Come noto, dal 2015 l’esenzione / imponibilità IMU dei terreni agricoli va determinata in base alla classificazione risultante nella colonna S dell’elenco dei Comuni presente sul sito Internet dell’ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/6789). In particolare sono esenti IMU i terreni agricoli ubicati in un Comune:
a) totalmente montano (lettera “T”). In tal caso l’esenzione opera per tutti i terreni agricoli, a prescindere dal possessore;
b) parzialmente montano (lettera “P”), solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola.
Il comma 2 dell’art. 1, DL n. 4/2015 estende l’esenzione anche ai terreni ceduti in affitto / comodato ad un altro coltivatore diretto / IAP. Come evidenziato dal MEF nella Risoluzione 3.2.2015, n. 2/DF tale disposizione è applicabile solo se il soggetto che cede il terreno in affitto / comodato è anch’esso un coltivatore diretto / IAP iscritto nella previdenza agricola.
Inoltre, si ritiene che per un terreno in comproprietà l’esenzione spetti solo al comproprietario (relativamente alla propria percentuale di possesso) avente i requisiti sopra accennati.
I terreni ubicati in Comuni parzialmente montani posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti / IAP, ossia “posseduti dai cosiddetti rentiers” sono invece assoggettati ad IMU;
c) delle “isole minori” (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee. Ponziane, Toscane e del Mar Ligure).
Si rammenta inoltre che:
come specificato dall’art. 1 del citato Decreto, l’esenzione in esame trova applicazione anche nel caso di terreni agricoli non coltivati;
il comma 4 del citato art. 1 ha “ripristinato” per il “2014 nonché per gli anni successivi” l’esenzione IMU dei terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (a prescindere dal Comune di ubicazione);
è considerato terreno agricolo anche l’area fabbricabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto / IAP iscritto alla previdenza agricola. Così anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo con la qualifica di coltivatore diretto / IAP;
i criteri sopra illustrati possono essere applicati anche per il 2014 se più favorevoli per il contribuente rispetto a quanto previsto dal DM 28.11.2014 (esenzione in base all’altimetria del centro del Comune);
considerata la tortuosa vicenda dell’esenzione / imponibilità IMU dei terreni montani, in caso di un versamento non dovuto, l’art. 1, comma 724, Finanziaria 2014 ha previsto la possibilità di
presentare istanza di rimborso al Comune ovvero, se il regolamento comunale lo consente, di utilizzare il maggior importo versato in compensazione.
Si evidenzia infine che il comma 1-bis del citato art. 1 prevede che, a decorrere dal 2015, dall’IMU dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, DL n. 201/2011, per i terreni:
ubicati nei Comuni di cui all’Allegato 0A (collinari svantaggiati);
posseduti e condotti dai coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola;
si detraggono € 200, fino a concorrenza del suo ammontare. Nell’ipotesi in cui nell’Allegato 0A, in corrispondenza del Comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la
detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della CM 14.6.93, n. 9.
TERRENI CONCESSI IN AFFITTO O COMODATO
Il comma 2 dell’art. 1, DL n. 4/2015 estende l’esenzione IMU ai terreni di cui alla citata lett. b), ossia ubicati in un Comune parzialmente montano posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola, “in caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali … iscritti nella previdenza agricola”.
Come evidenziato dal MEF nella Risoluzione n. 2/DF in esame:
• tale disposizione introduce una deroga al principio generale in base al quale, per la fruizione dell’esenzione, i terreni devono essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la
qualifica di coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola;
• per poter beneficiare dell’esenzione IMU è necessario che il soggetto che concede il terreno in comodato / affitto ad un coltivatore diretto / IAP iscritto nella previdenza agricola sia anch’esso un coltivatore diretto / IAP iscritto nella previdenza agricola.
Di fatto, quindi, considerato che, ai fini dell’esenzione, anche il concedente deve rivestire la qualifica di coltivatore diretto / IAP, secondo il MEF è necessario che lo stesso conduca almeno
un altro terreno.
Sul punto va tuttavia rilevato che la qualifica di coltivatore diretto / IAP non richiede necessariamente la conduzione del terreno, posto che la stessa può essere assunta anche, ad esempio, da un
soggetto coadiuvante di un’impresa appartenente ad un altro coltivatore diretto / IAP.
TERRENI SOGGETTI AD IMU ED ALIQUOTA APPLICABILE
Da quanto sopra evidenziato si evince che l’IMU è dovuta per:
• tutti i terreni ubicati in Comuni non montani (lettere “NM”);
• i terreni ubicati in Comuni parzialmente montani (lettera “P”) di soggetti non coltivatori diretti / IAP.
Con riguardo all’aliquota IMU applicabile il MEF, nella Risoluzione n. 2/DF in esame, ha innanzitutto richiamato quanto disposto dall’art. 1, comma 692, Finanziaria 2015, in base al quale:
Alla luce di ciò viene confermato che qualora il Comune non abbia deliberato una specifica aliquota riferita ai terreni agricoli, trova applicazione la misura “ordinaria” pari al 7,6‰ (di fatto,
quindi, ai terreni agricoli non è applicabile l’aliquota prevista per la categoria degli “altri immobili”).
DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata – come stabilito nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione approvato con DM 30.10.2012, al paragrafo 1.3 dedicato ai casi in cui si deve presentare la dichiarazione IMU – per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni.
Detto obbligo non sussiste qualora il Comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.
Tale evenienza si verifica sicuramente nelle fattispecie contenute nell’art. 1, comma 1, lett. a) e a-bis), DL n. 4/2015, vale a dire nel caso di terreni ubicati nei Comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all’Allegato A, Legge 28.12.2001, n. 448.
L’obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al Comune.
VERSAMENTO
Come accennato, per il 2014, per stabilire se il terreno agricolo fruisce o meno dell’esenzione IMU è possibile applicare il criterio che risulta più favorevole al contribuente e pertanto:
• i terreni agricoli che risultano esenti IMU in base al DM 28.11.2014, ossia quelli:
− in Comuni con una altitudine pari o superiore a 601 metri slm;
− posseduti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola se ubicati in Comuni con una altitudine pari o superiore a 281 metri slm (oltre i 600 metri slm trova applicazione l’esenzione di cui al punto precedente);
− ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
continuano a risultare esenti e per gli stessi quindi non va effettuato alcun versamento a titolo di IMU 2014, a nulla rilevando le nuove disposizioni;
• i terreni agricoli che risultano imponibili IMU in base al DM 28.11.2014, ossia quelli:
− in Comuni con altitudine inferiore a 601 metri slm;
− posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP in Comuni con altitudine inferiore a 281 metri slm;
ma esenti in base ai nuovi criteri, in quanto ubicati in Comuni:
− classificati totalmente montani (lettera “T”);
− parzialmente montani (lettera “P”) di coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola; fruiscono dell’esenzione IMU anche per il 2014 e per gli stessi quindi non va effettuato alcun
versamento a titolo di IMU 2014.