Dopo aver presentato una dichiarazione fiscale valida (è tale la dichiarazione presentata entro 90 gg dal termine) è sempre possibile la sua correzione entro il termine stabilito per la rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, ossia in generale entro il 31.12 del 5° anno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione originaria.
Se la dichiarazione integrativa presenta:
- un minor reddito o una maggior perdita rispetto alla dichiarazione originaria;
- un minor debito d’imposta o un maggior credito, anche a seguito di maggiori deduzioni e detrazioni d’imposta;
si versa nell’ipotesi di dichiarazione integrativa a favore.
Ferma restando la possibilità di rimborso, il recupero del credito può avvenire mediante compensazione con modalità differenti a seconda che l’integrativa sia presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva oppure oltre detto termine.
INTEGRATIVA ENTRO IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA
La dichiarazione integrativa a favore (ad es. mod. REDDITI) presentata entro il 30.9 dell’anno successivo può chiudere con un minor debito o un maggior credito. La differenza d’imposta a favore del contribuente è recuperata:
- in caso di minor debito, compilando la colonna Eccedenza di versamento a saldo nel quadro RX indicando la differenza tra il saldo della dichiarazione originaria rispetto a quello inferiore emerso nella dichiarazione integrativa. L’eccedenza di versamento a saldo confluisce nella colonna Credito da utilizzare in compensazione del quadro RX;
- in caso di maggior credito esponendo un maggior credito nella dichiarazione integrativa e utilizzando il medesimo in compensazione nel mod. F24. Nella dichiarazione del periodo successivo nel rigo Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione sarà incluso anche tale maggior credito.
INTEGRATIVA OLTRE IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA
A seguito di una dichiarazione integrativa a favore (ad es. mod. REDDITI) presentata dopo il 30.9 dell’anno successivo il credito derivante dal minor debilto o dal maggior credito liquidato in tale dichiarazione è recuperato mediante la compilazione del quadro DI nella dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata presentata l’integrativa a favore.
In particolare nel quadro DI va indicato il codice tributo relativo all’imposta “da recuperare” (col. 1), l’anno di competenza della dichiarazione originaria (col. 2) e il credito scaturito dalla dichiarazione integrativa a favore (col. 4).
Tale credito confluisce successivamente nel quadro RX e comporta che il risultato del saldo della dichiarazione viene rettificato mediante:
- riduzione del debito di colonna 1 nel quadro RX. Nel caso in cui il maggior credito indicato nel quadro DI fosse superiore al debito di col. 1, la differenza si trasforma in credito a col. 2;
- aumento del credito di colonna 2 nel quadro RX.
Analoghe modalità sono presenti nel mod. IRAP nel quale va compilata la sezione XVI del quadro IS (in luogo del quadro DI) e il quadro IR (in luogo del quadro RX).
CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI
Nel caso di integrativa presentata a seguito della correzione di errori contabili, la norma pare affermare che la compensazione del credito derivante dall’integrativa a favore possa essere effettuata senza attendere il periodo d’imposta successivo. Tuttavia, il modello dichiarativo prevede per tale ipotesi un meccanismo analogo a quanto sopra illustrato, oltre alla compilazione della colonna 3 Errori contabili. Di fatto risulta quindi necessario attendere anche in tal caso il momento della liquidazione della dichiarazione relativa all’anno di presentazione dell’integrativa.