A partire dal prossimo 1° luglio il limite del denaro contante si abbasserà a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dal 1° gennaio 2022, il limite diventerà 999,99 euro.
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex. art. 49 co. 1 D. Lgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).
Il limite all’utilizzo del contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.
L’art. 65 co. 9 D. Lgs. 231/2007 rende applicabile alla violazione relativa al limite all’utilizzo del contate l‘oblazione. Facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione.
I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un’unica soluzione.
I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.
Ad ogni modo, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dal 1° luglio 2020, commetterà l’illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione. Per essi la sanzione minima edittale rimane di 3.000 euro.
Variazione dei limiti relativi al trasferimento del contante | |
Ambito temporale di riferimento | Soglia |
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 | 20.000.000 lire |
Dal 27 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 | 12.500 euro |
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 | 5.000 euro |
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 | 12.500 euro |
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 | 5.000 euro |
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 | 2.500 euro |
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015 | 1.000 euro |
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 | 3.000 euro |
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 | 2.000 euro |
Dal 1° gennaio 2022 | 1.000 euro |