Le interazioni tra rating di legalità e modello organizzativo ex DLgs. 231/2001 sono tornate all’attenzione in un documento pubblicato dal CNDCEC e dalla Fondazione nazionale commercialisti lo scorso 14 gennaio, volto ad evidenziare in questo ambito le novità e gli spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale.
Va ricordato che il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità, introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano ad opera dell’art. 5-ter del DL 1/2012, con l’intento di favorire l’introduzione e la promozione di principi di comportamento etico in ambito aziendale. Esso prevede l’assegnazione di un titolo di riconoscimento, commisurato attraverso l’utilizzo di un sistema a “stellette”, indicative del livello di compliance a vari profili indicati all’interno del regolamento di attuazione, in favore di imprese che ne abbiano fatto esplicita richiesta.
Alla luce delle recenti modifiche al regolamento attuativo emesso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il CNDCEC rileva l’importanza di analizzare gli aspetti impliciti di tale istituto e capirne le interrelazioni con le discipline esistenti, in particolar modo con quella sulla responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal DLgs. 231/2001.
L’adozione di meccanismi premiali di condotte virtuose attuate all’interno di società ed enti sta, infatti, dando vita ad un trend positivo e in costante crescita, in cui le imprese si avvicinano alla compliance aziendale e all’ottenimento di elevati standard di legalità sempre con maggiore sensibilità e consapevolezza. Non da ultimo, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha posto le basi per una nuova interpretazione del concetto degli adeguati assetti organizzativi, attraverso la previsione normativa di un obbligo d’istituzione di principi di corretta gestione.
Con riferimento alla disciplina “231” si ritiene che una maggiore interazione tra Modello organizzativo e rating di legalità possa consentire una migliore valorizzazione di quest’ultimo, in una prospettiva non più meramente limitata ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle banche, bensì estesa a premiare in modo più diffuso l’imprenditore che adotti efficaci strumenti di corporate governance e corretta gestione aziendale.
All’interno della citata modifica della delibera AGCM, risulta, in effetti, confermata una forte interazione tra i due sistemi, in quanto viene sancito come il punteggio base sarà incrementato di un + (più) per l’adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del DLgs. 231/2001, anche per l’adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
I risvolti che conseguono ad una corretta adozione del “modello 231” potrebbero, in tal senso, essere funzionali ad un riconoscimento maggiormente agevolato del punteggio relativo al rating di legalità per società ed enti.
Va da sé che un modello organizzativo correttamente implementato e aggiornato, diffuso attraverso specifiche fasi formative e informative in favore degli interessati e che prevede la nomina di un Organismo di vigilanza idoneo per caratteristiche e requisiti, da solo possa facilitare società ed enti durante le fasi interlocutorie con terzi, anche con la Pubblica Amministrazione o con gli istituti di credito.