Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto “a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nel DL “Rilancio”.

Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR, i soggetti che abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto).

Il contributo previsto dal DL “Sostegni” presenta novità anche con riferimento al requisito del calo del fatturato e alla misura del beneficio.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).

L’ammontare del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (si veda la tabella in calce all’articolo).
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA tra il 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni.
Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 sarà possibile inviare telematicamente la domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto disposto dall’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021 n.41; a stabilirlo il provvedimento 77923/2021 appena pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25 commi 9-14 del DL 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.