Con la Legge c.d. “Jobs act autonomi” sono state apportate rilevanti modifiche riguardanti la determinazione del reddito dei lavoratori autonomi. In particolare si evidenzia che:
– le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per l’espletamento dell’incarico e analiticamente addebitate al committente sono integralmente deducibili (non sono più soggette al limite del 75% e del 2% dei compensi);
– tutte le spese (non solo quelle di vitto e alloggio) sostenute direttamente dal committente a favore del professionista per l’espletamento dell’incarico conferito non costituiscono compenso in natura per quest’ultimo;
– le spese di formazione / aggiornamento sono integralmente deducibili nel limite massimo annuo di € 10.000;
– le spese assicurative per la garanzia contro il mancato pagamento del compenso professionale sono integralmente deducibili.
Quanto sopra trova applicazione a decorrere dal 2017.
SPESE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prima parte di modifiche introdotte dal citato art. 8 riguarda la deducibilità delle spese sostenute nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale per l’esecuzione dell’incarico, sia dal lavoratore autonomo che direttamente dal committente.
Spese albergo/ristorante sostenute dal lavoratore autonomo
Come noto, ai sensi del comma 5 del citato art. 54, le spese di albergo / ristorante che il lavoratore autonomo sostiene nell’ambito dell’espletamento della propria attività (nel rispetto del principio di inerenza), che non costituiscono spese di rappresentanza, sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare e comunque per un ammontare non superiore al 2% dei compensi percepiti nell’anno.
La nuova formulazione del citato comma 5 dispone ora che detti limiti alla deducibilità delle spese di vitto e alloggio non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore autonomo:
• sostenga dette spese per l’esecuzione dell’incarico;
• riaddebiti analiticamente al committente quanto sostenuto.
Da quanto sopra deriva quindi che è riconosciuta la deducibilità integrale delle spese di albergo / ristorante a condizione che le stesse siano:
• sostenute nell’ambito dell’espletamento di un incarico;
• riaddebitate analiticamente al committente.
In merito preme evidenziare che:
• operando in tal modo, le spese riaddebitate in fattura concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo;
• la norma fa espresso riferimento alle sole spese di albero / ristorante. La stessa non è quindi applicabile ad altre spese quali, ad esempio, le spese di viaggio / trasporto;
• ancorché la norma non ne faccia menzione, si ritiene che, al fine di poter fruire della deduzione integrale delle spese in esame, sia necessario / opportuno essere in grado di dimostrare la “connessione” tra la spesa sostenuta e l’espletamento della prestazione resa al cliente.
Spese sostenute direttamente dal committente
Dopo ripetuti interventi che hanno interessato le spese sostenute direttamente dal committente “a favore” del professionista che fornisce la prestazione, il Legislatore è tornato a riformulare il citato comma 5, disponendo che tutte le spese relative all’esecuzione dell’incarico conferito al professionista sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Rispetto al passato, quindi, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo delle spese sostenute direttamente dal committente non è più limitata alle sole spese di albergo / ristorante. In merito si rammenta che l’art. 7-quater, comma 5, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche delle spese di viaggio e trasporto sostenute direttamente dal committente, a decorrere dal 2017.Tale modifica è stata di fatto “assorbita” dalla nuova disposizione, che presenta un più ampio ambito di applicazione (“tutte le spese”).
Da quanto sopra deriva quindi che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo:
• tutte le spese sostenute direttamente dal committente;
• connesse con l’esecuzione dell’incarico conferito.
Ciò comporta che tali spese:
• non devono essere riaddebitate in fattura dal lavoratore autonomo e poi dedotte in sede di determinazione del relativo reddito. In altre parole, le spese in esame non “risultano” nella contabilità del professionista e non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo;
• rappresentano un costo deducibile per il committente.
Si ritiene necessario / opportuno disporre e conservare la documentazione attestante il conferimento dell’incarico.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
L’art. 9, comma 1, Legge n. 81/2017 modifica il regime di deducibilità delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per la formazione e l’aggiornamento professionale. In particolare, la seconda parte del nuovo comma 5 dell’art. 54, TUIR dispone ora che le spese di iscrizione a master e corsi di formazione / aggiornamento professionale, convegni e congressi:
• sono integralmente deducibili;
• nel limite massimo di spesa annua pari a € 10.000.
Il nuovo testo normativo prevede espressamente che tra le spese in esame (integralmente deducibili) sono ricomprese anche le spese di viaggio e soggiorno “connesse” con l’evento formativo.
Fino al 2016 dette spese di formazione / aggiornamento sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare. La norma non specifica un aspetto operativo molto importante con riferimento all’attività svolta in forma associata.
Al fine della corretta applicazione del citato limite da parte degli studi associati / associazioni professionali / società tra professionisti (STP) non è infatti chiaro se lo stesso debba essere riferito al singolo professionista ovvero allo studio / associazione / società. Non sono interessate dalla nuova disposizione le spese sostenute per la formazione / aggiornamento dei dipendenti del professionista / studio.
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE/ORIENTAMENTO/SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIALITA’
È altresì disposto che le spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze / orientamento / ricerca / sostegno all’auto – imprenditorialità “mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro”:
• sono integralmente deducibili;
• nel limite massimo di spesa annua pari a € 5.000. Come evidenziato nella Relazione illustrativa della legge in esame, è possibile fruire di tale regime di deducibilità a condizione che detti servizi siano erogati da organismi accreditati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015.
ASSICURAZIONE CONTRO IL MANCATO PAGAMENTO DEI COMPENSI
Lo stesso art. 9 introduce nell’ultimo periodo del comma 5 del citato art. 54 una nuova disposizione ai sensi della quale sono integralmente deducibili le spese sostenute per forme assicurative o di solidarietà per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
Si ritiene che tale disposizione non abbia una concreta portata innovativa, in quanto l’inerenza di detta spesa con l’attività professionale e conseguentemente la relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo in passato non è stata messa in discussione.
Si evidenzia infine che l’art. 2 della Legge in esame estende ai rapporti in cui la controparte del professionista è un’impesa / Pubblica Amministrazione / altro professionista le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002, tra le quali si rammentano:
• il termine di pagamento entro 30 / 60 giorni;
• l’applicazione automatica degli interessi di mora dal giorno successivo al termine di pagamento; • il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero di quanto non pagato nei termini.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
L’art. 8, comma 2, Legge n. 81/2017 dispone espressamente che le nuove disposizioni introdotte dai citati artt. 8 e 9, sopra illustrate, trovano applicazione a decorrere dal 2017.