Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Il regime in esame:
• ha sostituito il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, abrogati dal 2015;
• è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività; è comunque possibile optare per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. A decorrere dal 2016 il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 è soppresso. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio dell’attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone i requisiti, hanno iniziato l’attività entro il 31.12.2015.
REQUISITI DI ACCESSO
Il regime forfetario è stato oggetto di alcune modifiche ad opera dell’art. 1, commi da 111 a 113, Finanziaria 2016, in vigore dall’1.1.2016. In particolare, la modifica principale riguarda l’aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l’attività esercitata (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività). Ai sensi del citato comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:
A) ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività. In presenza di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi di settore / parametri;
B) spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
C) costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000. AI fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.
Verifica nuovi requisiti 2016
Considerato che le novità sono in vigore dall’1.1.2016, per i soggetti già in attività al 31.12.2015 le condizioni di accesso dal 2016 vanno verificate nel 2015 avendo riguardo già ai nuovi limiti. Cosi, ad esempio, un architetto per accedere al regime forfetario dal 2016 dovrà verificare che i compensi 2015 non siano superiori a € 30.000.
ESCLUSIONI
Il comma 57 conferma in parte le esclusioni già previste fino al 2015; pertanto il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:
a) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
b) non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
c) in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
d) contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti. Come evidenziato nella Relazione illustrativa alla Finanziaria 2015, è possibile accedere al regime in esame nei casi in cui la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia: – ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario. Di conseguenza, in caso di inizio dell’attività, è possibile accedere al regime ancorché la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario; – acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato.
È introdotta una nuova fattispecie di esclusione (lett. d-bis) in base alla quale il regime non può essere adottato dai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.
Va evidenziato che:
• è stata eliminata la precedente previsione in base alla quale il reddito d’impresa / lavoro autonomo doveva risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato;
• la condizione in esame era ricompresa tra i requisiti d’accesso al regime, mentre ora rientra tra le ipotesi di esclusione. La stessa, per espressa disposizione, continua a dover essere verificata nell’anno precedente;
• è confermata la regola in base alla quale la condizione in esame non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato. Un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario non deve verificare la condizione in esame. Diversamente se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016 sembrerebbe che, dal tenore letterale della disposizione, la condizione debba essere verificata. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia.
SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETARIO
I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano di talune semplificazioni e in particolare:
• non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
• sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
• non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
• non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura. Con riferimento alla ritenuta operata dalle banche / Poste in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni del 50%-65% si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E per i contribuenti minimi, in base ai quali è possibile non subire la ritenuta d’acconto (8%) previo rilascio alla banca / Poste della dichiarazione di essere assoggettati ad imposta sostitutiva; in caso contrario è ammesso il recupero di quanto trattenuto nel mod. UNICO;
• non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte fermo restando l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta;
• sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD., salvo la numerazione / conservazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
• non sono soggetti agli studi di settore / parametri, né alla comunicazione clienti-fornitori e “black list”
In presenza di una fattura di importo superiore a € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2,00. Sono “esenti” da bollo le fatture relative agli acquisti UE e agli acquisti da assoggettare al reverse charge, per i quali il contribuente forfetario è debitore dell’imposta.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL’IMPOSTA
Ai sensi del citato comma 64 il reddito è calcolato:
1. applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nell’apposita Tabella;
2. sottraendo i contributi previdenziali, direttamente deducibili.
Sul reddito, così determinato, va applicata l’imposta sostitutiva del 15%.
Nuovo regime contribuenti “Start-Up”
Al verificarsi dei seguenti requisiti:
• il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
• l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
• qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario;
il citato comma 65, prevedeva la riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni.
Ora l’art. 1, comma 111, Finanziaria 2016, prevede l’applicazione, per i primi 5 anni, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%. Forfetari “start up” dal 2015. Con una norma transitoria, l’art. 1, comma 113, Finanziaria 2016 prevede che le disposizioni del regime forfetario “start up” “si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche …”.
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
Il nuovo comma 77, introdotto dalla Finanziaria 2016, contenente la disciplina previdenziale applicabile alle imprese forfetarie, dispone che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%. Per il 2015, l’agevolazione consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. La riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi. Va evidenziato che al fine di usufruire del regime contributivo in esame i soggetti che iniziano l’attività d’impresa dall’1.1.2016 applicando il regime forfetario, devono presentare telematicamente un’apposita dichiarazione di adesione all’INPS. È opportuno che l’Istituto intervenga a chiarire se un soggetto forfetario nel 2015, che ha già aderito al regime contributivo agevolato inviando la comunicazione telematica nel mese di febbraio 2015, debba provvedere a (ri)presentarla per il 2016.
