Come noto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 634, Finanziaria 2015, che promuove un rapporto collaborativo tra Fisco e contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato 3
distinti Provvedimenti che prevedono l’invio di specifiche comunicazioni al contribuente relativamente alle anomalie riscontrate relativamente ad alcune specifiche fattispecie.
Considerato che la stessa Agenzia sta altresì inviando ai contribuenti le richieste di documentazione connesse con il controllo formale del mod. UNICO 2013, con il Comunicato stampa 31.7.2015 viene riconosciuto un maggior termine per ottemperare a tale adempimento.
COMUNICAZIONI DI ANOMALIA
Relativamente alle comunicazioni di anomalie si rammenta che:
il Provvedimento 25.5.2015 riguarda le comunicazioni, ai titolari di reddito d’impresa, delle anomalie riferite alla rateizzazione di plusvalenze e/o sopravvenienze attive nel mod. UNICO
relativo al 2011 ;
il Provvedimento 18.6.2015 individua le comunicazioni di anomalia inviate al contribuente riferite ai modelli studi di settore per il triennio 2011 – 2013;
il Provvedimento 13.7.2015 prevede 2 comunicazioni nei confronti dei contribuenti che presentano anomalie ;
nei dati evidenziati nel quadro VE del mod. IVA 2012 rispetto ai dati desumibili dalla comunicazione cliente – fornitori (c.d. spesometro) relativa al 2011;
nei compensi, anche occasionali, dichiarati rispetto ai dati comunicati dai sostituti d’imposta nel mod. 770/2012.
A fronte di tali comunicazioni il contribuente può fornire chiarimenti / precisazioni in merito alle anomalie riscontrate ovvero provvedere alla relativa regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.
Nel citato Comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate riporta 2 esempi di risposta del contribuente alle suddette comunicazioni, in particolare con riferimento ad un “alert” basato su un incrocio tra reddito dichiarato e mod. 770.
1.Riconoscimento della correttezza dell’anomalia e regolarizzazione tramite ravvedimento
“Gentili signori, la presente in riscontro alla Vostra sotto riportata e-mail per segnalare che, verificata la correttezza di quanto mi avete comunicato e, quindi, l’erroneità della dichiarazione
dei redditi da me originariamente presentata, nella giornata di ieri ho inviato dichiarazione integrativa relativamente al Modello Unico 2012 ed ho provveduto a versare le relative imposte,
nonché interessi e sanzioni (ridotte con il nuovo ravvedimento).
Spero davvero che il rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuenti possa sempre più migliorare, come auspicato nella Vostra comunicazione e come, devo ammettere, la segnalazione ricevuta dimostra.
Resto a disposizione e saluto cordialmente”.
2. Segnalazione di inesattezza della comunicazione di anomalia
“Si ritiene che i compensi percepiti sono stati correttamente dichiarati e che nessuna correzione deve essere effettuata.
Nell’esprimere il proprio apprezzamento per il tenore della comunicazione inviata dall’Agenzia che si ispira alla collaborazione ed alla fiducia verso il contribuente, porge distinti saluti”.
Come rammentato dall’Agenzia nel Comunicato stampa in esame, i contribuenti dispongono di “un ampio ventaglio di canali … per interagire con il Fisco: a seconda della tipologia di alert
ricevuto, … possono richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, via mail, per telefono o con le specifiche
modalità indicate nelle comunicazioni. I call center dell’Agenzia sono in ogni caso a disposizione dei contribuenti, proprio per permettere loro di comunicare in tempo utile tutte le informazioni per eliminare le eventuali incongruenze”.
INVIO DOCUMENTAZIONE CONTROLLO FORMALE MOD.UNICO 2013
Come accennato, l’Agenzia delle Entrate, oltre alle predette comunicazioni di anomalia, sta inviando ai contribuenti anche le richieste di documentazione relative al controllo formale del mod.
UNICO 2013 ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.
Generalmente il contribuente ha a disposizione 30 giorni per fornire all’Agenzia la predetta documentazione.
Ora, al fine di evitare la sovrapposizione degli adempimenti, con il Comunicato stampa 30.7.2015, la stessa Agenzia precisa che:
“… c’è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate questo mese dalle Entrate. Lo slittamento, che riguarda le missive recapitate a luglio per il modello Unico 2013, è concesso per evitare potenziali accavallamenti con le risposte agli alert diretti a favorire la compliance …”.