Al fine di contrastare l’utilizzo improprio dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio, nell’ambito del Decreto correttivo del c.d. Jobs Act è stata modificata la disciplina relativa alla comunicazione preventiva che deve essere presentata dai committenti (imprenditori / lavoratori autonomi), prevedendo limiti più stringenti. Recentemente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con una specifica Circolare al fine di definire le nuove modalità di presentazione e compilazione di detta comunicazione.

Come noto il D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto la disciplina del “lavoro accessorio” e dei “buoni lavoro” (c.d. “voucher”) al fine di regolamentare le prestazioni lavorative “accessorie” non riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate (ad esempio, studenti, pensionati, ecc.). Successivamente il D.Lgs. n. 81/2015 ha sostituito integralmente la previgente disciplina al fine di consentire il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo, altresì la piena tracciabilità dei buoni lavoro.

In particolare le novità hanno riguardato:

• l’aumento da € 5.000 a € 7.000 del limite massimo annuo del compenso che il prestatore può percepire;

• le prestazioni rese a favore di committenti imprenditori / lavoratori autonomi, che non possono superare € 2.000 per ciascun committente (fermo restando il limite complessivo per il prestatore di € 7.000);

• l’eliminazione dei limiti oggettivi / soggettivi per l’espletamento delle prestazioni di lavoro accessorio, a seguito della quale le attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time / part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nel rispetto dei limiti del compenso (€ 7.000), fatta eccezione per il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è applicabile per:

− aziende con volume d’affari superiore a € 7.000, esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitario) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;

− aziende con volume d’affari inferiore a € 7.000, tramite l’utilizzo di qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale, purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; • la possibilità di acquisto telematico dei voucher da parte di committenti tramite:

− la procedura telematica prevista sul sito Internet dell’INPS (c.d. voucher telematico);

− tabaccai e servizio Internet Banking Intesa Sanpaolo;

− Banche Popolari abilitate;

− Uffici postali.

In merito si rammenta inoltre che, prima della prestazione, il committente deve:

• versare il valore complessivo dei voucher mediante:

− mod. F24 ELIDE (codice causale “LACC – Lavoro occasionale accessorio”);

− mod. F24 EP (utilizzabile dagli Enti / Amministrazioni Pubbliche autorizzate);

− versamento su c/c/p 89778229, intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO;

− pagamento on line tramite il sito Internet dell’INPS;

• presentare all’INPS la comunicazione di inizio attività per “attivare” i voucher acquistati;

• inviare alla competente DTL la comunicazione preventiva di inizio attività.

Tale comunicazione riguarda soltanto i committenti imprenditori / lavoratori autonomi e deve contenere, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, il luogo e l’arco temporale (non superiore a 30 giorni) di svolgimento della prestazione. Recentemente il D.Lgs. n. 185/2016, pubblicato sulla G.U. 7.10.2016, n. 235, in vigore a decorrere dall’8.10.2016, ha modificato la disciplina riguardante tale comunicazione preventiva e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella Circolare 17.10.2016, n. 1, ha fornito le prime indicazioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni, come di seguito esposto.

LE NOVITA’ IN MATERIA DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

L’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 185/2016 modifica il comma 3 dell’art. 49, D.Lgs. n. 81/2015 disponendo che:

“I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”

Il nuovo obbligo comunicativo non sostituisce la comunicazione di inizio attività all’INPS, ma si affianca alla stessa. Pertanto,

• tutti i committenti delle prestazioni di lavoro accessorio devono continuare ad effettuare la comunicazione di inizio attività all’INPS;

• i committenti imprenditori (agricoli e non) / lavoratori autonomi devono effettuare anche la comunicazione preventiva di inizio attività all’Ispettorato del Lavoro.

 

Soggetti interessati

In base al disposto sopra riportato la comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro accessorio è dovuta dai committenti:

• imprenditori non agricoli;

• lavoratori autonomi;

• imprenditori agricoli (precedentemente esclusi).

In merito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella citata Circolare n. 1 sottolinea che l’obbligo di comunicazione in esame riguarda imprenditori (agricoli e non) e lavoratori autonomi, escludendo pertanto tutti i soggetti che non rientrano in tali categorie (privati).

