Il Decreto Dignità (DL n.87/2018) è stato convertito nella Legge n. 96/2018 e con tale intervento, ferme restando le diverse attese in ambito all’estensione del lavoro occasionale, le modifiche apportate dal legislatore non sono risultate molte.
L’intento della norma è apparso chiaro fin dal principio, ossia procedere con una radicale rivisitazione dell’istituto normativo al fine di ridurre al minimo gli abusi, con il risultato che il passaggio di conversione del decreto ha comportato una sostanziale conferma di quanto già previsto nel DL n. 87/2018.
Una parziale apertura è stata introdotta nei confronti delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, nonchè del settore alberghiero, le quali possono ricorrere al lavoro occasionale qualora risultino di piccole dimensioni (fino a otto lavoratori) e si servano di prestazioni rese da studenti fino a 25 anni di età, disoccupati o destinatari di prestazioni di sostegno al reddito o, ancora, pensionati.
La differenza rispetto agli altri settori sta nell’aumento del limite numerico che permette l’accesso a tale tipologia di prestazioni, che nella generalità dei casi è pari a 5 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
Preme evidenziare come, dalla lettura della norma, si possa desumere un’altra particolarità, ossia che le aziende al di fuori dell’”estensione”, ossia quelle che impiegano fino a cinque lavoratori, non debbano fare ricorso alle particolari categorie sopra indicate.
Tutta la nuova disciplina incontra anche un nuovo sistema di verifica da parte dell’INPS, posto che i prestatori dovranno autocertificare la propria condizione all’interno di un’apposita piattaforma telematica, garantendo maggiori certezze all’utilizzatore, maggiore possibilità di controllo e, nel settore agricolo, visto l’obbligo dei prestatori di attestare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, la non applicazione in capo al datore di lavoro di sanzioni in caso di autocertificazioni non veritiere.
Gli alberghi, gli enti locali e le imprese agricole potranno trasmettere all’INPS la data di inizio e il monte orario presunto con riferimento a un arco temporale massimo di dieci giorni (novità rispetto al testo del DL n. 87/2018 che parlava di tre giorni e per le sole imprese agricole).
Inoltre, sempre in relazione al settore agricolo, le quattro ore continuative di prestazione non dovranno più essere considerate in riferimento alla singola giornata.
Ultima particolarità introdotta dalla Legge n. 96/2018 è quella relativa al pagamento dei prestatori. Infatti, su specifica richiesta degli stessi che dovrà intervenire al momento della registrazione, le spettanze potranno essere corrisposte, dopo 15 giorni dall’irrevocabilità della dichiarazione telematica della prestazione lavorativa, presso qualsiasi sportello postale.