La Finanziaria 2017 ha introdotto dall’1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa. La tenuta della contabilità semplificata (per cassa) per il primo anno di applicazione e la possibilità di liquidare l’IVA con periodicità trimestrale sono connesse, rispettivamente, all’ammontare dei ricavi conseguiti / volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
Ciò richiede quindi di verificare l’ammontare dei ricavi / volume d’affari dell’anno precedente al fine di poter “confermare” la tenuta della contabilità semplificata (per cassa) e l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali.
Tali opportunità, per il 2017, sono collegate al conseguimento di un ammontare di ricavi / volume d’affari 2016 non superiore a € 400.000 per i soggetti esercenti prestazioni di servizi e € 700.000 in caso di esercizio di altre attività. Per il 2018 il mantenimento della contabilità semplificata (per cassa) richiederà la verifica dei predetti limiti con riferimento ai ricavi incassati nel 2017.
L’ammontare dei ricavi / volume d’affari si riflette in materia contabile / IVA:
• sull’obbligo / possibilità di tenere la contabilità ordinaria / semplificata;
• sull’obbligo / possibilità di effettuare le liquidazioni IVA mensili / trimestrali.
TENUTA DELLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA PER IL 2017
Come noto, la Finanziaria 2017 ha introdotto a decorrere dall’1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa. Il Legislatore, in aggiunta alle modifiche dell’art. 66, TUIR riferito alla determinazione del reddito, ha rivisto anche l’art. 18, DPR n. 600/73 contenente le condizioni necessarie per l’accesso alla contabilità semplificata. La possibilità, da parte di un’impresa individuale / società di persone / ente non commerciale, di tenere la contabilità semplificata è collegata all’ammontare dei ricavi dell’anno precedente. Il limite dei ricavi è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata.
– PRESTAZIONI DI SERVIZI: non superiori a € 400.000;
– ALTRE ATTIVITA’: non superiori a € 700.000.
In particolare, il comma 1 del citato nuovo art. 18, fa riferimento ai ricavi “percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, comma 2, TUIR”. Con riferimento al regime contabile applicabile nel 2017, quindi, è necessario verificare l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2016 (dal 2018 si dovrà verificare l’ammontare dei ricavi percepiti).
Ai fini in esame si evidenzia che:
• i ricavi 2016 vanno individuati in base al principio di competenza;
• in caso di inizio attività nel 2016, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi conseguiti in tale periodo.
Per individuare i ricavi va fatto riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR ai sensi dei quali costituiscono ricavi, ad esempio:
• i corrispettivi delle cessioni di beni / servizi alla cui produzione / scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
• le assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;
• la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
• i contributi in c/esercizio a norma di legge.
I contribuenti che soddisfano i predetti limiti adottano la contabilità semplificata per cassa quale “regime naturale”. È comunque possibile tenere la contabilità ordinaria. A tal fine è necessario esercitare un’apposita opzione con le modalità previste dal DPR n. 442/97 (comportamento concludente e comunicazione nel mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata, barrando l’apposita casella del quadro VO). Va evidenziato che, in base a quanto previsto dal comma 8 del citato art. 18 in vigore dall’1.1.2017, l’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni (tale disposizione ricalca quanto previsto dal comma 6 del previgente art. 18). Tuttavia, in base all’art. 3, DPR n. 442/97, contenente la disciplina delle opzioni, in caso di regimi contabili l’opzione vincola il contribuente per 1 anno. Di conseguenza la validità dall’opzione per il regime ordinario dovrebbe essere (ancora) annuale.
Si rammenta che:
• le società di capitali (srl, spa, ecc.) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria a prescindere dall’ammontare dei ricavi dell’anno precedente;
• i lavoratori autonomi possono tenere la contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi dell’anno precedente.
Esercizio contemporaneo di più attività
Nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
• al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
• al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati.
Pertanto, se l’attività prevalente esercitata è quella:
– di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 400.000;
– diversa da quella di prestazioni di servizi (ad esempio, commercio al minuto), il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 700.000.
Si ritiene che anche con riferimento al citato nuovo art. 18 risulti applicabile quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 18.10.2007, n. 293/E, e pertanto per individuare il regime di contabilità da adottare, dopo aver identificato l’attività prevalente, è necessario verificare:
1. il limite di ricavi riferiti all’attività prevalente;
2. che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a € 700.000.
Aspetti gestionali
Si rammenta che, dopo aver verificato la possibilità (regime naturale) di tenere la contabilità semplificata per cassa, il contribuente deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità, così come prescritto dall’art. 18, DPR n. 600/73, ossia:
• tenuta di 2 registri distinti (incassi / pagamenti);
• tenuta dei soli registri IVA e indicazione mancati incassi / pagamenti;
• tenuta dei soli registri IVA e presunzione di incasso / pagamento.
Opzione Irap con il metodo “da bilancio”
Come noto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP gli artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 prevedono che:
• i soggetti IRES utilizzano il metodo “da bilancio”;
• le ditte individuali e le società di persone utilizzano il metodo “fiscale”.
In base al nuovo comma 1-bis del citato art. 5-bis per le ditte individuali / società di persone in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.
In caso di tenuta della contabilità ordinaria, tali soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo “da bilancio”. Tale scelta:
– è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata;
– comporta l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.
Per effetto di quanto sopra, ad esempio, per un’impresa in contabilità ordinaria nel 2016, per opzione / obbligo, che avendo conseguito ricavi 2016 non superiori ai predetti limiti potrebbe tenere dal 2017 la contabilità semplificata, va verificata la presenza dell’opzione ai fini IRAP per il metodo “da bilancio”.
La possibilità di passare alla contabilità semplificata risulta quindi vincolata alla scelta fatta ai fini IRAP (così, ad esempio, l’opzione per il metodo “da bilancio” manifestata dal 2015 obbliga l’impresa alla contabilità ordinaria fino al 2017).
Opzione Iri
Merita sottolineare che le imprese che decidono di optare per la tenuta della contabilità ordinaria possono valutare di applicare la nuova Imposta sul reddito d’impresa (IRI) in vigore dal 2017. In altre parole, le imprese che presentano i requisiti per adottare la contabilità semplificata che ritengono “vantaggioso” applicare dal 2017 la nuova IRI devono optare per la tenuta della contabilità ordinaria a decorrere dall’1.1.2017. Si rammenta che l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017.
LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI
L’art. 7, comma 1, DPR n. 542/99 prevede a favore delle imprese / lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, di optare per l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali. Tale possibilità richiede di maggiorare ogni singola liquidazione degli interessi dell’1%. Il limite del volume d’affari il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali è “allineato” alle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità. Con riferimento alla periodicità delle liquidazioni IVA 2017, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 13.2.2012, n. 15/E, è necessario quindi verificare il volume d’affari realizzato nel 2016, desumibile dal mod. IVA 2017.
Esercizio contemporaneo di più attività
In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e altre attività è necessario distinguere le seguenti ipotesi.
Contabilità unificata per tutte le attività esercitate
• se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di € 700.000;
• se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
− il volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000;
− il volume d’affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi € 700.000.
Contabilità separata per obbligo ex art. 36, comma 2, DPR n. 633/72
• se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali per l’altra;
• se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi.
Contabilità separata per opzione ex art. 36, comma 3, DPR n. 633/72 È richiesto che il volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000 e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi € 700.000.