Mai come quest’anno la scadenza del 31 dicembre è cruciale per le detrazioni edilizie.
Mentre professionisti e imprese auspicano una semplificazione delle regole per il 2022, sotto il profilo fiscale i punti fermi da tenere a mente da qui a fine anno sono tre:
- si detrae in base alle regole vigenti nell’anno in cui si sostiene la spesa (per le persone fisiche, vale la data del pagamento);
- per non perdere la detrazione, i lavori vanno ultimati secondo i requisiti fissati dalla normativa, ma possono essere finiti anche dopo la scadenza di una certa agevolazione;
- le spese pagate quest’anno in anticipo rispetto allo stato di avanzamento dei lavori (Sal) sono detraibili con le regole del 2021, ma l’intervento deve essere almeno iniziato.
Vediamo allora le regole da seguire sui diversi bonus.
SUPERBONUS
Cessione o sconto con Sal di almeno il 30%
L’opzione per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura può essere eseguita anche per i singoli stati d’avanzamento lavori (Sal). Nel caso degli interventi agevolati dal Superbonus, però, i Sal non possono essere più di due e devono essere almeno pari al 30% ciascuno.
Secondo le Entrate, il Sal deve essere “coperto” da pagamenti corrispondenti (ad esempio, il 30% di lavori eseguiti e il 30% di acconti pagati). Inoltre, se in uno stesso intervento vengono abbinati lavori di Superbonus in versione “eco” e “sisma”, il calcolo del Sal va eseguito separatamente.
Chi entro il 31 dicembre non raggiunge il Sal minimo richiesto dalla norma (30% o 60%) non può fare né la cessione né lo sconto in fattura, ma deve usare il Superbonus relativo alle spese sostenute nel 2021 in detrazione nella dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2022 ponendo attenzione nell’avere la capienza necessaria ad accogliere tali importi.
SUPERBONUS 2
Il D.l. Antifrodi richiede il visto di conformità anche in caso di utilizzo diretto del 110%. Fanno eccezione due casi: la dichiarazione presentata direttamente dal contribuente alle Entrate (precompilata); la dichiarazione presentata al sostituto d’imposta che fa assistenza fiscale.
Secondo le Entrate, l’obbligo del visto riguarda le fatture emesse dal 12 novembre scorso (entrata in vigore del Dl 157/21), sia per le persone fisiche, sia per le imprese. Perciò, evitano il visto tutte le spese relative al 2020 indicate nel modello 730 o Redditi 2021 (anche se presentato dopo l’11 novembre, e anche se integrativo); per le spese relative al 2021, invece, bisognerà guardare alla data della fattura.
BONUS FACCIATE
Il nuovo obbligo riguarda le opzioni di cessione o sconto in fattura comunicate dal 12 novembre scorso in poi. Tuttavia, possono evitare la stretta anche alcune comunicazioni eseguite oltre tale data, purché entro l’11 novembre il contribuente abbia raggiunto tutte e tre queste condizioni fissate dall’Agenzia:
1) aver ricevuto le fatture;
2) averle pagate;
3) aver annotato lo sconto nella fattura o aver stipulato accordi per la cessione del credito d’imposta.
Quando si anticipano i pagamenti, comunque, il Fisco richiede che
l’intervento risulti «almeno iniziato».
Chi ha lavori in corso non è obbligato a finirli entro il 31 dicembre, ma deve comunque ultimarli a norma di legge per “salvare” le detrazioni.
Resta confermato che, se si fa lo sconto in fattura, è possibile pagare solo il 10% “netto” a proprio carico nel 2021 – anche senza ultimare l’intervento quest’anno – e il bonus matura al 90% su tutto l’importo “lordo” fatturato. Ma, anche in questo caso, i lavori devono essere almeno iniziati.
Per le spese che saranno sostenute nel 2022 – sia in prosecuzione di lavori già avviati quest’anno, sia per nuovi interventi – varrà la detrazione vigente l’anno prossimo, che il disegno di legge di Bilancio (non ancora approvato) riduce attualmente al 60 per cento.
BONUS 50% ed ECOBONUS
Il nuovo obbligo previsto dal Dl Antifrodi riguarda tutti i bonus “ordinari” diversi dal 110%, utilizzati tramite cessione o sconto in fattura. Quindi, anche la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni, nei casi in cui è cedibile. Lo stesso vale per l’Ecobonus ordinario del 50-65 per cento. In tutti questi casi valgono gli stessi princìpi esposti per il bonus facciate.
NEL 730 E IN «REDDITI»
Per chi sceglie di utilizzare le detrazioni “minori” direttamente nel modello 730 o Redditi, non è cambiato niente con il Dl Antifrodi. E, in generale, vale la regola secondo cui i bonus ordinari si detraggono in base al momento di sostenimento della spesa, a prescindere dallo stato avanzamento lavori.
Attenzione: la congruità delle spese – quando è richiesta dal Dm Requisiti – è necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione.
CONGRUITA’ DELLE SPESE
Per gli interventi di miglioramento energetico iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi, il Dm Requisiti richiede già l’asseverazione di congruità delle spese. Può trattarsi di opere agevolate dall’ecobonus ordinario (50-65%), dall’ecobonus al 110% e dal bonus facciate nei casi in cui è richiesta la coibentazione. In tutti questi casi, quando il Dl Antifrodi richiede l’asseverazione della congruità delle spese, si fa riferimento al Dm Requisiti.
Per i lavori che non rientrano nel campo del Dm Requisiti (cioè bonus ristrutturazioni, sismabonus, bonus facciate senza coibentazione), sarà emanato un nuovo decreto ministeriale del Mite; nel frattempo, valgono i criteri “residuali” fissati dal decreto Rilancio: prezzari regionali, listini ufficiali, listini delle Camere di Commercio o, in mancanza, prezzi di mercato del luogo. Questi criteri residuali non ammettono i prezzari della casa editrice Dei, i più aggiornati. Le spese non congrue sono indetraibili per la parte eccedente il costo massimo ammesso.
BONUS GIARDINI
La detrazione per la sistemazione delle aree verdi – diversamente dal bonus mobili – non è collegata a lavori edilizi e non vedrà diminuire il limite di spesa nel 2022.
L’agevolazione compete una sola volta entro il limite di 5mila euro detraibili al 36% per unità abitativa. Come il bonus mobili, anche l’agevolazione per i giardini non è cedibile né utilizzabile con sconto in fattura. Chi vuole accelerare l’avvio del recupero in dichiarazione dei redditi, può anticipare le spese nel 2021: oltre al bonifico ordinario e alle carte, è ammesso anche il pagamento con assegno.
BONUS MOBILI
Il bonus mobili ha un vincolo in più. Sui termini di pagamento incide anche la data di avvio dei lavori cui il bonus mobili può essere agganciato: gli acquisti effettuati nel 2021 richiedono che il cantiere sia iniziato dal 1° gennaio 2020 in poi; quelli dell’anno prossimo che sia iniziato dal 2021.
A tutto ciò si aggiunge la riduzione del limite di spesa. Fino al 31 dicembre, il plafond è 16mila euro. Dal 2022 – secondo il disegno di legge di Bilancio ora in discussione – scenderà a 5mila euro. Per sfruttare il limite più elevato, è possibile anticipare i pagamenti.