Dopo un lungo iter legislativo il 14 febbraio u.s. è stato pubblicato in GU il D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 attuativo del “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza”.
Tra i più importanti elementi di novità della riforma vi è indubbiamente l’estensione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le SRL.
Il cosiddetto Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza si colloca in un’ampia riforma delle procedure concorsuali la quale, puntando ad un più efficiente coordinamento tra disciplina concorsuale e societaria, si pone l’obiettivo di anticipare l’insorgenza della situazione di crisi, in modo da intervenire tempestivamente. In tal senso il legislatore attribuisce alla funzione di controllo interno un compito fondamentale per garantire una sana gestione dell’impresa.
Il legislatore ha ritenuto opportuno portare anche le imprese di minori dimensioni ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla rilevazione di una situazione di crisi in maniera tempestiva, allo scopo di preservare la continuità aziendale.
Il legislatore ha esteso le fattispecie (ex art. 2477 c.c.) in cui per le SRL diventa obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Legale (o società di revisione)se la società stessa:
• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Viene lasciata totale libertà alle imprese di istituire un Collegio sindacale o un sindaco unico oppure un revisore legale (o società di revisione). In caso di nomina del Collegio o del sindaco unico costoro dovranno effettuare sia il controllo contabile che il controllo di legalità (ossia la vigilanza sul rispetto della legge e delle disposizioni statutarie). In caso di nomina del revisore (persona fisica o società di revisione) il controllo sarà unicamente di natura contabile.
Le norma fissa al 16.12.2019 il termine ultimo per provvedere, ove necessario, alla nomina dell’organo di controllo o revisore e, se necessario, per adeguare il proprio statuto.