SOGGETTI CHE INIZIANO L’ATTIVITA’ NEL 2016
In caso di inizio dell’attività, come previsto dal citato comma 56, è possibile “avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività … di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 …”. I soggetti che iniziano l’attività nel 2016:
• in possesso dei requisiti di “novità” possono applicare il regime forfetario “start up” fino al 2020 con applicazione dell’aliquota ridotta del 5%;
• privi dei requisiti di “novità” possono applicare il regime forfetario.
In mancanza dei requisiti i soggetti in esame applicano il regime ordinario.
SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITA’ NEL 2015
Con riferimento ad un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2015 si potevano prospettare le seguenti situazioni:
• applicazione del regime forfetario (eventualmente “start up”);
• applicazione del regime dei minimi;
• applicazione di regime ordinario. In base a quanto adottato nel 2015, per il 2016 sono disponibili le seguenti soluzioni.
Adozione regime forfetario
I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfetario proseguono con tale regime nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste (spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 / costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000, ecc.). Soggetti in regime forfetario “start up” I soggetti che hanno iniziato una “nuova” attività nel 2015 adottando il regime forfetario “start up” passano al nuovo regime forfetario “start up” usufruendo dell’aliquota ridotta del 5% fino al 2019, se in possesso dei requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario. Di conseguenza, tali soggetti:
• per il 2015 applicano l’aliquota del 15%, con riduzione del reddito di 1/3;
• per il 2016, 2017, 2018 e 2019 beneficiano dell’aliquota ridotta del 5%.
Adozione regime dei minimi
I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.
Adozione regime ordinario
I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti di ricavi / compensi (vecchi limiti) e delle ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario, sono vincolati ad adottare il regime ordinario fino al 2017 in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, tale “scelta” ha una durata minima triennale. I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario in quanto privi dei requisiti per il regime forfetario, nel 2016 possono adottare il regime forfetario, nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di cui sopra.
SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITA’ NEL 2014 O NEGLI ANNI PRECEDENTI
Con riferimento ai soggetti in attività al 2014 è opportuno analizzare innanzitutto le disposizioni transitorie applicabili nel passaggio dal 2014 al 2015.
Come noto, a decorrere dal 2015, è stato soppresso il regime:
• delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000;
• contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011;
• dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2 DL n. 98/2011.
Tuttavia, il comma 88, Finanziaria 2015, stabiliva, per coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei minimi, una clausola di salvaguardia che consentiva agli stessi di proseguire con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età. Il comma 12-undecies dell’art. 10, DL n. 192/2014, ha altresì prorogato fino al 31.12.2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti potevano scegliere di adottare il regime dei minimi. Di fatto, quindi, il regime dei minimi poteva essere adottato, oltre che dai soggetti in attività alla data del 31.12.2014, anche da coloro che hanno iniziato una nuova attività nel corso del 2015.
Ai sensi del citato comma 86, i soggetti che nel 2014 applicavano il regime:
• delle nuove iniziative;
• contabile agevolato; passavano “automaticamente” al regime forfetario se in possesso dei relativi requisiti.
Il successivo comma 87 riconosceva in caso di adozione nel 2014 del regime:
• delle nuove iniziative;
• dei minimi; la possibilità di usufruire del regime forfetario “start up” per gli altri esercizi che residuano al compimento del triennio. Come sopra accennato dal 2016 la durata del regime forfetario “start up” è stata estesa ad un quinquennio. Di conseguenza ai predetti soggetti dovrebbe essere consentito di proseguire con il regime forfetario “start up” fino al compimento del quinquennio (in luogo del triennio).
Adozione regime forfetario
I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfetario proseguono con tale regime nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste (spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 / costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000, ecc.). Tali soggetti possono applicare il regime ordinario per opzione (vincolo triennale). In mancanza “passano” al regime ordinario (per obbligo).
Adozione regime dei minimi
I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età. Se il 2015 è l’ultimo anno di applicazione del regime dei minimi gli stessi, nel 2016, possono adottare il regime forfetario, se rispettati i requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste, oppure “passano” al regime ordinario.
Adozione regime ordinario
I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti di ricavi / compensi e le ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario sono vincolati ad adottare il regime ordinario fino al termine del triennio, in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, tale scelta ha una durata minima triennale. I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario in quanto privi dei requisiti per il regime forfetario, possono adottare il regime forfetario nel 2016, nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di cui sopra.