SANZIONI PER OMESSO/TARDIVO VERSAMENTO

La sanzione per l’omesso o tardivo versamento di tributi è stabilita nelle seguenti misure:

  • versamento imposte entro il 14° giorno dalla scadenza, 1% dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo
  • dal 15° giorno successivo alla scadenza, 15% dell’importo non versato
  • dal 90° giorno successivo alla scadenza, 30% dell’importo non versato

La sanzione pari all’1% per ogni giorno di ritardo si applica anche a tutte le violazioni commesse prima dell’1.1.16, in quanto in base al principio del favor rei: se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. La riduzione delle sanzioni per ritardi di lieve entità (inferiori a 15 giorni) spetta indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento e quindi anche se la violazione non viene regolarizzata.

Le citate misure sanzionatorie si applicano dunque anche nei casi di liquidazione della maggior imposta ex artt. 36-bis, 36-ter, DPR 600/73 e 54-bis, DPR 633/72, effettuata normalmente con l’avviso bonario.

 

RAVVEDIMENTO IN CASO DI VERSAMENTO TARDIVO ENTRO 15 GIORNI

Il ravvedimento dell’omesso/tardivo versamento va effettuato versando:

  • l’importo dovuto a titolo d’imposta;
  • gli interessi da ravvedimento calcolati al tasso legale;
  • la sanzione ridotta.

La riduzione della sanzione irrogabile per i ritardi nel versamento inferiori a 15 giorni si riflette sull’ammontare della sanzione ridotta dovuta per la regolarizzazione. Le disposizioni sul ravvedimento prevedono riduzioni variabili a seconda del momento in cui la violazione è regolarizzata; in tema di omesso versamento, le riduzioni applicabili sono, nella maggior parte dei casi, le seguenti.

RAVVEDIMENTO ENTRO 30 GIORNI : 1/10 della sanzione minima – Art. 13, co. 1, lett. a), DLgs 472/97

RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI: 1/9 della sanzione minima – Art. 13, co. 1, lett. a-bis), DLgs 472/97 1/8

RAVV. ENTRO LA DICH. SUCCESSIVA O 1 ANNO:  1/8 della sanzione minima – Art. 13, co. 1, lett. b), DLgs 472/97

Nell’ipotesi di omesso versamento la sanzione minima irrogabile nei primi 14 giorni di ritardo varia dal 1% al 14%, dal 15° giorno è pari al 15% e dal 90° giorno è pari al 30% dell’importo non versato. Al fine di individuare correttamente la sanzione ridotta da pagare è pertanto necessario verificare sia il momento in cui è stata commessa la violazione, sia il momento in cui viene effettuato il ravvedimento.

In presenza di un versamento eseguito entro 15 giorni dal termine la sanzione irrogabile dall’Ufficio è pari all’1% per ogni giorno di ritardo del versamento dell’imposta anche nel caso in cui la regolarizzazione intervenga in un momento successivo rispetto al pagamento del tributo.

Pertanto, si possono verificare le seguenti ipotesi:

1. l’imposta non è versata alla scadenza ed entro i successivi 15 giorni si procede con il medesimo F24 a versare l’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi. Si applica la sanzione ridotta pari allo 0,1% per ogni giorno intercorrente tra la data di scadenza e il giorno in cui è effettuato il ravvedimento;

2. entro 15 giorni dalla scadenza è stata versata dal contribuente la sola imposta. Il ravvedimento viene effettuato dal consulente successivamente, versando la sanzione ridotta e gli interessi da ravvedimento. La sanzione “piena” è pari all’1% per ogni giorno intercorrente tra la data di scadenza e il giorno in cui è effettuato il versamento dell’imposta anche se il ravvedimento è perfezionato successivamente.

Di conseguenza, la sanzione ridotta è pari:

  • allo 0,1% x gg di ritardo del versamento se il ravvedimento è perfezionato entro 30 giorni;
  • allo 0,1111% x gg di ritardo del versamento se il ravvedimento è perfezionato entro 90 giorni;
  • allo 0,125% x gg di ritardo del versamento se il ravvedimento è perfezionato entro il termine della dichiarazione.

In tale ultima ipotesi infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la sanzione “base” alla quale applicare la riduzione è comunque quella calcolata in relazione al ritardo del versamento, ossia quella che l’Ufficio applicherebbe in assenza di regolarizzazione e non dipende dal momento in cui è perfezionato il ravvedimento, che influenza invece la riduzione applicabile (1/10, 1/9, ecc.).