DETRAIBILITA’ IVA
L’ Iva a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, a condizione che le stesse:
- risultino inerenti con l’attività;
- siano documentate dalla fattura da richiedere all’albergatore/ristoratore.
E’ fatta naturalmente salva la sussistenza di specifiche limitazioni del diritto alla detrazione dell’IVA come nel caso di effettuazione di operazioni esenti. Se le spese in esame costituiscono spese di rappresentanza (ad esempio, rinfresco in occasione dell’inaugurazione della sede), non trova applicazione la regola generale (art.19-bis 1, lett. e), ma si applica la disposizione specifica e quindi la relativa IVA rimane indetraibile.
Nelle ipotesi in cui la presentazione sia fruita da un soggetto diverso (Es. dal dipendente) è sufficiente che nella fattura, intestata al soggetto passivo (es.datore di lavoro), siano indicati i dati del dipendente (in alternativa possono essere indicati in una apposita nota allegata). Analogo comportamento è ammesso per le spese sostenute dal committente per conto del professionista e addebitate nella fattura al committente.
DEDUCIBILITA’ DEL COSTO
Le spese relative ad alberghi e ristoranti sono deducibili parzialmente, nella misura del 75%, sia nell’ambito del reddito d’impresa che di lavoro autonomo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la limitazione della deducibilità dal 75%:
- trova applicazione:
- quando le spese di albergo/ristorante costituiscono spese di rappresentanza. In tal caso, per le imprese, il 75% delle spese in esame va sommato alle altre spese di rappresentanza e il risultato è deducibile nel limite percentuale dei ricavi caratteristici;
- per le spese sostenute dalla società per le trasferte dei soci non amministratori;
- per le trasferte all’interno del comune;
- non trova applicazione:
- quando le spese in esame sono sostenute per le trasferte di dipendenti, collaboratori e/o amministratori co.co.co al di fuori del territorio comunale, fermo restando il rispetto del limite giornaliero di € 180,76 (€ 258,23 per trasferte all’estero);
- per i lavoratori autonomi:
- il 75% delle spese per alberghi e ristoranti è deducibile nel limite del 2% (1% in caso di spese che si qualifichino anche come spese di rappresentanza) dei compensi percepiti nel periodo d’imposta;
- in particolare se le spese per alberghi e ristorante sono sostenute nell’ambito dell’espletamento di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente risultano deducibili al 100%. Tale disposizione si applica dal 2017. Nel caso le spese in esame siano sostenute direttamente dal committente a favore del professionista sono integralmente deducibili per il committente e non costituiscono reddito in natura per il professionista.
Infine non si applica alcuna limitazione alle spese per i servizi sostitutivi della mensa (buoni pasto, convenzioni con pubblici esercizi).
DEDUCIBILITA’ AI FINI REDDITUALI DELL’IVA NON DETRATTA
Accade frequentemente che, per ragioni di semplificazione amministrativa, pur essendo l’IVA connessa alle spese alberghiere e di ristorazione detraibile, l’imprenditore (o il professionista) decida alternativamente:
- di richiedere, in luogo della fattura, soltanto la ricevute/scontrino fiscale;
- pur avendo richiesto la fattura, di non esercitare il diritto alla detrazione IVA.
Verificandosi tali fattispecie, secondo l’Agenzia delle Entrate:
- nel primo caso, l’IVA non può essere detratta e la spesa è deducibile per il 75%-100% dell’importo del documento (che comprende l’IVA non detratta);
- nel secondo caso è deducibile il 75%-100% dell’imponibile mentre non è deducibile il costo connesso all’IVA non volontariamente detratta.