Come noto tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36% – 50%, sono ricompresi anche quelli finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Tra detti interventi è ricompresa, al ricorrere di specifiche condizioni, l’installazione di impianti fotovoltaici. Dopo aver rammentato le citate condizioni, recentemente l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile fruire della detrazione anche per l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo dell’energia se lo stesso costituisce parte integrante di un impianto fotovoltaico.
Come noto, tra le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36% – 50% di cui all’art. 16-bis, TUIR sono ricomprese anche le spese per interventi dai quali si consegue un risparmio energetico. In particolare, la lett. h del comma 1 del citato art. 16-bis prevede che la detrazione spetta anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici”.
Come più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate, tra detti interventi rientra anche l’installazione di un impianto fotovoltaico, “in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia”, al sussistere di specifiche condizioni. Per detti impianti non è invece possibile fruire della detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007. Rispondendo ad uno specifico quesito, nella Risposta 19.9.2018, n. 8 l’Agenzia delle Entrate, dopo aver rammentato le citate condizioni, ha specificato in quali ipotesi è possibile fruire della detrazione in esame con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un impianto di accumulo di energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.
Detrazione per impianto fotovoltaico
Come sopra evidenziato per le spese relative all’acquisto e all’installazione di un impianto fotovoltaico è possibile fruire della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato art. 16-bis, a condizione che sussistano specifiche condizioni che l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato nella citata Circolare n. 7/E. In particolare, ai fini in esame è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.
In tal caso, la detrazione:
è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato a condizione che l’impianto installato sia posto direttamente al servizio dell’abitazione;
non è cumulabile con la tariffa incentivante (art. 9, comma 4, DM 19.2.2007 e Circolare 19.07.2007, n. 46/E);
è comunque esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di:
– impianto con potenza superiore a 20 kw;
– impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione.
Acquisto e installazione del sistema di accumulo di energia
La recente Risposta n. 8 riguarda un contribuente che, avendo già installato un impianto fotovoltaico per il quale non ha fruito della relativa detrazione, intende ora acquistare e montare un sistema di accumulo dell’energia prodotta e beneficiare della detrazione IRPEF. In merito a tale fattispecie l’Agenzia specifica innanzitutto che, in linea generale, in base alle precisazioni rese dal MISE: “l’installazione di un sistema di accumulo non può ritenersi di per sé un intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico”.
Tuttavia, come chiarito anche nella citata Circolare n. 7/E: “La riconducibilità del suddetto intervento alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR è consentita esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità”. Conseguentemente, l’Agenzia riconosce al contribuente la possibilità di fruire della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis per l’acquisto e l’installazione del sistema di accumulo, a condizione che lo stesso risulti parte integrante di un impianto fotovoltaico. Al ricorrere di tale condizione il limite massimo di spesa agevolabile (€ 96.000) è unico e quindi da riferire sia all’impianto fotovoltaico che al sistema di accumulo.
Acquisto/installazione sistema di accumulo energia
Ancorché l’Agenzia non lo specifichi espressamente, quanto sopra esposto fa ritenere che l’acquisto / installazione del sistema di accumulo è agevolato a condizione che l’impianto fotovoltaico (di cui il sistema di accumulo diviene parte integrante) soddisfi le condizioni per poter fruire della detrazione, a nulla rilevando, invece, il fatto che per l’impianto fotovoltaico il contribuente abbia / non abbia effettivamente beneficiato dell’agevolazione.
Ciò in considerazione del fatto che l’Agenzia giunge alla conclusione sopra illustrata:
partendo dal presupposto che:
– “un sistema di accumulo ha la funzione di immagazzinare l’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico e di rilasciarla nei momenti in cui lo stesso impianto non riesce a sopperire alle esigenze energetiche dell’abitazione … consentendo di aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico, con benefici di tipo economico … ed energetico”. Lo stesso è quindi finalizzato a soddisfare meglio le esigenze energetiche dell’abitazione di cui è posto a servizio;
– nel caso oggetto della Risposta n. 8 in esame il contribuente specifica che il sistema di accumulo è installato per uso personale e l’energia accumulata non verrà commercializzata;
fermo restando che il contribuente dovrà rispettare tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla normativa di riferimento;
cumulando, al fine di verificare il limite massimo di spesa agevolata, la spesa relativa all’impianto fotovoltaico con quella del sistema di accumulo, in quanto componenti di un unico impianto da considerare quindi nel suo complesso;
senza dare rilevanza al fatto che il contribuente non ha fruito della detrazione per le spese di acquisto / installazione dell’impianto fotovoltaico che viene implementato con il sistema di accumulo.