A decorrere dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’impresa applicando il principio di cassa. Ai fini contabili devono tenere 2 distinti registri nei quali annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute.

In alternativa gli stessi possono utilizzare i registri IVA nei quali a fine anno riportare l’importo complessivo dei ricavi / spese non incassati / pagati. Ai soggetti semplificati è riconosciuta la possibilità di optare (con validità almeno triennale) per la presunzione di incasso / pagamento del ricavo / spesa nell’anno di annotazione del documento nei registri IVA.

È comunque consentita l’opzione per la contabilità ordinaria.

Come noto, l’art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede:

• la modifica dell’art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza;

• la contestuale riscrittura dell’art. 18, DPR n. 600/73.

In particolare va evidenziato che:

− sono confermati i requisiti, in termini di limite dei ricavi, per la tenuta della contabilità semplificata;

− sono modificati gli obblighi contabili.

 

REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

In base al nuovo art. 18, DPR n. 600/73 il limite di ricavi, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata è così individuato.

– Prestazione di servizi: 400.000 €

– Altre attività: 700.000 €

Come accennato i limiti non sono stati modificati e corrispondono a quanto attualmente e previsto dal vigente art. 18.

 

 

Verifica limiti ricavi

I ricavi sono individuati con riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR e pertanto vanno considerati, ad esempio:

• i corrispettivi delle cessioni di beni / servizi alla cui produzione / scambio è diretta l’attività dell’impresa;

• i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

• le assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;

• la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;

• i contributi in c/esercizio a norma di legge.

Per la tenuta della contabilità semplificata va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario.

 

 

Esercizio contemporaneo di più attività

In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento al limite relativo:

• alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;

• all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati.

Pertanto, se l’attività prevalente esercitata è quella:

– di prestazioni di servizi, il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000;

– diversa da quella di prestazioni di servizi (ad esempio, commercio al minuto), il limite di ricavi applicabile è pari a € 700.000.

 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA

Ai sensi del comma 1 del nuovo art. 66, TUIR, il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute (ad esempio, costi acquisto materie prime / merci, spese per il personale dipendente, assimilato e lavoro autonomo, canoni di leasing / affitto / noleggio, spese per energia elettrica / gas / acqua, spese telefoniche).

A tale importo vanno:

• aggiunti l’autoconsumo personale / familiare dell’imprenditore, i redditi degli immobili “patrimonio”, le plusvalenze e le sopravvenienze attive;

• sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive.

In sede di determinazione del reddito, considerata la conferma di quanto previsto dai commi 2, 4 e 5 del vigente art. 66:

• è possibile dedurre, ai sensi del citato comma 2, le quote di ammortamento dei beni materiali / immateriali, le perdite di beni strumentali / su crediti, l’accantonamento TFR;

• sono riconosciute, ai sensi dei citati commi 4 e 5, le deduzioni forfetarie per gli intermediari / rappresentanti di commercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori.

Rileva altresì la deduzione forfetaria prevista per i distributori di carburante di cui all’art. 34, Legge n. 183/2011. 

Non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, le esistenze iniziali / rimanenze finali.

 

 

Primo periodo di applicazione del principio di cassa

Il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

 

Passaggio di regime

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Così, ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume rilevanza per il 2017; una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel 2017, non assume rilevanza per il 2017.

 

DETERMINAZIONE VAP AI FINI IRAP

Con l’aggiunta all’art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 1-bis per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

 

REGISTRI CONTABILI

Come accennato, al fine di allineare gli obblighi contabili alle novità del citato art. 66, TUIR, sono state apportate rilevanti modifiche all’art. 18, DPR n. 600/73, prevedendo per i soggetti che adottano la contabilità semplificata 3 possibili alternative, di seguito esaminate.

 

Tenuta di due registri distinti (incassi/pagamenti)

Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 18, i soggetti in esame devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute, indicando per ciascun incasso / spesa:

• il relativo importo;

• le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;

• gli estremi della fattura / altro documento emesso.

Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi / negativi di reddito.

 

Tenuta dei soli registri Iva e indicazione mancanti incassi/pagamenti

Il comma 4 del citato art. 18 prevede che i registri IVA sostituiscono i predetti registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l’incasso / pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti / costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta di incasso / pagamento, indicando il documento già registrato ai fini IVA.

 

Tenuta dei soli registri Iva e presunzione di incasso/pagamento

In base al comma 5 del citato art. 18, il contribuente può tenere i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In tal caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017. L’utilizzo dell’alternativa in esame è subordinata all’esercizio di una specifica opzione, avente validità minima triennale.

Alternativa 1: Tenuta di 2 registri distinti (Incassi / Pagamenti);

– Alternativa 2: Tenuta dei registri IVA con annotazione separata operazioni no IVA e indicazione dell’importo complessivo mancati incassi / pagamenti al 31.12.

– Alternativa 3 per opzione: Tenuta dei registri IVA con annotazione separata operazioni no IVA senza annotazioni dell’importo incassato / pagato per effetto della coincidenza tra la data di registrazione con quella di incasso / pagamento del documento.

 

OPZIONE REGIME ORDINARIO

In caso di mancato superamento dei limiti previsti, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime “naturale” e lo stesso “si estende di anno in anno”. Al contribuente è comunque concessa la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria).

Va evidenziato che, in base a quanto previsto dal comma 3 del citato art. 18 attualmente in vigore, l’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni. Tuttavia, in base all’art. 3, DPR n. 442/97, contenente la disciplina delle opzioni, in caso di regimi contabili l’opzione vincola il contribuente per 1 anno. Ora, anche il nuovo comma 3 prevede la durata minima triennale. Tale “nuova” previsione dovrebbe comunque essere superata dalla citata disposizione del DPR n. 442/97 e quindi la validità dell’opzione per il regime ordinario dovrebbe essere (ancora) annuale.