La prestazione di garanzia in caso di guasto offerta nell’ambito della cessione di un veicolo usato è esente da IVA, qualora la stessa sia resa da un operatore diverso dal rivenditore del mezzo,
trattandosi di un’operazione avente natura assicurativa. Inoltre la fornitura di tale prestazione e la vendita del veicolo usato devono essere considerate prestazioni distinte ed indipendenti da trattare
separatamente per l’applicazione dell’IVA.
Questi i principi che emergono dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, relativa alla causa C- 584/13 depositata il 16.7.2015, con la quale i Giudici comunitari hanno risolto la controversia che
vedeva contrapposti l’Amministratore finanziaria francese e 2 società attive in Francia, la prima di diritto italiano e la seconda di diritto spagnolo.
IL FATTO E LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE
Mapfre Warranty spa, società di diritto italiano, a copertura dei costi per eventuali guasti agli stessi. Ritenendo che la prestazione rientrasse tra i servizi imponibili, la società aveva applicato l’IVA. La stessa società era assicurata presso un’altra società, la Mapfre Asistencia, contro il proprio rischio di perdita finanziaria.
Il Tribunale di primo grado di Lione e successivamente la Corte d’Appello hanno attribuito ad entrambe le prestazioni la qualifica di operazione di assicurazione. Da ciò derivava quindi l’esenzione per tali prestazioni, da assoggettare all’imposta sui contratti di assicurazione.
In ragione della dubbia interpretazione della nozione di assicurazione, la Corte di Cassazione francese ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte UE la seguente questione
pregiudiziale: “Se gli articoli 2 e 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che la prestazione consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di veicoli usati, nel prestare, dietro versamento di una somma forfettaria, garanzia per l’eventuale guasto meccanico a talune parti del veicolo usato, rientri nella categoria delle operazioni di assicurazione esenti dall’IVA o rientri, invece, nella categoria delle prestazioni di servizi”.
LA SENTENZA 16.7.2015, CAUSA C-584/13
Secondo i Giudici comunitari le esenzioni sono definite dall’art. 13, Direttiva n. 77/388/CEE, con una logica restrittiva. In merito alla nozione di “operazione di assicurazione” contenuta nella parte B, lett. a), del citato art. 13, la Corte ha rilevato che non è presente alcuna definizione nella stessa per tale tipologia di prestazione.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza comunitaria un’operazione di assicurazione si caratterizza per il fatto che l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzo del rischio coperto, la prestazione pattuita all’atto della stipula del contratto. Ne deriva quindi la sussistenza di un rapporto contrattuale tra colui che presta il servizio di
assicurazione, ossia l’assicuratore, e l’assicurato. Considerata l’ampiezza della nozione di operazione di assicurazione, secondo la sentenza in esame, rientra tra queste anche la copertura
assicurativa fornita da un soggetto passivo che procuri ai suoi clienti una copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore, il quale si assume l’onere del rischio assicurato.
Nella fattispecie esaminata è emerso che la Mapfre Warranty spa si impegnava, previo il pagamento di una somma forfettaria, a coprire il costo del guasto ad un veicolo usato, qualora tale
guasto fosse definito nel “libretto di garanzia” precedentemente rilasciato all’acquirente.
Risultava inoltre che il rivenditore del veicolo usato non partecipasse all’esecuzione del contratto di garanzia dal momento che l’acquirente del veicolo usato era libero di scegliere una qualsiasi
officina per la riparazione del guasto e, in definitiva, la somma forfettaria che dava diritto alla garanzia era pagata all’assicuratore dall’acquirente del veicolo usato e non dal rivenditore. Queste le osservazioni dei Giudici comunitari:
• l’essenza dell’“operazione di assicurazione”, ai sensi del citato art. 13, parte B, lett. a), consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato;
• a nulla rilevano la modalità di gestione del rischio assicurato e il calcolo dell’importo dei premi;
• ai fini IVA ciascuna operazione deve essere considerata distinta e indipendente. Tuttavia è possibile che in presenza di più prestazioni formalmente distinte che potrebbero dar luogo separatamente a imposizione o a esenzione, queste possono essere considerate come un’unica prestazione qualora non siano indipendenti.
