Con la Finanziaria 2016 il Legislatore ha riconosciuto un contributo per l’acquisto nel 2016 di un nuovo autocaravan di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0 / 1 / 2, destinato alla demolizione. Con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello specifico Decreto sono state rese note le modalità attuative dell’agevolazione in esame. In particolare è previsto che il rivenditore dovrà registrarsi sull’apposita piattaforma telematica.

Il contributo, pari a € 5.000, è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.

Come noto, l’art. 1, comma 85, Finanziaria 2016 riconosce un contributo fino ad un massimo di € 8.000 per l’acquisto nel 2016 di un nuovo autocaravan di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, destinato alla demolizione. Recentemente, al fine di definire le modalità operative di tale agevolazione, è stato pubblicato sulla G.U. 25.10.2016, n. 250, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 13.9.2016 che individua i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al contributo, nonché gli adempimenti del rivenditore.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

In base all’art. 2 del Decreto in esame possono beneficiare del contributo i soggetti che nel 2016, acquistano ed immatricolano in Italia, anche in leasing, un autocaravan nuovo.

 

AMBITO OGGETTIVO

L’autocaravan deve essere:

• conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe Euro 5 o successive;

• acquistato in sostituzione di un autocaravan conforme alle norme sulle emissioni Euro 0 / 1 / 2 mediante demolizione.

Come prescritto dall’art. 3 del Decreto in esame il contributo è concesso al ricorrere delle seguenti condizioni:

• l’autocaravan deve essere acquistato nel periodo 1.1 – 31.12.2016 e immatricolato non oltre il 31.3.2017;

• nell’atto di acquisto è indicato il contributo statale e dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione;

• il veicolo acquistato non deve essere stato immatricolato in precedenza, nemmeno temporaneamente, sia in Italia che all’estero;

• contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo è consegnato al rivenditore un autocaravan, già immatricolato in Italia al 31.12.2015 e appartenente alla classe di emissioni Euro 0 / 1 / 2;

• il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato:

− da almeno 1 anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad un familiare convivente alla stessa data;

− in caso di leasing, da almeno 1 anno al soggetto utilizzatore dello stesso o ad un familiare convivente.

 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL’ACQUIRENTE

Il contributo in esame è stato fissato a € 5.000. Lo stesso è:

• anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita al lordo dell’IVA;

• rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;

• subordinato al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

 

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

I rivenditori che intendono concedere il contributo in esame:

• devono registrarsi sulla piattaforma istituita presso il MIT;

• su richiesta dell’acquirente ottengono una ricevuta di registrazione della prenotazione del contributo, in ordine cronologico, mediante la procedura disponibile sul sito Internet www.ilportaledellautomobilista.it;

• entro 90 giorni dalla prenotazione devono confermare l’acquisto, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo. In caso di mancata conferma, la prenotazione è annullata;

• entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, devono consegnare il veicolo usato ad un demolitore e provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione.

L’inadempimento comporta in capo al rivenditore il mancato riconoscimento del credito d’imposta previsto. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati “al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione”.

Il MIT, con uno specifico avviso sul proprio sito Internet (www.mit.gov.it), comunicherà l’avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi ed il termine delle stesse a causa dell’esaurimento delle risorse.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIVENDITORE

In base all’art. 5 del Decreto in esame, al rivenditore è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo concesso utilizzabile in compensazione nel mod. F24 da presentare tramite Entratel / Fisconline, a pena di scarto dell’operazione.

Con apposita Risoluzione l’Agenzia delle Entrate definirà il relativo codice tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel mod. F24. A tal fine il MIT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari del credito stesso, la quota assegnata a ciascuno di essi, le eventuali variazioni e revoche, nonché la richiesta di radiazione per demolizione presso lo sportello dell’automobilista.

Qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione sia superiore all’ammontare spettante, il relativo mod. F24 è scartato.

Entro il 31.3 di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate comunica al MIT l’elenco dei soggetti, con i relativi importi, che nell’anno precedente hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta.

 

REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è revocabile, ai sensi dell’art. 7 del Decreto in esame, qualora sia accertata l’indebita fruizione totale o parziale dello stesso per il mancato rispetto delle condizioni previste dal DM 13.9.2016.