Nell’ambito del recente DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”, oltre alle disposizioni in materia di proroghe / sospensioni dei versamenti tributari / contributivi e della presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2020, sono contenute le novità di seguito esaminate.
PROROGA PRESENTAZIONE MOD. REDDITI/IRAP 2020
È prevista la proroga dal 30.11.2020 al 10.12.2020 del termine di presentazione del mod. REDDITI/ IRAP.
PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE/SALDO E STRALCIO
È prevista la proroga dal 10.12.2020 all’1.3.2021 del versamento delle rate dovute nel 2020 ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”) e del c.d. “saldo e stralcio”.
ESTENSIONE CONTRIBUTO “DECRETO RISTORI ”
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” a favore di imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020 hanno partita IVA attiva è esteso, con
la percentuale di ristoro del 100%, anche ai soggetti che svolgono, quale attività prevalente, una delle attività contenuto nell’allegato 1 del decreto citato. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate:
- Automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio”;
- a fronte della specifica domanda da presentare utilizzando lo specifico modello entro il 15.1.2021
CANCELLAZIONE IMU 2020
Al fine di individuare i casi in cui non è dovuto il versamento della prima / seconda rata IMU 2020 ancorati alla circostanza che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività nello stesso esercitata, è ora disposto che la “cancellazione” del versamento trova applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 743, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), sia anche gestore delle attività economiche interessate dall’agevolazione.
Conseguentemente, l’esenzione è riconosciuta non soltanto nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività ivi esercitata, come originariamente previsto, ma anche nel caso in cui il gestore dell’attività risulti essere il soggetto passivo IMU.
In particolare si rammenta che ai sensi del citato comma 743, per gli immobili in leasing, il soggetto passivo IMU è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO/STABILIMENTI TERMALI/DELLO SPETTACOLO/VENDITE A DOMICILIO
Oltre a prevedere “nuovamente” l’erogazione “una tantum” di un’indennità pari a € 1.000 a favore dei soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’art. 15, comma 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000. L’indennità:
- Non è cumulabile nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate;
- Non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall’INPS, previa apposita domanda da presentare entro il 15.12.2020, nel limite dei fondi stanziati (€ 466,5 milioni per il 2020).
Lavoratori settore turistico/stabilimenti termali
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta a favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo / stabilimenti termali;
che: - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020;
- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;
- non sono titolari di pensione / rapporto di lavoro dipendente / NASPI al 30.11.2020.
La predetta indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore
turismo / stabilimenti termali che, cumulativamente, sono: - titolari, tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, al 30.11.2020, di pensione / rapporto di lavoro dipendente.
Stagionali/intermittenti/occasionali/venditori “porta a porta”
La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
– hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020;
– hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; - lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che hanno svolto la prestazion elavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
– tra l’1.1.2019 e il 30.11.2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
– non hanno un contratto in essere al 30.11.2020.
Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile; - incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
– con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
– titolari di partita IVA attiva;
– iscritti alla Gestione separata INPS al 30.11.2020;
– non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lavoratori settore spettacolo
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta infine a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
- con almeno 30 contributi giornalieri versati dall’1.1.2019 al 30.11.2020, da cui deriva un reddito non superiore a € 50.000, non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18, D.Lgs. n. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’art. 16 del citato Decreto;
ovvero - con almeno 7 contributi giornalieri versati dall’1.1.2019 al 30.11.2020, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.
L’indennità in esame non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al 30.11.2020.
SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
È incrementata di € 92 milioni per il 2020 la dotazione dello specifico fondo istituito al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito
dell’emergenza COVID-19.
Tale fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei Provvedimenti
di sospensione delle attività sportive.
L’individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse è demandata al Dipartimento per lo Sport.
NUOVA INDENNITA’ LAVORATORI SPORTIVI
È estesa al mese di dicembre 2020 l’indennità già riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno / novembre dagli artt. 96, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, art. 98, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, art. 12, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” e art. 17, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”.
L’indennità riconosciuta nella misura di € 800:
- spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti
di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la
propria attività; - non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell’assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di
emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020; - è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 170 milioni per il 2020), previa:
– apposita domanda da presentare entro il 7.12.2020. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo / aprile / maggio / giugno / novembre, per i quali permangono i requisiti, l’indennità è
erogata automaticamente anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di presentare un’ulteriore domanda.
Ai fini dell’erogazione delle predette indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.11.2020 e non rinnovati;
– autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.
SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA
Fondo spettacolo, cinema e audiovisivo
L’art. 89, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, al fine di sostenere i settori dello spettacolo / cinema / audiovisivo a seguito dell’emergenza COVID-19, ha istituito due fondi da
ripartire, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei predetti settori. In particolare, il fondo per la parte corrente ha una dotazione di € 285 milioni per il 2020.
Per il 2021 tale fondo è stato incrementato di € 90 milioni.
Fondo sostegno settore turistico
L’art. 182, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, al fine di sostenere le agenzie di viaggio / tour operator / guide e accompagnatori turistici a seguito dell’emergenza COVID-19, ha istituto di un apposito fondo, ora incrementato di € 10 milioni per il 2020 (lo stanziamento risulta così pari a € 765 milioni).
Tra i soggetti beneficiari delle misure che saranno introdotte con l’utilizzo di tale fondo sono ora incluse le imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico esercenti, mediante autobus scoperti,
l’attività di cui al codice “49.31.00” (trasporto di passeggeri in aree urbane e suburbane).
Fondo sostegno settore della cultura
L’art. 183, comma 2, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha istituito un fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato:
- al sostegno delle librerie / filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore /dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101, D.Lgs. n. 42/2004, diversi dagli istituti e luoghi che appartengono a soggetti pubblici;
- al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento / rinvio / ridimensionamento, in seguito all’emergenza COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
Il Decreto in esame incrementa il predetto fondo di € 350 milioni per il 2020 (lo stanziamento quindi diventa pari a € 631,5 milioni) e di € 50 milioni per il 2021.
CONTRIBUTO RISTORAZIONE
Con la modifica dell’art. 58, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, relativo al c.d. “contributo ristorazione”, ossia al contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli,
di filiere agricole e alimentari, DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, è prevista l’estensione del beneficio anche agli esercenti quale attività prevalente quella identificata dal
codice “55.20.52” (attività di alloggio connesse alle aziende agricole).
Pertanto, il contributo a fondo perduto in esame, per il quale va presentata l’apposita domanda entro il 15.12.2020 spetta alle imprese:
- esercenti quale attività prevalente: 55.10.00, 55.20.52, 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20
- con un fatturato / corrispettivi medi del periodo marzo – giugno 2020 inferiore al 75% del fatturato / corrispettivi medi del predetto periodo del 2019.
Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi; - in attività alla data del 15.8.2020.