Nella fattispecie esaminata la vendita del veicolo usato e la prestazione della garanzia resa da un operatore terzo, relativamente ai guasti a tali mezzi costituiscono, per i Giudici, 2
prestazioni distinte e indipendenti e non un’operazione unica.
Alla luce di ciò, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che costituisce un’operazione di assicurazione esente IVA la prestazione di servizi resa da un operatore terzo, indipendente dal rivenditore del
veicolo usato, il quale presta garanzia, previo versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto di talune parti del veicolo. Spetta, ovviamente, al Giudice del rinvio verificare se, in
circostanze come quelle di cui ai procedimenti esaminati, la prestazione di servizi in argomento costituisca una prestazione di questo genere.
In definitiva, la fornitura della predetta prestazione (assicurazione) e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da
trattare separatamente ai fini IVA.
Merita sottolineare che la stessa Corte di Giustizia UE nella sentenza 17.1.2013, causa C-224/11, richiamata anche nella sentenza in commento, ha affermato che una società di leasing che
concede in locazione finanziaria un bene e, addebita contemporaneamente, su opzione della controparte, la copertura assicurativa sul bene stesso acquistata presso una compagnia di
assicurazione, non fornisce all’utilizzatore un unico servizio complesso, ma due distinti servizi, il secondo dei quali, se rifatturato esattamente al costo, è esente da IVA.
DISCIPLINA NAZIONALE
Nella disciplina nazionale le operazioni assicurative esenti sono trattate all’art. 10, DPR n. 633/72, mentre la definizione delle prestazioni accessorie e la determinazione della base imponibile di
un’operazione, sia imponibile che esente, sono contenute nei successivi artt. 12, 13 e 15.
Per effetto di tali disposizioni, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 2), le operazioni di:
• assicurazione;
• riassicurazione;
• vitalizio.
L’esenzione riflette non soltanto il pagamento del premio, ma anche tutto ciò che è connesso con il contratto di assicurazione (diritti di incasso per la riscossione del premio presso il domicilio
dell’assicurato, ecc.) e comprende anche le assicurazioni di assistenza turistica (DL n. 393/91).
In ordine alle operazioni accessorie il citato art. 10, riconosce il beneficio dell’esenzione non soltanto alla prestazione finale resa al cliente utilizzatore del servizio, ma anche a tutte le
prestazioni che si presentano a monte dell’operazione stessa e cioè alle operazioni che intervengono tra soggetti terzi e il prestatore che realizza a valle l’operazione principale, purché le
prestazioni “intermedie” possiedano il requisito di accessorietà alla prestazione finale stessa.
Secondo quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 15.7.2002, n. 230/E, una prestazione resa in una fase “iniziale” o “intermedia” ad una prestazione esente può ritenersi
accessoria ad un’altra prestazione esente (e, quindi, essere esente essa stessa) solo nel caso in cui:
1. le due prestazioni formino un insieme indistinto, visto nella globalità del servizio finale reso;
2. siano insieme e congiuntamente idonee a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio esente che viene reso al cliente finale.
Ai sensi dell’art. 13, DPR n. 633/72, concorrono a formare la base imponibile, e si aggregano al corrispettivo per il conteggio dell’IVA, gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione della cessione /
prestazione sostenuti dal cedente o prestatore in nome proprio, come ad esempio le spese generali che rientrano nell’operazione effettuata.
Sono, quindi, da assoggettare ad IVA tutti i costi e le spese accessorie di cui all’art. 12, sostenuti “a monte” dal fornitore (ad esempio, il trasporto, la posa in opera e il montaggio dei beni, le spese di viaggio e di trasferta addebitate dai professionisti ai clienti, le spese di assicurazione e quelle di commissione addebitate dal fornitore all’acquirente o committente, ecc.) pur se indicati
separatamente in fattura e non incorporati nel prezzo.
Non concorrono, invece, a formare la base imponibile ai sensi dell’art. 11, parte A, n. 3, lett. c), Direttiva n. 77/388/CEE, sostanzialmente ripreso dall’art. 15, comma 1, n. 3), DPR n. 633/72 “le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell’acquirente o del destinatario in rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che figurano nella sua contabilità tra i conti provvisori. Il soggetto passivo deve giustificare l’importo effettivo di tali spese e non può procedere alla deduzione dell’imposta che avesse eventualmente gravato su di esse”.