2014 hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti;
• non hanno provveduto alla deduzione delle stesse.
In particolare a tali soggetti il Legislatore concede un differimento dei termini, prevedendo che il termine biennale sopra citato entro il quale presentare l’istanza di rimborso decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto, ossia dal 16.4.2016 (primo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla G.U.).
Per le somme restituite nel 2013 e 2014 e non dedotte dal reddito complessivo, l’istanza di rimborso potrà quindi essere presentata fino al 16.4.2018.
Anche in tal caso l’importo spettante va determinato applicando alle somme restituite e non dedotte l’aliquota IRPEF corrispondente al primo scaglione ex art. 11, TUIR (23%).