L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:
- nuovi codici “Tipo documento”;
- un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.
I nuovi codici sono utilizzabili dall’1.10.2020. Gli stessi saranno obbligatori dall’1.1.2021 (fino al 31.12.2020 è possibile quindi utilizzare gli attuali codici).
Con il Provvedimento 20.4.2020, la stessa Agenzia in considerazione dell’emergenza COVID-19 ha differito il periodo transitorio, aggiornando le Specifiche tecniche (ver. 1.6.1) e prevedendo che:
- dall’1.10.2020 sarà possibile (facoltà) emettere fatture elettroniche in base al nuovo tracciato e quindi utilizzando i nuovi codici;
- dall’1.10 al 31.12.2020 SdI accetterà fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;
- dall’1.1.2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il “vecchio” tracciato.
La principali novità delle Specifiche tecniche riguardano l’incremento delle tipologie di documenti che possono essere “compilati” e trasmessi allo Sdi, nonché la previsione di un maggior dettaglio della natura dell’operazione.
Per “rendere più puntuali le codifiche«TipoDocumento» e «Natura» rispetto alla normativa fiscale” e consentire all’Agenzia di predisporre una “migliore” dichiarazione IVA precompilata, sono stati introdotti:
- nuovi codici per identificare il “Tipo documento”.
Così, ad esempio, sono previsti specifici codici per differenziare le fatture emesse a seguito dell’applicazione del reverse charge nelle diverse fattispecie previste (operazioni interne, intraUE o extraUE) e per individuare le autofatture emesse per autoconsumo o cessioni gratuite;
- nuovi codici dettaglio in merito alla “Natura”dell’operazione.
In particolare, per le operazioni non imponibili sono previsti specifici codici al fine di individuare più dettagliatamente le diverse casistiche;
- nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).
Sul punto si rammenta che in base all’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2021 l’Agenzia delle Entrate “mette a disposizione”dei soggetti IVA le bozze:
- dei registri delle fatture emesse / acquisti;
- delle liquidazioni periodiche IVA;
- della dichiarazione annuale IVA.
Le nuove Specifiche tecniche prevedono altresì:
- l’eliminazione dell’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo (infatti per le fatture è sempre pari a € 2);
- l’estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per l’esposizione di sconti / maggiorazioni;
- l’introduzione del nuovo codice “Modalità pagamento” per il PagoPA (MP23).
Nuovi “tipo documento”
Sono stati introdotti nuovi codici per gestire le seguenti fattispecie:
- integrazione fatture reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 e TD19);
- regolarizzazione splafonamento (TD21);
- estrazione beni da un deposito IVA (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
- fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da DDT/ altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24).
La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
- cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
- fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).