TERMINI DI FATTURAZIONE FINO AL 30.6.2019

Nel 1° semestre 2019 le disposizioni in materia di fatturazione sono rimaste invariate rispetto a quelle in vigore nel 2018, tuttavia in considerazione dell’introduzione dell’obbligo di emissione della FE, il Legislatore è intervenuto sull’aspetto sanzionatorio concedendo di fatto più tempo per l’invio allo SdI.

Fino al 30.6.2019 la norma in vigore per quanto riguarda il termine di emissione dellafattura prevedeva che:

La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6 [momento di effettuazione dell’operazione].

Di conseguenza l’emissione (e la trasmissione) della fattura immediata sarebbe dovuta avvenire entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione; tuttavia, come sopra accennato, è stato disposto che la trasmissione allo SdI poteva avvenire:

ƒsenza sanzioni entro il termine della liquidazione IVA;

ƒcon sanzioni ridotte dell’80% per le fatture trasmesse entro il termine dalla liquidazione periodica successiva. La sanzione per la tardiva emissione della fattura risulta dunque compresa tra il 18% e il 36% dell’imposta dovuta, ossia pari rispettivamente al 20% della sanzione edittale che è compresa tra il 90% e il 180%.

Pertanto si verificava che:

ƒla data della fattura coincideva con quella di effettuazione dell’operazione (consegna dei beni o pagamento della prestazione);

ƒla trasmissione allo SdI poteva avvenire entro il termine di liquidazione senza applicazione di alcuna sanzione e pertanto:

ƒper i soggetti mensili entro il giorno 16 del mese successivo;

ƒper i soggetti trimestrali entro il 16.5 per le fatture emesse nel primo trimestre ed entro il 20.8 per quelle emesse nel secondo trimestre

 

La tolleranza sanzionatoria testé descritta trova applicazione:

ƒper i soggetti trimestrali con riferimento alle operazioni effettuate entro il 30.6;

ƒper i soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate entro il 30.9.

 

TERMINI DI FATTURAZIONE DALL’1.7.2019

Dall’1.7.2019 è stato modificato il termine entro il quale la fattura va emessa.

In base alla nuova disposizione:

La fattura è emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 [momento di effettuazione dell’operazione].

Inoltre, sempre dal 1° luglio 2019, il contenuto della fattura si arricchisce di un nuovo elemento individuato nel Decreto IVA, in base al quale nella fattura va tra l’altro indicata:

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data incui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

L’introduzione di tale disposizione avrebbe potuto comportare l’esigenza di indicare nella fattura una doppia data, quella di emissione e quella (eventualmente precedente) di effettuazione

dell’operazione. In pratica la doppia data non deve essere gestita in quanto l’Agenzia delle Entrate ha opportunamente precisato che:

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della

fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Pertanto, dall’1.7.2019, sia per i contribuenti mensili, sia per quelli trimestrali la data della fattura va valorizzata con quella di effettuazione dell’operazione. Si evidenzia che,

soltanto per i soggetti mensili, opera fino al 30.9.2019 la cd. tolleranza sanzionatoria che consente la trasmissione a SdI anche oltre il 12° giorno.

Resta fermo il principio in base al quale l’IVA viene liquidata con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione a nulla rilevando quella di trasmissione allo SdI.

 

Si evidenzia che la sanzione per tardiva fatturazione si applica in misura fissa da € 250 ad € 2.000 (e non in misura percentuale) se la violazione non incide sulla liquidazione IVA.

In caso di ravvedimento, alle sanzioni sopra indicate si applicano le riduzioni previste (1/9, 1/8, ecc.).