 

Termini e modalità di comunicazione

Il nuovo comma 3 prevede che la comunicazione preventiva in esame deve essere inviata:

• almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione;

• alla competente sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

• mediante sms o posta elettronica (non è richiesto l’utilizzo della PEC).

In calce alla citata Circolare n. 1 sono riportati gli indirizzi di posta elettronica delle sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro da utilizzare per l’invio della comunicazione preventiva. Con riferimento a tali e-mail è altresì precisato che le stesse dovranno:

• essere prive di qualsiasi allegato;

• riportare nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente; • contenere i dati previsti in funzione del tipo di committente.

È infine consigliato di conservare copia delle e-mail trasmesse, anche al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.

Eventuali modifiche / integrazioni ad una comunicazione già presentata potranno essere inviate (al medesimo indirizzo) non oltre i 60 minuti prima l’inizio dell’attività cui si riferisce. Per quanto riguarda l’invio della comunicazione tramite SMS, l’Ispettorato specifica che l’introduzione di tale modalità è rinviata alla definizione dell’infrastruttura tecnologica conseguente all’implementazione delle nuove modalità di comunicazione.

 

Contenuti della comunicazione

La comunicazione preventiva in esame, oltre ai dati anagrafici / codice fiscale del lavoratore e al luogo di svolgimento della prestazione deve contenere:

• il giorno e l’ora di inizio / fine della prestazione, se inviata da un imprenditore non agricolo / lavoratore autonomo;

• la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni, se inviata da un imprenditore agricolo.

Da quanto sopra deriva quindi che viene meno la “flessibilità” di cui potevano fruire i committenti imprenditori non agricoli / lavoratori autonomi, derivante dalla possibilità di riferire la comunicazione preventiva ad un arco temporale massimo di 30 giorni.

La citata Circolare n. 1 non dispone alcun formalismo particolare circa la modalità di indicazione dei dati richiesti. Si ritiene pertanto che, una volta rispettati i contenuti minimi imposti dalla legge, ogni comunicazione possa ritenersi valida, indipendentemente dalla modalità di esposizione.

Non è chiaro se con una singola e-mail sia possibile effettuare la comunicazione:

• anche per più lavoratori;

• da parte degli imprenditori non agricoli / lavoratori autonomi, per più di una giornata, indicando per ciascun giorno ora di inizio / fine della prestazione (ad esempio, giorno 7.11.2016 dalle 9.00 alle 12.00 e giorno 9.11.2016 dalle 14.00 alle 18.00).

 

Sanzioni

Ai sensi del citato comma 3, la violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione da € 400 a € 2.400 per ogni lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Detta sanzione non è soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.

In merito si evidenzia che:

• in caso di omessa comunicazione è applicabile anche la “maxisanzione” per lavoro nero prevista dalla Legge n. 183/2010 che, come più volte ricordato dall’INPS e dall’INAIL (rispettivamente Circolare 7.12.2010, n. 157 e Nota 23.11.2010, n. 8513), trova applicazione in caso di mancata comunicazione preventiva all’INPS di inizio della prestazione di lavoro accessorio;

• non è chiaro se la sanzione sia applicabile anche alle comunicazioni errate ovvero inviate oltre il termine previsto, considerato che la norma richiama soltanto il caso di “omessa comunicazione”. Sul punto si auspica quindi un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.

Nella citata Circolare n. 1 l’Ispettorato informa che il personale ispettivo “terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la presente circolare”. Rimane da chiarire altresì la “validità” delle comunicazioni inviate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni nelle quali, l’imprenditore / lavoratore autonomo ha indicato l’arco temporale di 30 giorni all’interno del quale fruire della prestazione di lavoro accessorio. Così, ad esempio, la comunicazione relativa al periodo 1.10 – 31.10.2016 è “sufficiente” per le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere dopo l’8.10.2016 (entrata in vigore del Decreto) ovvero dopo il 17.10.2016 (pubblicazione della citata Circolare n. 1)? Sul punto è auspicabile un chiarimento.