Moratoria su finanziamenti, mutui e leasing

Con l’art. 56 del DL 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria sui mutui e finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia da Coronavirus.

In particolare, viene previsto che:

  • le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronti di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;
  • è sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. è facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

In proposito, nella circ. 24.3.2020, l’ABI ha chiarito che:

  • il riferimento agli “elementi accessori” riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
  • anche le rate in scadenza il 30.9.2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate.
Ambito soggettivo

La moratoria trova applicazione in relazione:

  • alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 2003/361/CE, cioè le imprese che:
    • hanno meno di 250 occupati e
    • hanno un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
  • aventi sede in Italia.

Come chiarito dal MEF, la moratoria trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:

  • titolari di Partita IVA;
  • iscritti agli Ordini o senza Albo;
  • aventi sede in Italia.

Come precisato dal suddetto Ministero:

  • deve trattarsi di imprese/lavoratori autonomi in bonis, anche qualora abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti;
  • non possono accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Ambito oggettivo

La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie:

  • nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
  • a condizione che, alla data del 17.3.2020, non siano classificate come “crediti deteriorati”.
Condizioni di applicazione della moratoria

Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un’apposita “comunicazione”:

  • mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
  • corredata da una autocertificazione relativa al fatto di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.

Trattandosi di una “comunicazione” e non di una “istanza”, le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, una eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del DPR 445/2000.

 

Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le PMI

L’art. 49 del DL 18/2020 prevede il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Le modifiche saranno operative dal 17.32020 al 17.12.2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020).

Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:

  • la concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo;
  • fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea ( pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell’importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia;
  • l’importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • la valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di topo andamentale della Centrale dei rischi;
  • i finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a  3.000,00 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività d’impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario;
  • diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno al 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da 25.000,00 a 40.000,00 euro.

Supporto alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fattura mediante meccanismi di garanzia

Al fine si supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, l’art. 57 del DL18/2020 prevede una controgaranzia per le banche da parte di Cassa depositi e prestiti Spa, che consente, in sostanza, alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti.

In particolare, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti Spa in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese che:

  • non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI;
  • hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
  • operano in specifici settori individuati con apposito decreto ministeriale.