Ecco alcune novità presenti nel modello Unico Persone Fisiche 2015:
FAMILIARI A CARICO
Da quest’anno, al fine di poter fruire delle relative detrazioni, è necessario indicare il codice fiscale anche dei figli residenti all’estero. Conseguentemente è stata soppressa la casella “Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente”.
Con riferimento al codice fiscale si segnala altresì che l’Agenzia delle Entrate provvederà a verificare la presenza dello stesso in Anagrafe tributaria. In caso di esito negativo, la dichiarazione è scartata.
Fermi restando i campi che compongono il quadro, i righi a disposizione per indicare più terreni ovvero più situazioni relative al medesimo terreno sono passati da 7 a 22, oltre al rigo di “riepilogo”
nel quale esporre l’ammontare complessivo del reddito dominicale e agrario.
RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO
L’art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012, Finanziaria 2013, ha introdotto, per il triennio 2013 – 2015, l’ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni nella misura del 15% (5% per terreni posseduti e
condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola).
L’art. 7, comma 4, DL n. 91/2014, modificando il citato comma 512, dispone che l’ulteriore rivalutazione dei terreni agricoli è pari al 15% per il 2013 e 2014 e al 30% per il 2015.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola detta rivalutazione è pari al 5% per il 2013 e 2014 e al 10% per il 2015.
Come precisato nelle istruzioni, da ciò consegue che:
• ai fini della tassazione dei terreni per il 2014 (mod. UNICO 2015 PF), l’ulteriore rivalutazione è pari, come per lo scorso anno, al 15% (5% per coltivatori diretti / IAP);
• ai fini della determinazione dell’acconto 2015 è necessario tener conto della nuova misura dell’ulteriore rivalutazione pari al 30% (10% per coltivatori diretti / IAP).
CEDOLARE SECCA
Con riferimento all’applicazione della cedolare secca ai redditi derivanti dalla locazione di immobili abitativi, si evidenzia che dal 2014:
• ai sensi dell’art. 9, comma 1, DL n. 47/2014, l’aliquota agevolata è fissata nella misura del 10% (anziché 15%).
Detta aliquota è applicabile anche ai contratti a “canone concordato”, con opzione per la cedolare secca, stipulati nei Comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi nei 5 anni precedenti il 28.5.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 47/2014). Si tratta degli immobili per i quali a colonna 2 “Utilizzo” è indicato il codice “8” o “12”.
A tal fine nella Sezione II “Dati relativi ai contratti di locazione”, deve essere barrata la nuova casella “Stato di emergenza”;
• il DL n. 47/2014 ha previsto la possibilità di optare per la cedolare secca anche con riferimento ai contratti di locazione di unità abitative:
− stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro;
− purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni.
CREDITI D’IMPOSTA
Nel quadro RU trovano collocazione, da quest’anno, i crediti di imposta spettanti alle imprese per:
• nuove assunzioni di personale altamente qualificato di cui all’art. 24, DL n. 83/2012, identificato dal codice credito “86”;
• erogazioni liberali a sostegno della cultura, cd. “Art-bonus” di cui all’art. 1, DL n. 83/2014, identificato dal codice credito “A3” (Informativa SEAC 6.8.2014, n. 211);
• investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 18, DL n. 91/2014, c.d. “Tremonti-quater”, identificato dal codice credito “A9” (Informativa SEAC 23.2.2015, n. 57).
Si evidenzia inoltre che:
• con riferimento al “Recupero contributo SSN autotrasportatori”, codice credito “38”, con il DM n. 224/2014 è stata rifinanziata la misura agevolativa per il 2014 (Informativa SEAC 4.6.2014, n. 151) e quindi:
− a rigo RU5, colonna 3 va esposto il credito spettante per le somme versate nel 2013;
− a rigo RU6 il credito utilizzato in compensazione nel 2014 (codice tributo “6793”).
• nella Sezione VI-A “Crediti d’imposta ricevuti” del modello, righi da RU501 a RU505, è presente la nuova colonna 2 “Natura cessione”. Non si riscontra alcun commento di detta colonna né nelle istruzioni per la compilazione né nelle specifiche tecniche per l’invio telematico.
Per i riquadri le detrazione di oneri-spese e ulteriori specifiche modifiche si rimanda alla visione degli allegati.