Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto “a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nel DL “Rilancio”.
Possono beneficiare dell’agevolazione, oltre che i soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR, i soggetti che abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto).
Il contributo previsto dal DL “Sostegni” presenta novità anche con riferimento al requisito del calo del fatturato e alla misura del beneficio.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).
L’ammontare del contributo è quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (si veda la tabella in calce all’articolo).
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA tra il 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25 commi 9-14 del DL 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.